Garante per la protezione
    dei dati personali


Sistema di informazione visti (VIS) e scambio di dati fra gli Stati membri dellĠUnione europea

PROVVEDIMENTO DEL 28 GENNAIO 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

Vista la richiesta di parere del Ministero degli affari esteri;

Visto lĠart. 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dellĠUfficio formulate dal segretario generale ai sensi dellĠart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO

Con nota del 21 gennaio 2010, il Ministero degli affari esteri ha richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto interministeriale contenente disposizioni per lĠattuazione del Sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio dei dati fra gli Stati membri dellĠUnione europea.

Tale provvedimento mira a disciplinare le competenze – rispettivamente del Ministero degli affari esteri e del Ministero dellĠinterno – e ad individuare in concreto le operazioni eseguibili in ordine allĠattuazione e al funzionamento del Sistema di Informazione Visti - Visa Information System (infra: VIS), istituito con Decisione del Consiglio dellĠUnione Europea 2004/512/CE dellĠ8 giugno 2004, al fine di realizzare un sistema di scambio tra gli Stati membri dei dati relativi ai visti, suscettibili di inserimento, aggiornamento e consultazione per via elettronica da parte delle autoritˆ nazionali legittimate.

Il sistema d'informazione visti  basato su di un'architettura centralizzata ed  costituito da un sistema d'informazione centrale nellĠambito della UE- denominato Òsistema centrale d'informazione visti" o ÒCS-VIS"- con interfacce in ciascuno Stato membro – denominate ÒN-VIS", di competenza del Ministero degli affari esteri e ÒI-VIS", di competenza del Ministero dellĠinterno - che assicurano il collegamento con le competenti autoritˆ nazionali del rispettivo Stato membro, e dall'infrastruttura di comunicazione tra il CS-VIS e le interfacce nazionali. Lo scambio di informazioni fra le interfacce nazionali, N-VIS e I-VIS, e il CS-VIS  mediato da un sistema denominato ÒFEVIS" che gestisce le code dei comandi e instrada i flussi informativi dal CS-VIS verso le amministrazioni richiedenti.

Le informazioni contenute nel sistema sono costituite sia dai dati personali dei soggetti che richiedono il rilascio del visto, alfanumerici e biometrici (immagine del volto e impronte digitali), sia da quelli relativi ai soggetti ospitanti (cd. sponsor), sia dalle annotazioni concernenti il visto richiesto e le operazioni eseguite.

In virt di atti comunitari emanati in seguito alla suddetta Decisione del 2004, le attivitˆ e le funzioni del VIS sono state progressivamente definite, con particolare riferimento allo scambio tra Stati membri dei dati in materia di visti per soggiorni di breve durata, al fine di agevolare lĠesame delle istanze di visto (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 767/2008 del 9 luglio 2008; infra: Regolamento), ed  stata inoltre prevista la possibilitˆ della consultazione del sistema VIS, sia da parte delle competenti autoritˆ degli Stati membri appositamente designate, sia da parte di Europol ai fini della Òprevenzione, dellĠindividuazione e dellĠinvestigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi" (Decisione del Consiglio dellĠUnione europea 2008/633/GAI del 23 giugno 2008).

Come pu˜ evincersi dai considerando nn. 1 e 19 della Decisione del Consiglio dellĠUnione europea 2008/633/GAI del 23 giugno 2008, lĠistituzione del VIS Òcostituisce una delle iniziative fondamentali delle politiche dellĠUnione europea volte a creare uno spazio di libertˆ, sicurezza e giustizia", e la relativa disciplina, nel rispettare Òi diritti fondamentali e (É) i principi enunciati, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dellĠUnione europea", segnatamente impone agli Stati membri lĠadozione di misure idonee a garantire la protezione dei dati personali trattati nellĠambito del VIS e di prevedere un accesso selettivo al sistema in base al principio di stretta necessitˆ, escludendo in particolare consultazioni sistematiche.

