Garante per la protezione
    dei dati personali


Registri nazionali e regionali degli impianti protesici mammari

PROVVEDIMENTO DEL 16 DICEMBRE 2009

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;Visto lĠart. 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dellĠUfficio formulate dal segretario generale ai sensi dellĠart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO

Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di disegno di legge recante "Istituzione dei registri nazionali e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti nonchŽ divieto di plastica mammaria ai minori".

Lo schema di provvedimento sancisce lĠistituzione – rispettivamente, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e presso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano – del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, "al fine di acquisire la conoscenza dei dati relativi agli impianti protesici mammari effettuati in Italia, nellĠambito della chirurgia plastica e della chirurgia estetica, con particolare riguardo alle informazioni concernenti la durata degli impianti, gli effetti collaterali ad essi connessi nonchŽ lĠincidenza dei tumori mammari e delle malattie autoimmuni" (art. 1, comma 1).

Ai sensi dellĠarticolo 2,  demandata a un regolamento ministeriale la disciplina dellĠattivitˆ del registro nazionale, delle modalitˆ di conservazione dei dati nonchŽ dei parametri cui  subordinato lĠaccesso alle informazioni "da parte del pubblico", precisandosi che la consultazione, da parte di chi ne faccia richiesta, per motivi di studio o di ricerca, avviene "nel rispetto delle regole sulla riservatezza dei dati personali" (art. 3).

In relazione ai registri regionali – custoditi presso gli assessorati regionali o provinciali competenti in materia di sanitˆ –  il provvedimento si limita a statuire che essi contengano "i dati relativi agli impianti protesici mammari impiantati nel territorio di riferimento, ai fini della loro trasmissione al registro nazionale".

CONSIDERATO

Il testo normativo allĠesame presenta aspetti di criticitˆ, segnatamente sotto i profili dellĠindividuazione delle specifiche finalitˆ perseguite con lĠistituzione dei registri, delle categorie di dati oggetto di trattamento, nonchŽ del regime di conoscibilitˆ dei dati conservati nei registri.

In particolare lĠarticolato non specifica le finalitˆ dei registri e del relativo trattamento dei dati, non precisando se la loro istituzione sia prevista soltanto per finalitˆ conoscitive del fenomeno – per le quali potrebbe essere sufficiente il trattamento di soli dati aggregati - ovvero anche per scopi di tutela della salute o di ricerca scientifica (in campo medico, biomedico o epidemiologico; cfr. artt.  98 e 110 del Codice in materia di protezione dei dati personali), per il cui perseguimento potrebbe essere giustificato il trattamento di dati personali individuali ai sensi dellĠarticolo 4, comma 1, lettera b) del Codice; tale carenza - relativa sia alle finalitˆ dellĠarchiviazione sia alla tipologia di dati raccolti - si riscontra del resto anche con riferimento ai registri regionali, dal momento che lo schema di disegno di legge non chiarisce i suddetti profili.

Analogamente, lo schema di disegno di legge non definisce le categorie di dati oggetto di raccolta da parte delle strutture autorizzate ad effettuare interventi di plastica mammaria (art. 5), nŽ quelli destinati ad essere trasmessi e conservati nei registri, se cio essi siano, appunto, solo dati aggregati ovvero siano dati personali e in particolare se tra i dati raccolti vi siano anche dati idonei a rivelare lo stato di salute dellĠinteressato (come appare verosimile, quanto meno in relazione agli interventi di chirurgia plastica e ricostruttiva).

Infine, lo schema non definisce compiutamente il regime di conoscibilitˆ dei dati registrati, non individuando i soggetti a ci˜ autorizzati (non essendo a tale scopo sufficiente il generico riferimento al "pubblico"), nŽ le specifiche finalitˆ per le quali  consentita la consultazione (artt. 2 e 3).

Va rilevato, al riguardo, che i registri, nazionale e regionali, possono assolvere a un duplice ordine di finalitˆ, che vanno partitamente specificate e diversamente disciplinate.

Se il trattamento  svolto per finalitˆ meramente conoscitive del fenomeno  sufficiente prevedere che esso avvenga con soli dati aggregati, meramente quantitativi, e comunque anonimi.

Se si intende perseguire altres“ finalitˆ di tutela della salute o di ricerca scientifica (in campo medico, biomedico o epidemiologico), pu˜ essere giustificato il trattamento di dati personali individuali. EĠ tuttavia necessario che, in tal caso, la raccolta dei dati avvenga presso le strutture autorizzate ad effettuare interventi di plastica mammaria (art. 5) le quali potranno trasmettere ai registri regionali solo dati individuali "codificati", privi cio di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati. EĠ, altres“, necessario che, qualora per le suddette finalitˆ di tutela della salute o di ricerca scientifica, occorra risalire allĠidentificazione dellĠinteressato, la "decodificazione" dei predetti dati avvenga esclusivamente ad opera delle predette strutture sanitarie.

EĠ necessario, inoltre, specificare, agli articoli 2 e 3, i soggetti ammessi alla consultazione dei registri e le relative, specifiche finalitˆ, apparendo troppo generici i riferimenti, ora contenuti nelle norme, rispettivamente al "pubblico" e a "motivi di studio o di ricerca". Va, infatti, specificato quali sono le categorie di soggetti che hanno titolo e interesse qualificato a conoscere i dati, tenendo presenti le specifiche finalitˆ per cui i dati sono stati raccolti.

Infine,  necessario prevedere lĠadozione da parte dei soggetti tenuti alla gestione dei registri di idonee misure volte a garantire la sicurezza dei dati e dei sistemi, demandando altres“ al regolamento di cui allĠarticolo 2 lĠindividuazione di specifiche e adeguate misure di sicurezza (come la registrazione degli accessi e procedure di audit), nonchŽ le modalitˆ di applicazione di sistemi di codificazione che consentano lĠidentificabilitˆ dellĠinteressato solo ove necessario per finalitˆ di tutela della salute o di ricerca scientifica.

Il GARANTE

Esprime le su esposte considerazioni sullo schema di disegno di legge in esame.

Roma, 16 dicembre 2009

Il Presidente
Pizzetti

Il Relatore
Fortunato

Il segretario generale
Patroni Griffi