Garante per la protezione
    dei dati personali


[v. Comunicato stampa]

Loscontrino fiscale "parlante" per l'acquisto di farmaci

Provvedimento del 29aprile 2009


(Pubblicatosulla G.U. n. 107 del 11 maggio 2009)

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componentie del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezionedei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO:

Specifiche disposizioni legislativeprevedono che nello scontrino fiscale rilasciato dalle farmacie per l'acquistodi farmaci siano riportati, ai soli fini della detrazione o della deduzionedelle spese sanitarie, oltre al codice fiscale del destinatario, anche lanatura, la qualit e la quantit dei medicinali acquistati (art. 1, comma 28,l. 27 dicembre 2006, n. 296 e, da ultimo, art. 39 del d.l. 1 ottobre 2007, n.159, conv. l. 29 novembre 2007, n. 222).

In base a tale disciplina, l'Agenziadelle entrate, nella risoluzione n. 156/E del 5 luglio 2007, ha rilevato che"per quanto concerne la necessit di indicare la natura del prodottoacquistato, si ritiene sufficiente che lo scontrino fiscale rechi la dizionegenerica di "farmaco" o "medicinale". Ci vale ad escludereche la spesa sostenuta dal contribuente si riferisca a prodotti attinenti adaltre categorie merceologiche disponibili in farmacia. Tuttavia, poich lanorma oltre all'indicazione della natura del bene, richiede che lo scontrinoindichi anche la qualit del prodotto, si ritiene che debba essere riportataanche la specificazione del tipo di farmaco acquistato". L'Agenzia ha,quindi, inteso interpretare la parola "qualit" dei medicinali conl'espressa menzione in chiaro della denominazione commerciale del farmaco sulloscontrino.

Al riguardo, sono pervenute numerosesegnalazioni volte ad evidenziare la lesione della riservatezza e della dignitdegli interessati in conseguenza dell'indicazione, in chiaro, delladenominazione commerciale del farmaco acquistato all'atto della presentazionedella documentazione fiscale per la denuncia dei redditi presso il centro perl'assistenza fiscale (Caf) oppure il proprio commercialista, configurandosi, intal modo, un trattamento sistematico di dati personali sulla salute idonei arivelarne anche le patologie.

Nell'ambito dell'attivit istruttoriasvolta dall'Ufficio, in relazione anche alle predette segnalazioni pervenutenonch a notizie di stampa, stato richiesto all'Agenzia di valutarel'effettiva indispensabilit dell'indicazione nello scontrino fiscale delladenominazione commerciale del farmaco, oltre al codice fiscale deldestinatario, alla natura e alla quantit dei medicinali acquistati.

L'Agenzia ha dato riscontro allarichiesta (nota del 28 maggio 2008), evidenziando, in proposito, chel'indicazione della denominazione del farmaco nella fattura o nello scontrinorisulta per l'amministrazione finanziaria indispensabile in quanto assumerilievo in sede di controllo. L'Agenzia ha motivato, tra l'altro, il proprioorientamento sulla base dell'applicazione analogica della disciplina generalein materia di Iva, in base alla quale l'indicazione relativa alla "natura,qualit e quantit" dei beni prevista per la compilazione delle fattureal fine di garantire la corretta detrazione dell'imposta da parte deglioperatori economici (art. 21, comma 2, lett. b), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633).

Per l'Agenzia delle entrate,l'espressione "natura e qualit" deve intendersi unitariamente comerappresentativa di un unico requisito che risulta rispettato ogniqualvolta ladescrizione contenuta nel documento fiscale consenta inequivocabilmente edunivocamente di identificare l'esatto bene oggetto di cessione.

Nell'ambito della medesima istruttoriapreliminare, l'Ufficio ha svolto il 24 luglio 2008 un incontro con talunirappresentanti di Federfarma (Federazione nazionale unitaria dei titolari difarmacia italiani) al fine di acquisire utili indicazioni, con particolareriferimento ad eventuali informazioni rilevabili dal farmacista -mediante lalettura ottica del codice a barre del farmaco acquistato- idonee adidentificare il prodotto venduto e ad essere menzionate sullo scontrino inluogo della denominazione commerciale dello stesso (ad es. il numero diautorizzazione all'immissione in commercio, ovvero AIC).

All'esito del predetto incontro pervenuta una prima nota interlocutoria di Federfarma (nota del 9 ottobre 2008)recante la normativa e i disciplinari tecnici che il gruppo di lavoro internoistituito presso la medesima Federazione ha esaminato.

