Garante per la protezione
    dei dati personali


GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

PROVVEDIMENTO 10 settembre 2009

MISURE RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI FRA INTERMEDIARI FINANZIARI

APPARTENENTI AL MEDESIMO GRUPPO IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

(Pubblicato sulla GU n. 267 del 16-11-2009 )

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE

DEI DATI PERSONALI

 

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riferimento all'art. 24, comma 1, lettera g);

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/Ce concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/Ce che ne reca misure di esecuzione), con particolare riferimento agli articoli 41, 45 e 46;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

Premesso:

 

1. Comunicazione infragruppo delle segnalazioni relative a operazioni ÇsospetteÈ ai sensi della normativa antiriciclaggio.

 

Con un quesito e' stato richiesto al Garante di esprimersi in ordine alle condizioni di liceita' della comunicazione tra intermediari finanziari appartenenti ad un medesimo gruppo di dati personali relativi alle segnalazioni di operazioni considerate ÇsospetteÈ ai sensi della normativa antiriciclaggio. Tale comunicazione, come e' noto, e' autorizzata (ricorrendo le condizioni fissate) dall'art. 46, comma 4, decreto legislativo n. 231/2007.

Piu' in particolare, al Garante e' stato chiesto di valutare se non ricorra in relazione a dette comunicazioni (peraltro anche verso intermediari appartenenti al medesimo gruppo stabiliti in Paesi terzi) i presupposti per l'applicazione dell'art. 24, comma 1, lettera g) del Codice (relativo al c.d. bilanciamento di interessi).

A favore di tale soluzione deporrebbe il fatto che l'attivita' volta a consentire la manifestazione del consenso degli interessati a tale comunicazione sarebbe un incombente Çestremamente gravoso per la banca, oltre che sproporzionato, valutato nel giudizio dell'equo contemperamento degli interessi coinvoltiÈ, con il rischio, peraltro, che il soggetto che intenda porre in essere un'operazione sospetta non sia disponibile a consentire tale comunicazione (cfr. nota datatav14 maggio 2009, p. 3).

 

2. Condizioni di liceita' per la comunicazione infragruppo (c.d. bilanciamento d'interessi).

 

2.1. Il quesito, di portata generale (al di la' della vicenda specifica cui fa riferimento), posto all'attenzione dell'Autorita' riguarda il coordinamento tra la normativa di protezione dei dati personali e la disciplina di settore in materia di antiriciclaggio (in ordine alla quale il Garante si e' espresso con il parere del 25vluglio 2007, doc. web. n. 1431012).

2.2. Con riguardo al caso di specie, il Garante ritiene che ricorrano gli estremi per dare attuazione con il presente provvedimento al bilanciamento degli interessi disciplinato dall'art.v24, comma 1, lettera g), del Codice e, conseguentemente, che possano formare oggetto di comunicazione (e di conseguente trattamento nell'ambito delle esclusive finalita' di contrasto al riciclaggio) i dati personali concernenti le segnalazioni previste dalla disciplina in materia di riciclaggio tra gli intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo, in presenza delle condizioni previste dall'art. 46, comma 4, decreto legislativo n. 231/2007, senza che a tal fine sia quindi necessario acquisire il consenso degli interessati. Cio' in considerazione della ponderazione tra le diverse situazioni giuridiche soggettive effettuata nel menzionato decreto legislativo, nel quale si precisa che il divieto di comunicazione a terzi della circostanza dell'avvenuta segnalazione - che non costituisce Çviolazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislativeÈ: art. 41, commav6, decreto legislativo n. 231/2007 - previsto dall'art. 46, comma 1, non impedisce che essa avvenga (pur non imponendola) Çtra gli intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppoÈ ai sensi del menzionato art. 46, comma 4. Ponderazione che, nel facoltizzare tale comunicazione tra gli intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo, consente di non ritenere prevalenti, entro tale circoscritto ambito, i diritti degli interessati rispetto al legittimo interesse del titolare del trattamento e del terzo destinatario dei dati (nel caso di specie, altro intermediario finanziario appartenente al medesimo gruppo) alla comunicazione e al conseguente trattamento dei dati personali oggetto della segnalazione. Tale comunicazione potra' essere effettuata, nel rispetto di quanto indicato al successivo punto 3, per perseguire le sole finalita' connesse all'applicazione della disciplina antiriciclaggio da parte dei soli incaricati (operanti nell'ambito dei diversi intermediari finanziari) deputati ad assolvere compiti relativi all'adempimento delle misure poste a contrasto del riciclaggio di denaro.

 

3. Informativa agli interessati.

 

Tenuto conto che l'informativa deve essere comprensiva di tutti glivelementi di cui all'art. 13 del Codice, e' necessario che venganovfornite agli interessati informazioni adeguate e puntuali in ordineval trattamento oggetto del presente provvedimento. A tal fine, ilvtitolare e' tenuto, nell'ambito dell'informativa da rendere aglivinteressati, a fornire distinte e specifiche indicazioni anchevriguardo alla possibilita' che le informazioni relative allevoperazioni poste in essere dagli stessi interessati, ove ritenutevÇsospetteÈ ai sensi dell'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 21vnovembre 2007, n. 231, saranno comunicate ad altri intermediarivfinanziari appartenenti al medesimo gruppo.

 

4. Trasferimento dei dati relativi alla segnalazione verso intermediari finanziari appartenenti allo stesso gruppo stabiliti in Paesi terzi.

 

Al di la' della cautela contenuta nell'art. 46, comma 4, decretovlegislativo n. 231/2007 (secondo cui tale comunicazione puo' avvenirevÇa condizione che [nei Paesi terzi si] applichino misure equivalentiÈva quelle previste nel medesimo decreto legislativo n. 231/2007), convriguardo al distinto profilo dell'eventuale comunicazionevdell'avvenuta segnalazione ad intermediari finanziari appartenentivallo stesso gruppo va altresi' salvaguardata la conformita' allevnorme sul trasferimento dei dati a Paesi terzi di cui alla direttivav95/46/CE (come richiesto dal punto 33 del ÇconsiderandoÈ dellavdirettiva 2005/60/CE), sicche' tale trasferimento potra' avvenire ovevricorra uno dei presupposti indicati nell'art. 44 del Codice.

Tutto cio' premesso il Garante:

 

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera g), del Codice, disponevche, per effetto del presente provvedimento, i titolari delvtrattamento che, essendo tenuti ad effettuare una segnalazionevantiriclaggio in conformita' alla disciplina contenuta nel decretovlegislativo n. 231/2007 - e ricorrendo le condizioni previstevdall'art. 46, comma 4, del medesimo decreto legislativo -, possanovdare comunicazione dell'avvenuta segnalazione agli intermediarivfinanziari appartenenti al medesimo gruppo (con conseguentevtrattamento da parte degli stessi), senza che a tal fine siavnecessario acquisire il consenso degli interessati (punto 2.2.).

2. Prescrive ai titolari del trattamento, ai sensi degli articoliv143, comma 1, lettera b), e 154, comma 1, lettera c), del Codice, divfornire agli interessati, nell'ambito dell'informativa resa ai sensivdell'art. 13 del Codice, distinte e specifiche indicazioni anchevriguardo alla possibilita' che le informazioni relative allevoperazioni poste in essere dagli stessi interessati, ove ritenutevÇsospetteÈ ai sensi dell'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 21vnovembre 2007, n. 231, saranno comunicate ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo.

3. Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2009

 

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
Patroni Griffi