| Garante per la protezione     dei dati personali SOCIAL CARD: PRIVACYGARANTITA PER I MENO ABBIENTI
IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componentie del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Vista la richiesta di parere delMinistero dell'economia e delle finanze; Visto l'articolo 154, commi 4 e 5, delCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.196); Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; Relatore il prof. Francesco Pizzetti; PREMESSO: Il Ministero dell'economia e dellefinanze ha chiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decretoconcernente il rilascio della "carta acquisti" a favore di fascedeboli della popolazione in stato di particolare bisogno (art. 81, comma 33,d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge n. 133/2008). Con il decreto devono essere definiti icriteri e le modalit di individuazione dei titolari del beneficio, tenendoconto della situazione economica dei cittadini e del nucleo familiare, nonchl'ammontare del beneficio unitario e le modalit di utilizzo del Fondodestinato ad alimentare il beneficio stesso. Lo schema di decreto individua nelMinistero dell'economia e delle finanze il titolare del trattamento dei datipersonali necessari per la gestione e l'assegnazione della carta acquisti eprevede che tale amministrazione si avvalga, per lo svolgimento dei propricompiti, di soggetti esterni da designare responsabili del trattamento deidati: un "soggetto attuatore" e un "gestore del servizio"(artt. 2, comma 1, lett. a); 3, comma 1; 4, comma 1, dello schema). E previsto,poi, che il Ministero, mediante convenzione, disciplini le modalit deltrattamento dei dati acquisiti dai soggetti predetti, nel rispetto dellegaranzie in materia (art. 13, comma 1, dello schema). Lo schema prevede, inoltre, che neimoduli di richiesta del beneficio da compilare a cura dei cittadini siariportata un'idonea informativa agli interessati (art. 3, comma 1, lett. a),dello schema). Lo schema prevede infine che sulla cartaacquisti, non personalizzata e senza il nome dell'intestatario, possono essereriportati i simboli della Repubblica e i colori nazionali e uno o pi simboliche consentano il riconoscimento della carta stessa, ai soli fini di consentirela sua associazione a benefici accessori a favore dei beneficiari (art. 15dello schema). Si sottolinea, tuttavia, la necessit di predisporre un modellodi carta acquisti non dissimile, per formato e caratteristiche, da quello inuso per altre carte di pagamento correnti. TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: esprime parere favorevole sullo schema didecreto concernente il rilascio della "carta acquisti" a favore difasce deboli della popolazione in stato di particolare bisogno, ai sensidell'articolo 81, comma 33, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito dalla legge n. 133 del 2008. Roma, 18 settembre 2008
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