|
Garante per la protezione     dei dati personali Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale Provvedimento del 12 febbraio 2009
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente (che assume le funzioni di presidente ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento del Garante n. 1/2000), del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente; Visti gli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Vista la richiesta di parere sullo schema di regolamento, presentato dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale il 30 gennaio 2009, a seguito del parere del Garante espresso in data 7 febbraio 2008 sul precedente schema di regolamento presentato dalla Scuola il 12 dicembre 2007 (prot. n. 11671/2007/SSPAL/ADS/GDV); Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti; PREMESSO: La Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (Sspal) ha chiesto, in data 12 dicembre 2007, il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso la medesima Scuola e le sue strutture territoriali. Su detto schema l'Autorit ha espresso il 7 febbraio 2008 un parere favorevole, ma condizionato al rispetto di alcune indicazioni specificatamente formulate. La Scuola ha quindi predisposto un nuovo schema di regolamento e lo ha trasmesso al Garante per l'acquisizione di un ulteriore parere. Sul predetto schema non vi sono rilievi da formulare in quanto esso tiene conto delle indicazioni fornite dall'Autorit e in particolare -a differenza del precedente- documenta adeguatamente l'indispensabilit dell'utilizzo dei dati personali relativi allo stato di salute delle persone coinvolte, limitatamente a quelli riguardanti le "patologie attuali", per l'esclusiva finalit di "elaborare studi e ricerche rilevanti in materia di servizi sociali d'interesse per gli enti locali" (art. 1, comma 2, lett. e) d.P.R. 28 gennaio 2008, n. 27). Il presente parere reso sul presupposto che l'individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari, nonch delle operazioni eseguibili, sia effettuata, con un atto di effettiva natura regolamentare ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Codice, suscettibile di produrre effetti giuridici per gli interessati. TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. g) del Codice esprime parere favorevole in ordine allo schema di regolamento predisposto dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale per effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in relazione alle finalit perseguite nei singoli casi. Il presidente Il relatore Il
segretario generale reggente |