Garante per la protezione
    dei dati personali


vedi anche


[provv. Amministratori di sistema e modifiche]

[Linee guida in tema di FSE e di dossier sanitario]

Assorbimento della tessera sanitaria (TS) nella carta nazionale dei servizi (CNS)

PROVVEDIMENTO DEL 21 GENNAIO 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele de Paoli, segretario generale reggente;

Vista la richiesta di parere del Ministro per la pubblica amministrazione e lĠinnovazione;

Visto lĠart. 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dellĠUfficio formulate dal segretario generale ai sensi dellĠart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO

Con nota dellĠUfficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e lĠinnovazione  stato richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto recante modalitˆ di assorbimento della tessera sanitaria (TS) nella carta nazionale dei servizi (CNS), ai sensi dellĠarticolo 50, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Come pu˜ evincersi dalla relazione illustrativa, la finalitˆ del decreto consiste nel "consentire ad ogni Regione la possibilitˆ di diffondere sul territorio di competenza uno strumento sicuro" - quale appunto la TS dotata di funzionalitˆ di CNS - "per lĠaccesso ai servizi in rete".

In virt delle prescrizioni contenute nel decreto, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano potranno decidere di avviare la diffusione della TS-CNS senza dovere predisporre uno specifico progetto, ma limitandosi ad aderire a quanto sancito dal provvedimento in esame. Infatti, ai sensi dellĠarticolo 3, comma 1, dello schema di decreto, le Regioni e le Province autonome hanno facoltˆ di richiedere al Ministero dellĠeconomia e  delle finanze la generazione e la consegna delle TS-CNS - ovvero, tessere sanitarie con funzioni di carte nazionali dei servizi, mediante incorporazione nella TS di un microprocessore (art. 1, comma 1, lett. e) -  per i propri assistiti, nellĠambito del processo di riemissione massiva delle TS in scadenza.

Previo apposito accordo con il Ministero dellĠeconomia e  delle finanze, le  Regioni e le Province autonome sono tenute ai seguenti adempimenti:

a) sottoscrivere con lĠAgenzia delle entrate unĠapposita convenzione per garantire la validitˆ della TS-CNS;

b) predisporre un sistema di gestione delle tessere conforme ai requisiti stabiliti dal decreto e, in particolare, dallĠallegato 2 allo schema;

c) garantire, nellĠambito dei processi di erogazione dei servizi regionali accessibili tramite la componente CNS, il rispetto dei requisiti tecnologici richiesti dalla normativa vigente e segnatamente dallĠallegato 1 allo schema.

LĠarticolo 3, comma 4, dello schema di decreto precisa, peraltro, che le  Regioni e le Province autonome, quali enti emettitori della componente CNS, curano le attivitˆ necessarie allĠattivazione e alla gestione della componente CNS delle TS-CNS secondo modalitˆ organizzative stabilite autonomamente.

Infine, lo schema di decreto precisa che le tessere sanitarie regionali adottate dalle Regioni Lombardia, Sicilia e Friuli Venezia Giulia sono riconosciute valide come TS-CNS ai sensi del presente decreto (art. 9). Come si legge nella relazione, infatti, il decreto recepisce le modalitˆ operative giˆ sperimentate in quelle Regioni e definisce uno schema di attuazione generale che consente a tutte le Regioni di procedere in modo analogo.

RILEVATO

1. Il presente schema di decreto intende disciplinare le "modalitˆ di assorbimento della tessera sanitaria nella carta nazionale dei servizi", sulla base della previsione di cui allĠarticolo 50, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che appunto demanda ad appositi decreti del Ministro per l'innovazione e le tecnologie la definizione delle "modalitˆ per il successivo e progressivo assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della TS nella carta di identitˆ elettronica o nella carta nazionale dei servizi", inducendo cos“ a ritenere che debbano essere la CNS (o la carta di identitˆ elettronica) ad incorporare al loro interno le funzionalitˆ della TS e non viceversa.

LĠarticolo 1, comma 1, lettera e) dello schema definisce la TS-CNS quale "TS con incorporato un microprocessore ai sensi della normativa sulle CNS". In ragione di tale (almeno apparente) asimmetria tra le due disposizioni, appare opportuno richiamare lĠattenzione dellĠAmministrazione in ordine alla compatibilitˆ con il suddetto articolo 50, comma 13, della definizione di cui allĠarticolo 1, comma 1, lettera e) dello schema di decreto, che sembrerebbe presupporre lĠincorporazione della CNS nella TS e non viceversa, come invece prescrive la norma di rango primario.

2. Ai sensi dellĠarticolo 3, comma 3, dello schema le Regioni e le Province autonome ricevono dallĠAgenzia delle entrate, nellĠambito della convenzione appositamente stipulata, i "flussi di informazioni utili alla gestione della componente CNS della TS-CNS, cos“ come prodotte nel processo di emanazione delle carte e ricevute dai certificatori coinvolti, secondo i formati di trasferimento dei dati pubblicati sul sito del sistema TS".

