Garante per la protezione
    dei dati personali


Operazionidi scissione e fusione per incorporazione: prescrizioni in tema di aggiornamentodell'informativa a Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ed Artigiancassa

Provvedimento del 11dicembre 2008

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti,e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l'istanza presentata congiuntamenteda Banca nazionale del lavoro S.p.A. (Bnl) e Artigiancassa–Cassa per ilcredito alle imprese artigiane S.p.A. (societ del gruppo Bnl) il 15 settembre2008 (integrata da note del 30 settembre e 4 dicembre 2008), avente ad oggettola richiesta di esonero dall'obbligo di rendere l'informativa agli interessati(clienti, fornitori e dipendenti) in relazione ai trattamenti di dati personaliconseguenti alle operazioni di scissione e di contestuale fusione perincorporazione; operazioni, di fatto contestuali, che le vedranno interessate eche produrranno effetto a far data dal 1 gennaio 2009 (cfr. richiesta datata15 settembre 2008);

RILEVATO in particolare che, secondo ilmenzionato progetto di riorganizzazione societaria, Artigiancassa–Cassaper il credito alle imprese artigiane S.p.A. (societ del gruppo Bnl) porr inessere un'operazione di scissione grazie alla quale parte dei rapportirifluiranno, a seguito di un'operazione di fusione per incorporazione, in Bnl ela restante parte (costituita da rapporti in essere "con impreseprevalentemente artigiane beneficiarie di interventi agevolativi a fronte difinanziamenti concessi alle stesse dal sistema bancario")  dar origine alla (nuova) ArtigiancassaS.p.A. (cfr. nota datata 4 dicembre 2008);

CONSIDERATO che con la propria istanzaArtigiancassa–Cassa per il credito alle imprese artigiane e Bnl chiedonodi essere esonerate dall'obbligo di fornire una nuova informativa agliinteressati ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. c), del Codice, con l'individuazione delle eventualimisure appropriate da adottare;

RILEVATO che tale richiesta motivatadal fatto che le societ istanti ritengono che la complessiva operazionesocietaria riguarderebbe un numero elevato di interessati e comporterebbel'impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto ai diritti tutelati,essendo in particolare coinvolti nelle descritte operazioni societarie unnumero di clienti superiore alle 100.000 unit, per quanto riguarda lascissione che interesser Artigiancassa S.p.A., e pari a circa 36.000 unit,per quanto riguarda l'operazione di fusione per incorporazione facente capo aBnl (cfr. comunicazione del 4 dicembre 2008);

CONSIDERATO che, per effetto dellafusione per incorporazione, la banca incorporante assume i diritti e gliobblighi della banca incorporata, proseguendo in tutti i rapporti (attivi epassivi) della medesima (anche processuali) anteriori alla fusione (art. 2504-bis, comma 1, cod. civ.);

CONSIDERATO altres che, per effettodella fusione, anche i dati personali trattati dalla societ incorporata inrelazione ai rapporti destinati a confluire in quella incorporante verrannotrattati da quest'ultima senza soluzione di continuit;

RILEVATO che, per effetto della fusione,la banca incorporante diviene cos unico titolare del trattamento in relazioneai dati personali precedentemente trattati dalla societ incorporata senza chesi configuri alcuna (nuova) raccolta di dati;

RILEVATO che, argomentando dalla modificaintrodotta dal d.lg. n. 6/2003 all'art. 2504-bis, comma 1, cod. civ., si sonodi recente pronunciate nel senso della "continuit" tra i soggettiinteressati dalla fusione anche le Sezioni unite della Corte di cassazione,precisando che "il legislatore ha [] (definitivamente) chiarito che la fusione tra societ, previstadagli artt. 2501 c.c. e segg., non determina, nella ipotesi di fusione perincorporazione, l'estinzione della societ incorporata, n crea un nuovosoggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria; ma attua l'unificazionemediante l'integrazione reciproca delle societ partecipanti alla fusione. Ilfenomeno non comporta, dunque, l'estinzione di un soggetto e (correlativamente)la creazione di un diverso soggetto, risolvendosi [] in una vicenda meramenteevolutiva-modificativa dello stesso soggetto, che conserva la propria identit,pur in un nuovo assetto organizzativo" (Cass. Sez. un., 8 febbraio 2006, n. 2637);