Successivamente (nota del 26 febbraio2009), Federfarma ha fornito specifici elementi all'Autorit precisando chel'autorizzazione al commercio viene rilasciata dall'Agenzia italiana delfarmaco e che il numero di AIC permette di individuare la singola confezionefarmaceutica, riferendosi a un medicinale avente un determinato dosaggio, formafarmaceutica, via di somministrazione e presentazione (art. 6, comma 2, d.lg.24 aprile 2006, n. 219). Tale numero, ha precisato ancora la Federazione, riportato sul bollino autoadesivo o direttamente sulla confezione sia in chiaroche mediante la tecnica di rappresentazione a barre e quindi rilevabileotticamente.

Con la medesima comunicazione Federfarmaha segnalato, altres, che la prospettata ipotesi di indicare il numero AIC inluogo della denominazione commerciale del farmaco, qualora venisse attuata,renderebbe meno trasparente, nei confronti dei cittadini, il contenuto delloscontrino al fine di un'agevole verifica del prezzo pagato per un determinatofarmaco. Ha evidenziato, inoltre, che il numero AIC, sebbene rilevabile daglistrumenti elettronici in dotazione delle farmacie, tuttavia, attualmente, non riportabile sullo scontrino fiscale, salvo modifiche al software tali darichiedere un congruo periodo di tempo per essere effettuate.

OSSERVA:

All'esito dell'esame del quadro normativosopra richiamato, in relazione ai soli profili concernenti il trattamento deidati personali contenuti nello scontrino fiscale per l'acquisto di farmaci aifini della detrazione o della deduzione delle spese sanitarie, tenuto contodelle osservazioni formulate in proposito dall'Agenzia delle entrate e daFederfarma, stato completato il necessario approfondimento in ordine aldelicato bilanciamento tra il rispetto della dignit e della riservatezza degliinteressati e, contestualmente, l'interesse pubblico alla riduzione del rischiodi indebite detrazioni e deduzioni fiscali.

L'indicazione sullo scontrino fiscalerilasciato dalle farmacie per l'acquisto di farmaci ai fini della detrazione odella deduzione delle spese sanitarie, oltre del codice fiscale deldestinatario, anche della natura, della qualit e della quantit dei medicinaliacquistati configura, infatti, un trattamento sistematico di dati personalisulla salute degli interessati, idoneo a rivelarne anche le patologie.

In tale quadro, occorre preliminarmenteevidenziare che l'Agenzia delle entrate, nel legittimo perseguimento dellefinalit di rilevante interesse pubblico connesse all'applicazione delledisposizioni in materia fiscale, ivi compresi gli aspetti concernenti lededuzioni e le detrazioni nonch i relativi controlli, pu trattare anche datipersonali sensibili e giudiziari ai sensi del regolamento per il trattamento ditale categoria di dati adottato, in attuazione dell'art. 20 del Codice,dall'Agenzia in conformit al parere positivo del Garante (parere dell'8 febbraio 2007).

Sul punto occorre rilevare che i datiidonei a rivelare lo stato di salute degli interessati possono essere trattatisolo laddove indispensabili per lo svolgimento di attivit istituzionali chenon possano essere effettuate, caso per caso, mediante il trattamento di datianonimi o di dati personali di natura diversa.

Tuttavia, la disciplina in materiafiscale relativa alla detrazione o alla deduzione delle spese sanitarie nonprevede alcun potere di indagine dell'organo amministrativo accertatore inordine alla connessione tra il farmaco acquistato, l'effettivo stato di salutedel contribuente e l'appropriatezza dell'assunzione del medicinale da partedell'interessato.

Si rileva, inoltre, che il contribuentepu avvalersi delle previste agevolazioni fiscali (deduzione o detrazione) siaper i farmaci da banco sia per quelli soggetti a prescrizione. In quest'ultimocaso, diversamente da quanto sostenuto dall'Agenzia nella citata notaindirizzata al Garante, anche per i farmaci parzialmente a carico del Ssn, laprescrizione trattenuta dal farmacista all'atto dell'erogazione del farmaco.