Il requisito della mera "utilitˆ" alla gestione della componente CNS della TS-CNS, quale parametro di selezione dei dati (anche personali) suscettibili di comunicazione alle Regioni e alle Province autonome da parte dellĠAgenzia delle entrate, appare poco selettivo e rischia quindi di legittimare un flusso di informazioni non del tutto conforme ai principi di proporzionalitˆ e pertinenza sanciti dallĠarticolo 11 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Al fine di assicurare maggiori garanzie al diritto individuale alla protezione dei dati personali, appare pertanto necessario sostituire, allĠarticolo 3, comma 3, le parole: "flussi di informazioni utili" con: "flussi di informazioni necessarie".

3. LĠarticolo 6, comma 2, dello schema, nel richiamare espressamente il disposto dellĠarticolo 64, commi 1 e 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dellĠamministrazione digitale), sancisce che "le pubbliche Amministrazioni che offrono servizi in rete garantiscono lĠaccesso ai servizi tramite la componente CNS". LĠarticolo 64, comma 1, cit., qualifica la carta d'identitˆ elettronica e la carta nazionale dei servizi alla stregua di strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni "per i quali sia necessaria l'autenticazione informatica".
Al fine di rendere il testo in esame maggiormente conforme al dettato della norma primaria, appare opportuno inserire, allĠarticolo 6, comma 2, dello schema di decreto, dopo le parole: "che offrono servizi in rete", le seguenti: "per i quali sia necessaria l'autenticazione informatica".

4. LĠarticolo 7 dello schema demanda la definizione delle modalitˆ operative finalizzate alla realizzazione di un servizio infrastrutturale a livello nazionale per la validazione dei certificati di autenticazione della componente CNS, in conformitˆ ai requisiti tecnici e organizzativi relativi al Sistema pubblico di connettivitˆ, ad uno o pi decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e lĠinnovazione, da emanarsi di concerto con il Ministro dellĠeconomia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Al riguardo si ritiene opportuno prevedere espressamente che i decreti siano adottati sentito anche il Garante, per gli aspetti inerenti alla protezione dei dati personali.

5. Nella sezione "Piano operativo" dellĠallegato 2 allo schema, allo scopo di assicurare lĠesattezza dei dati anagrafici e del codice fiscale dei soggetti cui  rilasciata la tessera, si prevede: a) lĠ"allineamento di codici fiscali e relativi dati anagrafici fra anagrafe dei comuni e Archivio anagrafico dellĠAnagrafe Tributaria" mediante i servizi INA/SAIA del Ministero dellĠInterno (punto 1); b) lĠ"allineamento di codici fiscali e relativi dati anagrafici tra Archivio Anagrafico dellĠAnagrafe Tributaria, detenuto dal Ministero dellĠeconomia e delle finanze, ed Anagrafi Sanitarie, detenute dalle ASL" (punto 2); lĠ"acquisizione da parte delle ASL, per il tramite dei servizi posti a disposizione dellĠarticolo 50, delle variazioni anagrafiche sopravvenute nellĠArchivio Anagrafico dellĠAnagrafe Tributaria successivamente allĠattivitˆ di allineamento" (punto 3).

Al riguardo si osserva come, in base alla normativa vigente e al reale assetto dei flussi informativi, lĠallineamento con i dati, fiscali e anagrafici, registrati nellĠAnagrafe tributaria (a loro volta aggiornati mediante i servizi INA/SAIA)  effettuato non dalle singole ASL, ma dalle Regioni, che detengono i dati aggiornati delle persone assistibili a beneficio di tutte le ASL operanti nellĠambito regionale. Si ritiene, perci˜, necessario adeguare le previsioni dei punti 2 e 3 dellĠallegato 2 a tali procedure di allineamento dei dati (Archivio anagrafico dellĠAnagrafe tributaria/Archivi delle Regioni), fermo restando, ovviamente, che le singole ASL potranno utilmente aggiornare le proprie anagrafi mediante consultazione dellĠArchivio regionale, per lo svolgimento delle proprie finalitˆ istituzionali.