Lo stesso Regolamento richiede agli Stati membri, a garanzia dei diritti fondamentali degli interessati, di prevedere disposizioni -in questi casi, di rango primario- relative alla responsabilitˆ per eventuali danni derivanti dalla violazione delle norme previste per il funzionamento del VIS e per lĠirrogazione di sanzioni, amministrative e penali (considerando 16 e 22; artt. 33 e 36).

RILEVATO

Il presente parere si riferisce ad una versione dello schema che tiene conto di talune delle indicazioni fornite, nel corso di una riunione tenutasi presso questa Autoritˆ, ai competenti uffici delle Amministrazioni interessate, al fine di rendere il provvedimento maggiormente conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento agli aspetti del decreto concernenti: lĠindividuazione del titolare del trattamento; i soggetti legittimati allĠaccesso al VIS; i limiti e lĠoggetto delle consultazioni; le modalitˆ e i termini di conservazione dei dati personali; le misure di protezione dei dati e dei sistemi.

Tra le modifiche apportate al testo originario sulla base delle indicazioni fornite preliminarmente da questa Autoritˆ, si segnala in particolare la previsione – assente nella versione precedente - della categoria dei reati per la cui prevenzione e investigazione  consentito lĠaccesso al VIS, mediante rinvio mobile alla norma di cui allĠarticolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d) della predetta Decisione 2008/633/GAI del 23 giugno 2008, che a sua volta richiama, oltre ai delitti di terrorismo, i reati previsti dalla decisione quadro sul mandato dĠarresto europeo (decisione quadro 2002/584/GAI). Tale precisazione appariva necessaria al fine di circoscrivere meglio la nozione di Ògravi reati" (diversi da quelli di terrorismo) per la cui investigazione si potesse accedere al VIS, conformemente al concetto di Òserious criminal offences" presente nella versione inglese del Regolamento che, comĠŽ noto, designa quelli che nel nostro ordinamento rappresentano delitti di una certa gravitˆ. LĠauspicato riferimento ai delitti per i quali si applica il mandato dĠarresto europeo si rendeva del resto necessario avendo lĠAmministrazione preferito disciplinare unitariamente e non invece, con atti distinti, lĠaccesso al VIS per le attivitˆ correlate allo scambio di dati tra Paesi membri sui visti per soggiorni di breve durata - di cui al Regolamento– e lĠaccesso al medesimo sistema, da parte delle Òautoritˆ designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dellĠindividuazione e dellĠinvestigazione di reati di terrorismo e altri gravi reati" (Decisione 2008/633/GAI del Consiglio). Le attribuzioni e le attivitˆ connesse rispettivamente a ciascuna di queste categorie di accessi differiscono infatti sensibilmente lĠuna dallĠaltra; ragione per la quale, essendosi esclusa lĠopzione di una regolamentazione distinta, appariva necessario tipizzare in maniera tassativa condizioni, finalitˆ e limiti dellĠaccesso al VIS sulla base delle diverse esigenze previste dal diritto comunitario.

Al fine di elevare lo standard di protezione dei dati personali trattati nellĠambito del VIS, si ritiene necessario perfezionare ulteriormente il testo con talune puntuali modifiche, richiamandosi altres“ lĠattenzione delle Amministrazioni interessate su alcune raccomandazioni in ordine allĠattuazione del decreto in esame, finalizzate a garantire un livello ottimale di tutela dei dati personali, anche sulla base della documentazione resa informalmente allĠUfficio e volta ad illustrare nel dettaglio le modalitˆ tecniche di funzionamento del sistema VIS.