In tale quadro, deve ritenersi che ognilecita forma di controllo sul bene venduto da parte degli organi preposti puessere utilmente effettuata mediante l'utilizzo del numero di autorizzazioneall'immissione in commercio (AIC) -rilevato mediante la lettura ottica delcodice a barre di ciascun farmaco e riportato automaticamente sullo scontrinofiscale dal farmacista- in luogo della denominazione commerciale dello stesso.Tale procedura consente, infatti, di identificare in modo univoco ogniconfezione farmaceutica venduta -al pari della specificazione in chiaro dellarelativa denominazione commerciale- e risulta, pertanto, un accorgimento idoneoalla riduzione del rischio che si verifichi un pregiudizio rilevante per gliinteressati, in considerazione della natura sensibile dei dati trattati, idoneia rivelarne anche le patologie, e delle relative modalit di trattamento.

La specificazione della qualit del beneattraverso l'indicazione del numero di AIC in luogo della denominazionecommerciale del farmaco assicura lo stesso livello di garanzie rispetto alrischio, paventato dall'Agenzia delle entrate nell'ambito della citata notaindirizzata al Garante, che "l'operatore economico non corretto potrebbeessere indotto ad indicare negli scontrini emessi la dicitura"farmaco" o "medicinale" anche in occasione della venditadi prodotti appartenenti ad ulteriori e diverse categorie merceologiche".

L'univoca individuazione "codificata"della qualit del bene, unita alla sua natura, quantit e prezzo consente,inoltre, in relazione a quanto rilevato da Federfarma, di rendere comunquetrasparente, nei confronti dei cittadini, il contenuto dello scontrino al finedella verifica dell'importo pagato per ciascun farmaco acquistato.

Pertanto, per lo svolgimento delleattivit istituzionali in ambito fiscale, non risulta indispensabile che loscontrino, ai fini della detrazione o della deduzione delle spese sanitarie,riporti in chiaro la denominazione commerciale del farmaco acquistato.

A tale scopo l'Agenzia delle entrate devefornire idonee indicazioni affinch, ai fini della detrazione o della deduzionedelle spese sanitarie, lo scontrino fiscale rilasciato per l'acquisto difarmaci riporti, in luogo della menzione in chiaro della denominazionecommerciale degli stessi, il numero di AIC, oltre al codice fiscale deldestinatario, alla natura e alla quantit dei medicinali acquistati.

Tali indicazioni, che devono risultareimmediatamente operative, devono essere fornite entro il termine ritenutocongruo di tre mesi dalla data di ricezione del presente provvedimento.

Dal giorno successivo alla pubblicazioneo alla comunicazione da parte della Agenzia delle entrate delle suddetteindicazioni, e comunque non oltre la data del 1 gennaio 2010, i titolari deltrattamento, che emettono scontrini fiscali per l'acquisto di farmaci ai finidella detrazione o della deduzione delle spese sanitarie, devono adeguarsi aquanto indicato dall'Agenzia delle entrate.

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE

ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c)del Codice, dispone che:

a) l'Agenzia delle entrate, entro iltermine di tre mesi dalla data di ricezione del presente provvedimento,fornisca indicazioni –immediatamente operative- affinch, ai fini delladetrazione o della deduzione delle spese sanitarie, lo scontrino fiscalerilasciato per l'acquisto di farmaci riporti, in luogo della menzione in chiarodella denominazione commerciale degli stessi, il numero di autorizzazioneall'immissione in commercio (AIC), oltre al codice fiscale del destinatario,alla natura e alla quantit dei medicinali acquistati;

b) dal giorno successivo allapubblicazione o alla comunicazione da parte della Agenzia delle entrate delleindicazioni di cui alla lettera precedente, e comunque non oltre la data del 1gennaio 2010, i titolari del trattamento dei dati personali che emettonoscontrini fiscali per l'acquisto di farmaci ai fini della detrazione o delladeduzione delle spese sanitarie devono adeguarsi alle suddette indicazionidell'Agenzia, riportando sugli stessi, in luogo della menzione in chiaro delladenominazione commerciale del farmaco, il numero di autorizzazioneall'immissione in commercio (AIC), oltre al codice fiscale del destinatario,alla natura e alla quantit dei medicinali acquistati;

c) copia del presente provvedimento siatrasmessa a A.s.so.farm. e a Federfarma, affinch divulghino il contenuto delpresente provvedimento presso le farmacie pubbliche e private;

d) ai sensi dell'art. 143, comma 2, delCodice, copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero dellagiustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti per la sua pubblicazione sullaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2009

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale
Patroni Griffi