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Garante per la protezione     dei dati personali Deliberazione n. 31 - Modifiche al regolamento n. 1/2007 del Garante in materia di sanzioni PROVVEDIMENTO DEL 15 OTTOBRE 2009 (Pubblicato sulla G.U. n. 267 del 16 novembre 2009) Registro delle deliberazioni Del. n. 31 del 15 ottobre 2009 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale; VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196); VISTO il regolamento del Garante n. 1/2007, approvato con deliberazione n. 65 del 14 dicembre 2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 7 del 9 gennaio 2008; RILEVATA la necessit di aggiornare sulla base dell'esperienza applicativa la disposizione del regolamento n. 1/2007 che regola lo svolgimento delle attivit ispettive ed il procedimento di applicazione delle sanzioni, al fine di adottare le necessarie integrazioni avuto anche riguardo alle recenti modifiche apportate all'apparato sanzionatorio del Codice dalla legge 27 febbraio 2009, n. 41 (di conversione del decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008); VISTO l'art. 156 del Codice; VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; DELIBERA: di apportare al regolamento n. 1/2007 le modifiche e le integrazioni riportate nell'allegato A. Il segretario generale curer la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 156, comma 3, del Codice. Roma, 15 ottobre 2009 Il presidente Il relatore Il segretario generale
MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 1/2007 SULLE PROCEDURE INTERNE ALL'AUTORIT AVENTI RILEVANZA ESTERNA, FINALIZZATE ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DEMANDATI L'art. 16 sostituito dal seguente: "Art. 16. Attivit ispettive e applicazione di sanzioni 1. Il dipartimento attivit ispettive e sanzioni cura l'istruttoria preliminare relativa ai controlli in loco effettuati d'ufficio ai sensi degli articoli 157 e 158 del Codice nel rispetto della programmazione dell'attivit ispettiva disposta dal collegio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c). Effettuati gli accertamenti relativi agli elementi idonei in ordine alle presunte violazioni, il dipartimento inoltra gli atti al segretario generale per l'assegnazione alla competente unit organizzativa ai sensi dell'art. 14 del regolamento del Garante n. 1/2000, per il seguito di trattazione che concerne profili diversi dall'applicazione di sanzioni per i quali, invece, procede direttamente. 2. Il dipartimento attivit ispettive e sanzioni cura, altres, i controlli ai sensi degli articoli 157 e 158 del Codice nell'ambito delle istruttorie preliminari e dei procedimenti amministrativi comunque avviati presso altre unit organizzative, cui restituito l'esito per la successiva trattazione. 3. Il dipartimento attivit ispettive e sanzioni, quando non cura l'archiviazione degli atti relativi alla presunta violazione amministrativa, predispone la contestazione delle violazioni amministrative di competenza del Garante, in conformit alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e al relativo termine prescritto. 4. Fuori dei casi in cui effettuata dal personale operante in sede di controllo, la contestazione delle violazioni amministrative adottata con atto sottoscritto dal dirigente del dipartimento attivit ispettive e sanzioni. 5. Quando non effettuato il pagamento in misura ridotta, il dirigente del dipartimento attivit ispettive e sanzioni dispone in conformit alla legge l'eventuale archiviazione degli atti a seguito di idonee deduzioni difensive. 6. L'ordinanza-ingiunzione adottata dal segretario generale in caso di applicazione della sanzione in misura pari al minimo. In tutti gli altri casi, e, comunque, in caso di applicazione della sanzione prevista dagli articoli 162, comma 2-bis, 162, comma 2-ter e 163, ovvero qualora si applichi una delle ipotesi aggravate di cui all'art. 164-bis, l'ordinanza-ingiunzione adottata dal collegio. 7. L'ufficio comunica al collegio gli atti di volta in volta adottati ai sensi dei commi 4, 5 e 6, primo periodo, e lo informa delle restanti attivit svolte ai sensi del presente articolo anche nei modi di cui all'art. 19. 8. Una volta concluso il procedimento sanzionatorio, il dipartimento attivit ispettive e sanzioni, quando ne ricorrono le condizioni, effettua le necessarie comunicazioni al dipartimento amministrazione e contabilit per l'iscrizione a ruolo dei relativi importi.". |