Garante per la protezione
    dei dati personali


Pubblicit degli incarichi conferiti dalle amministrazioni pubbliche

PROVVEDIMENTO DEL 21 GENNAIO 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

Vista la richiesta di parere del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto l'art. 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO

Con nota del Capo di Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione stato richiesto il parere del Garante – di cui si dovr dare menzione nel preambolo - in ordine a uno schema di regolamento recante "determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo",  in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 44 a 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (infra: legge finanziaria per il 2008).

Il provvedimento in esame - adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 - disciplina il limite massimo delle retribuzioni e degli emolumenti direttamente o indirettamente erogati a carico delle pubbliche finanze per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo. In particolare, lo schema di regolamento - ferma restando la disciplina speciale prevista per la Banca d'Italia e le "altre Autorit indipendenti" - individua, in conformit alla norma primaria, i "soggetti conferenti" gli emolumenti e le retribuzioni nei seguenti: amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; agenzie; enti pubblici economici e non economici; enti di ricerca; universit; societ non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate.

Lo schema di regolamento definisce, inoltre, in modo puntuale l'ambito dei soggetti destinatari delle retribuzioni e degli emolumenti, comprendendo in tale categoria coloro che percepiscono somme in virt di contratti d'opera di natura continuativa, di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di collaborazione a progetto, individuando altres – salve le eccezioni specificamente delineate - il tetto massimo annuale delle retribuzioni e degli emolumenti nella somma corrispondente al trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica di Primo Presidente della Corte di Cassazione.

RILEVATO

1. Di particolare interesse sotto il profilo della protezione dei dati personali risulta il solo articolo 5 del provvedimento in esame, che obbliga il soggetto conferente a pubblicare sul proprio sito istituzionale ogni conferimento riconducibile alla disciplina prevista dal regolamento, specificando il tipo di incarico, la durata, il compenso previsto e il nominativo del soggetto destinatario, nonch tutti gli altri eventuali "incarichi, rapporti o simili" comunicati dal destinatario. Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, infatti, il destinatario tenuto a comunicare al soggetto conferente tutti gli incarichi in corso, al fine di accertare il limite massimo annuale. Sul punto opportuno rilevare come, ai sensi del comma 44 dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2008, la pubblicazione dell'atto di spesa sul sito dell'Amministrazione o del soggetto interessato costituisce condizione indispensabile per l'attuazione del medesimo atto.

La disciplina sancita dal Codice in materia di protezione dei dati personali consente la diffusione di dati personali, da parte di soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento che preveda espressamente tale trattamento (art. 19, comma 3) e, da parte di soggetti privati ed enti pubblici economici, anche in assenza del consenso dell'interessato, qualora ci sia necessario per adempiere a un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria (art. 24, comma 1, lettera a).

Pertanto, in relazione alle fattispecie riconducibili alla disciplina di cui all'articolo 3, commi da 44 a 52-bis, della legge finanziaria per il 2008 e allo schema di regolamento in esame, la normativa in materia di protezione dei dati personali non osta alla pubblicazione dei dati personali previsti dal medesimo regolamento, mediante inserzione sul sito del soggetto conferente e comunque con modalit idonee a rispettare i principi di cui all'articolo 11 del Codice, con particolare riferimento alla conservazione dei dati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti.

2. Al fine di evitare interpretazioni del dettato normativo di volta in volta difformi, si richiama altres l'attenzione dell'Amministrazione sull'opportunit di chiarire se l'obbligo di pubblicit degli eventuali "incarichi, rapporti o simili" comunicati dal destinatario, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dello schema di regolamento, riguardi anche il compenso ricevuto ovvero esclusivamente la natura e il contenuto del rapporto.

3. In relazione all'informativa di cui all'ultimo capoverso del modulo di comunicazione trasmesso unitamente allo schema di regolamento, si ravvisa la necessit di integrarne il contenuto con riferimento alla possibilit che i dati conferiti siano pubblicati sul sito del soggetto conferente secondo le modalit normativamente previste, al fine di rendere l'informativa pienamente conforme al disposto di cui all'articolo 13 del Codice.

IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di regolamento recante "determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo", con le seguenti osservazioni:

a) valuti l'Amministrazione l'opportunit di chiarire se l'obbligo di pubblicit degli eventuali "incarichi, rapporti o simili" di cui all'articolo 5, comma 1, dello schema di regolamento, riguardi anche il compenso ricevuto ovvero esclusivamente la natura e il contenuto del rapporto;

b) si integri il contenuto dell'informativa di cui all'ultimo capoverso del modulo di comunicazione trasmesso unitamente allo schema di regolamento, con riferimento alla possibilit che i dati conferiti siano pubblicati sul sito del soggetto conferente secondo le modalit normativamente previste.

Roma, 21 gennaio 2010

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale reggente
De Paoli