CONSIDERATO

1. LĠarticolo 4 dello schema, nel disciplinare la consultazione del VIS in occasione dei controlli sulle condizioni di ingresso delle persone alla frontiera, fa riferimento ai Òvalichi di frontiera esterni". La norma andrebbe perfezionata chiarendo se si intenda fare riferimento alle Òfrontiere esterne Schengen" (con esclusione quindi del Regno Unito e dellĠIrlanda dalla consultazione del VIS), ovvero alle frontiere esterne tout court, nei riguardi cio di Paesi extraeuropei (ci˜ ha rilievo soprattutto per quanto riguarda le frontiere aeree).

2. LĠarticolo 6 va perfezionato adeguando la rubrica al contenuto delle disposizioni ivi richiamate, aggiungendo le seguenti parole: Òe per lĠesame della domanda di asilo".

3. Gli articoli 6, paragrafo 2; 7, paragrafo 1 e 29 del Regolamento, nonchŽ lĠarticolo 9 della  Decisione 2008/633/GAI affermano la necessitˆ che lĠaccesso al VIS sia effettuato in relazione ai soli dati strettamente necessari allĠassolvimento delle funzioni demandate ai soggetti legittimati e attribuite agli organi competenti. Al fine di sancire con maggiore chiarezza tale vincolo di pertinenza e stretta necessitˆ sarebbe auspicabile prevedere, allĠarticolo 8, comma 3, dello schema di decreto, che le regole tecniche e le procedure automatizzate disposte dal Ministero degli affari esteri per il coordinamento degli accessi al VIS devono essere tali da consentire lĠaccesso selettivo ai soli dati pertinenti e necessari.

4. Il comma 4 dellĠarticolo 8 dello schema, nel disciplinare le attivitˆ svolte dal Ministero degli affari esteri quale Autoritˆ nazionale di cui allĠarticolo 28, paragrafo 2, del Regolamento, prevede in particolare che tale Amministrazione provvede, tra lĠaltro, alla connessione dellĠinterfaccia nazionale e dellĠinterfaccia nazionale di riserva Òcon il Sistema Pubblico di Connettivitˆ, tramite il quale esse sono rese disponibili alle Autoritˆ nazionali autorizzate allĠaccesso". Tale formulazione rischia di generare taluni equivoci interpretativi, in quanto la nozione di ÒAutoritˆ nazionali autorizzate allĠaccesso" non  espressamente definita nello schema di decreto, che invece disciplina, di volta in volta, i soggetti pubblici legittimati allĠaccesso al VIS in funzione delle attivitˆ svolte. Pertanto, allĠarticolo 8, comma 4, secondo periodo, appare preferibile sostituire le parole: ÒAutoritˆ nazionali autorizzate allĠaccesso" con le seguenti: Òsoggetti legittimati ai sensi del presente decreto", ritenendo che - come sembra - si intendesse qui fare riferimento ai singoli soggetti pubblici legittimati, come ad esempio quelli indicati allĠarticolo 3 dello schema.

5. Il paragrafo 2 dellĠarticolo 34 del Regolamento impone agli Stati membri di dotare i Registri delle operazioni di trattamento dei dati nellĠambito VIS di adeguate misure di protezione volte a prevenirne la consultazione non autorizzata. Pertanto, sarebbe opportuno che lĠarticolo 8, comma 6, dello schema di decreto, nel disciplinare i medesimi Registri richiami (anche solo per relationem) le modalitˆ di utilizzo e le misure di protezione previste dal Regolamento.

6. LĠarticolo 30 del Regolamento, nel disciplinare la Òconservazione dei dati VIS in archivi nazionali", si riferisce espressamente ai Òdati provenienti dal VIS" consentendone la conservazione Òsolo qualora ci˜ sia necessario in casi specifici". Nel normare la materia, invece, lĠarticolo 9, comma 5, dello schema di decreto, al primo periodo, ricorre allĠespressione Òdati personali registrati nel VIS" e non limita la conservazione ai soli Òcasi specifici" cui invece si richiama il Regolamento. Al fine di rendere la norma del decreto maggiormente conforme al disposto del Regolamento, allĠarticolo 9, comma 5, primo periodo, appare necessario sostituire le parole: Òregistrati nel" con: Òprovenienti dal" limitando, altres“, espressamente la possibilitˆ di conservazione ai soli Òcasi specifici" nei quali sia necessario.