6. Nella sezione "Card Management System – CMS" dellĠallegato 2,  stabilito che il sistema di gestione della tessera (CMS), da approntarsi a cura della Regione, debba prevedere, fra lĠaltro, la stampa del "modulo di consenso al trattamento dei dati sanitari per finalitˆ di prevenzione, diagnosi e cura" e la "sua registrazione qualora il cittadino intenda fornire il consenso".
Al riguardo si ritiene opportuno perfezionare la disposizione:

a) chiarendo se, come sembra, si intenda fare riferimento, in questo caso, allĠacquisizione del solo consenso al trattamento "ordinario" dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dellĠassistito, nellĠambito della prevenzione, diagnosi e cura della persona, ovvero anche al consenso ad altri specifici trattamenti dei medesimi dati, sempre per le predette finalitˆ, come, ad esempio, quello relativo alla formazione e allĠutilizzo del fascicolo sanitario elettronico (FSE), in linea con quanto previsto nel provvedimento adottato dal Garante il 16 luglio 2009 ("Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico (Fse) e di dossier sanitario"); 

b) sostituendo le parole: "sanitari" con le parole: "idonei a rivelare lo stato di salute" e le parole: "sua registrazione qualora il cittadino intenda fornire il consenso" con le parole: "annotazione del consenso";

c) definendo le modalitˆ di tale annotazione, tenendo conto che ai sensi dellĠarticolo 81, comma 2, del Codice il consenso al trattamento di tali dati  reso conoscibile "con  adeguate modalitˆ, anche attraverso menzione, annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una carta elettronica o sulla tessera sanitaria".

7. Sempre nella sezione "Card Management System – CMS", ai  punti a), b) e c) sono individuate modalitˆ di attivazione della tessera - per quanto riguarda lĠidentificazione degli interessati, la richiesta di attivazione della carta e la comunicazione ai rispettivi titolari dei codici PIN e PUK - rispetto alle quali, per˜, le Regioni possono anche organizzarsi in maniera differente.

Al riguardo si ritiene, invece, preferibile prevedere procedure uniformi su scala nazionale, quanto meno per quanto riguarda il rilascio e la comunicazione dei codici di sicurezza, al fine di assicurarne una gestione e una consegna sicura, evitando il ricorso a differenti modalitˆ da parte delle regioni e degli altri enti emittenti.

8. In merito ai profili inerenti alla sicurezza delle informazioni e, in particolare, alla gestione delle credenziali di accesso degli "operatori abilitati al processo di attivazione delle CNS" e al tracciamento delle operazioni effettuate nel sistema, la medesima sezione Card Management System (CMS) deve essere implementata mediante un espresso rinvio allĠapplicazione delle misure di sicurezza previste dal Codice e dal Disciplinare tecnico di cui allĠAllegato B del medesimo Codice, nonchŽ del provvedimento del Garante del 27 novembre 2008, come modificato dal provvedimento del 25 giugno 2009, recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema".

IL GARANTE

Esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e lĠinnovazione recante modalitˆ di assorbimento della tessera sanitaria (TS) nella carta nazionale dei servizi (CNS), con le seguenti osservazioni:

a) allĠarticolo 3, comma 3, le parole: "flussi di informazioni utili" siano sostituite con le seguenti: "flussi di informazioni necessarie" (punto 2);

b) allĠarticolo 6, comma 2, si valuti lĠopportunitˆ di inserire, dopo le parole: "che offrono servizi in rete", le seguenti: "per i quali sia necessaria l'autenticazione informatica" (punto 3);

c) lĠarticolo 7 sia integrato prevedendo espressamente la previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali (punto 4);

d) i punti 2 e 3 della sezione "Piano operativo" dellĠallegato 2 siano perfezionati prevedendo che lĠaggiornamento dei dati fiscali e anagrafici delle persone cui  rilasciata la tessera sia effettuato dalle ASL mediante consultazione, non giˆ dellĠArchivio anagrafico dellĠAnagrafe tributaria, ma degli archivi delle Regioni (punto 5);

e) la sezione "Card Management System – CMS" dellĠallegato 2, sia perfezionata: chiarendo se, come sembra, si intenda acquisire il solo consenso al trattamento "ordinario" dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dellĠassistito ovvero anche il consenso ad altri specifici trattamenti degli stessi dati, sempre nellĠambito della prevenzione, diagnosi e cura della persona; sostituendo le parole: "sanitari" con le parole: "idonei a rivelare lo stato di salute" e le parole: "sua registrazione qualora il cittadino intenda fornire il consenso" con le parole: "annotazione del consenso"; definendo le modalitˆ di tale annotazione; prevedendo modalitˆ di attivazione della tessera uniformi su scala nazionale, quanto meno per quanto riguarda il rilascio e la comunicazione dei codici di sicurezza; prevedendo un espresso rinvio allĠapplicazione delle misure di sicurezza previste dal Codice e del provvedimento del 27 novembre 2008 del Garante recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema".

e con la seguente raccomandazione:

f) si richiama lĠattenzione dellĠAmministrazione in ordine alla compatibilitˆ con lĠarticolo 50, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, della definizione di cui allĠarticolo 1, comma 1, lettera e) dello schema di decreto, nella parte in cui dispone lĠincorporazione della componente CNS nella TS (punto 1).

Roma, 21 gennaio 2010

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale reggente
De Paoli