CONSIDERATO che analoghe considerazionipossono essere formulate nel caso in esame in riferimento al trattamento deidati personali (necessariamente) conseguente all'avvenuta scissione, atteso chela societ che ne risulta continuer l'attivit della societ scissa, comedichiarato da Artigiancassa–Cassa per il credito alle imprese artigianes.p.a., secondo cui "la nuova Artigiancassa s.p.a. derivante dallascissione operer in assoluta continuit e proseguir nel trattamentooriginario, invariato nelle sue finalit e modalit nonch negli altri aspetticorrelati [] per i clientiinerenti le attivit alla stessa attribuite con la scissione" (cfr. nota 15 settembre 2008, p. 2);

CONSIDERATO altres che la sopraevidenziata continuit dei rapporti in corrispondenza delle operazioni difusione e scissione risulta anche dalla disciplina di settore contenutanell'art. 57, comma 4, del d.lg. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unicodelle leggi in materia bancaria e creditizia), secondo il quale "privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo,da chiunque prestate o comunque esistenti, a favore di banche incorporate daaltre banche [] ovvero di banchescisse conservano la loro validit e il loro grado, senza bisogno di alcunaformalit o annotazione, a favore, rispettivamente, della banca incorporante,della banca risultante dalla fusione o della banca beneficiaria deltrasferimento per scissione";

RILEVATO che le banche coinvoltenell'operazione hanno dichiarato che "il perfezionamento delleoperazioni sopra descritte stato autorizzato dalla competente Autorit divigilanza", in conformit aquanto previsto dalla disciplina di settore (cfr. nota 15 settembre 2008);

RILEVATO, quindi, che le operazioni discissione e fusione per incorporazione trovano una disciplina apposita earticolata nel codice civile e nel testo unico delle leggi in materia bancaria –dellaquale necessario tener conto in ragione dei riflessi che la stessa puspiegare rispetto ai profili di protezione dei dati personali– chepresenta misure atte a consentire, snellendo gli adempimenti e preservando inpari tempo i legittimi interessi dei soggetti in esse (a vario titolo) coinvolti,la prosecuzione dei rapporti giuridici oggetto delle operazioni societarie;

VISTO il Codice in materia di protezionedei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), anche in riferimento agliartt. 2, comma 2, 11, comma 1, lett. a), 13, comma 5, lett. c) e 154;

CONSIDERATO che la disciplina diprotezione dei dati personali prevede che i dati personali debbano esseretrattati "secondo correttezza" (art. 11, comma 1, lett. a),del Codice), assicurando un livello elevato di tutela dei diritti e dellelibert fondamentali "nel rispetto dei princpi di semplificazione,armonizzazione ed efficacia"(art. 2, comma 2, del Codice);

RITENUTO che tali garanzie possono essereassicurate nel caso in esame fornendo agli interessati i necessariaggiornamenti dell'informativa resa dalla banca scissa, e tra essi, inparticolare, la nuova denominazione del titolare del trattamento e gli estremiidentificativi dell'eventuale nuovo responsabile presso il quale esercitare ildiritto di accesso ai dati personali, attraverso il sito web delle societ interessate dalle operazioni discissione e fusione, in corrispondenza del loro verificarsi, nonch concomunicazione individualizzata agli interessati in occasione della primacircostanza utile di contatto anche per altre finalit, anche successiva alcompletamento delle operazioni di scissione e fusione (ad esempio, per laclientela, in sede di invio dell'estratto conto o di analoghe comunicazioni).Tali modalit comunicative contribuiranno a dare una conoscenza compiuta e tempestivadegli elementi del trattamento dei dati personali che possono subire modificheper effetto delle operazioni societarie considerate nel presente provvedimento,in conformit con il principio di correttezza nel trattamento di cui all'art.11, comma 1, lett. a), del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

prescrive alle societ interessatedall'operazione di scissione e fusione per incorporazione di cui in motivazionedi fornire agli interessati i necessari aggiornamenti rispetto all'informativaresa dalla societ scissa e tra essi, in particolare, la nuova denominazionedel titolare del trattamento e gli estremi identificativi dell'eventuale nuovoresponsabile presso il quale esercitare il diritto di accesso ai datipersonali, secondo le seguenti modalit:

     attraverso il sito web delle banche interessate dalle operazioni discissione e fusione, in corrispondenza del loro verificarsi;

     con comunicazioneindividualizzata agli interessati in occasione della prima circostanza utile dicontatto anche per altre finalit.

Roma, 11 dicembre 2008

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
Buttarelli