7. La designazione, da parte dellĠarticolo 9, comma 6, primo periodo, del Garante quale ÒAutoritˆ di controllo nazionale" ai sensi dellĠarticolo 41, paragrafo 1, e per le finalitˆ di cui allĠarticolo 35 del Regolamento, chiarisce giˆ di per sŽ esaustivamente gli specifici poteri attribuiti a tale istituzione in qualitˆ di Autoritˆ di controllo del trattamento dei dati nellĠambito del sistema VIS, sulla base delle disposizioni di cui al suddetto articolo 41. Pertanto, la precisazione di cui al secondo periodo del comma 6 dellĠarticolo 9, secondo cui lĠAutoritˆ di controllo nazionale Òesercita i poteri indicati nel predetto art. 41, paragrafi 1, 2 e 5", potrebbe apparire superflua.

8. In base al considerando n. 9 della Decisione n. 2008/633/GAI,  la Decisione quadro del Consiglio n. 2008/977/GAI del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nellĠambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, Òuna volta entrata in vigore (É) dovrebbe applicarsi ai dati personali trattati" ai sensi della stessa Decisione 2008/633/GAI. Appare pertanto opportuno valutare lĠincidenza di tale decisione quadro (giˆ in vigore, anche se non ancora trasposta nellĠordinamento interno) sulla disciplina dellĠaccesso al VIS per ragioni investigative o comunque di prevenzione dei reati, anche nellĠambito di attivitˆ di cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.

9. Al fine di adeguare il sistema VIS, nelle sue articolazioni informatiche, alle disposizioni del Codice, appare opportuno che in sede di applicazione delle disposizioni del presente decreto per il funzionamento del VIS, le Amministrazioni interessate curino lĠadozione delle seguenti misure:

9.1) conformemente alle prescrizioni di cui allĠarticolo 31 del Codice, per evitare duplicazioni di basi di dati e minimizzare il rischio di accesso o trattamento non autorizzato o comunque non conforme alle finalitˆ della raccolta,  necessario che il sistema FEVIS svolga un ruolo di pura interfaccia per lo scambio dei dati con il CS-VIS, ovvero che nessuna forma di memorizzazione locale dei dati personali in transito sia consentita  presso il FEVIS;

9.2) la conservazione dei log deve essere effettuata in modo da garantire che essi non contengano riferimenti ai dati personali raccolti, ma unicamente informazioni relative allĠaccesso al sistema da parte degli incaricati. Tali log devono consentire di associare in modo univoco le operazioni effettuate sul sistema CS-VIS a ciascun incaricato delle amministrazioni e devono possedere sufficienti requisiti di completezza rispetto alle operazioni effettuate sul sistema dagli incaricati; inoltre, per la loro conservazione devono essere previste opportune misure di sicurezza in grado di assicurarne lĠinalterabilitˆ e la verifica dĠintegritˆ. Riguardo alla consultazione analitica dei medesimi log,  necessario che essa sia consentita ad un numero ristretto di incaricati, con autorizzazione specifiche e individuali;

9.3) in merito alle funzioni di proxy FTP e alla produzione di report sulle attivitˆ VIS,  opportuno assicurare che tali relazioni abbiano carattere statistico e contengano dati dĠuso in forma aggregata. EĠ altres“ opportuno che anche lĠaccesso a tali relazioni sia sottoposto a tracciamento mediante log;

9.4) i log prodotti dal sistema devono essere sottoposti a periodiche attivitˆ di auditing interne, in grado di individuare ed eventualmente segnalare anomalie sul sistema, quali accessi non autorizzati, letture massive di dati o altri usi impropri del sistema. Inoltre, ai sensi dellĠarticolo 43, paragrafo 1 del Regolamento, dovrˆ essere assicurato, con cadenza annuale, lĠaccesso da parte del Garante a tali log per attivitˆ di auditing.

IL GARANTE

Esprime parere favorevole sullo schema di decreto interministeriale contenente disposizioni per lĠattuazione del Sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio dei dati fra gli Stati membri, con le seguenti osservazioni:

a) allĠarticolo 4, sia chiarito se con lĠespressione Òvalichi di frontiera esterni" si intenda fare riferimento alle Òfrontiere esterne Schengen" ovvero alle frontiere esterne tout court, nei riguardi cio di Paesi extraeuropei (punto 1);

b) alla rubrica dellĠarticolo 6 siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: Òe per lĠesame della domanda di asilo" (punto 2);

c) allĠarticolo 8, comma 3, si preveda che le regole tecniche e le procedure automatizzate disposte dal Ministero degli affari esteri per il coordinamento degli accessi al VIS siano tali da consentire lĠaccesso selettivo ai soli dati pertinenti e necessari (punto 3);

d) allĠarticolo 8, comma 4, secondo periodo, le parole: ÒAutoritˆ nazionali autorizzate allĠaccesso" siano sostituite con le seguenti: Òsoggetti legittimati ai sensi del presente decreto" (punto 4);
e) allĠarticolo 8, comma 6, si valuti lĠopportunitˆ di richiamare le modalitˆ di utilizzo e le misure di protezione dei registri, ai sensi del paragrafo 2 dellĠarticolo 34 del Regolamento (punto 5);

f) allĠarticolo 9, comma 5, primo periodo, le parole: Òregistrati nel" siano sostituite con: Òprovenienti dal", limitando espressamente la possibilitˆ di conservazione ai soli Òcasi specifici" nei quali sia necessario (punto 6);

g) allĠarticolo 9, comma 6, si valuti lĠopportunitˆ di sopprimere il secondo periodo (punto 7);

e con le seguenti raccomandazioni:

h) valutino le Amministrazioni interessate lĠopportunitˆ di promuovere iniziative per implementare ulteriormente lĠattuazione del Regolamento, anche mediante norme di rango primario, in particolare per quanto riguarda lĠintroduzione di specifiche disposizioni sanzionatorie o in materia di responsabilitˆ civile;

i) valutino le Amministrazioni lĠincidenza della Decisione quadro del Consiglio n. 2008/977/GAI del 27 novembre 2008, sulla disciplina dellĠaccesso al VIS per ragioni investigative o comunque di prevenzione dei reati (punto 8);

j) nella fase di attuazione delle disposizioni previste dallo schema di decreto, le Amministrazioni interessate tengano conto in particolare dellĠesigenza di adottare le seguenti misure: 

j1) attribuire al sistema FEVIS un ruolo di pura interfaccia per lo scambio dei dati con il CS-VIS, precludendo ogni forma di memorizzazione locale dei dati personali in transito presso il FEVIS (punto 9.1);

j2) effettuare la conservazione dei log in modo da garantire che essi non contengano riferimenti ai dati personali raccolti, ma unicamente informazioni relative allĠaccesso al sistema da parte degli incaricati, consentendo la  consultazione analitica dei medesimi log, ad un numero ristretto di incaricati, con autorizzazioni specifiche e individuali (punto 9.2);

j3) assicurare che i report sulle attivitˆ VIS abbiano carattere statistico e contengano dati dĠuso in forma aggregata, tracciando mediante log lĠaccesso a tali relazioni (punto 9.3);

j4) sottoporre i log prodotti dal sistema a periodiche attivitˆ di auditing interne, in grado di individuare ed eventualmente segnalare anomalie sul sistema, assicurando altres“ con cadenza annuale, lĠaccesso da parte del Garante a tali log per attivitˆ di auditing (punto 9.4).

Roma, 28 gennaio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
DE PAOLI