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Garante per la protezione     dei dati personali Trattamento dei dati
completi e aggiornati tratti dai pubblici registri PROVVEDIMENTO DEL 5
GIUGNO 2008 IL GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente,
del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del
dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,
segretario generale; ESAMINATE le segnalazioni di XY, ZW e XK, nonch i ricorsi riguardanti
il trattamento da parte di Crif S.p.A. (di seguito, la societ) di dati
personali tratti da pubblici registri e relativi a pignoramenti e ipoteche nei
cui confronti intervenuta, nelle forme di legge, la cancellazione o altra
annotazione e che risultano invece riportati nei report della societ con la
sola locuzione sintetica "atto
colpito da annotamento"; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, le note del 17
aprile 2008 e del 7 maggio 2008 con le quali questa Autorit ha richiesto
informazioni alla societ; VISTA la nota del 6 maggio 2008 con la quale la societ ha dichiarato
di acquisire i dati personali da pubblici registri attraverso propri fornitori
di servizi e che si limita "a
registrare tali dati riportando lo stesso contenuto con il quale sono riportati
nella fonte pubblica di provenienza"; eventuali variazioni o
rettifiche successive all'iscrizione sono evidenziate con la dicitura "atto colpito da annotamento"; i
dati sarebbero pertanto "esatti, in
quanto ripropongono le stesse informazioni registrate nei pubblici registri o
elenchi [...] e in secondo luogo
completi, fornendo le informazioni inerenti agli atti registrati e alle loro
variazioni" (cfr. nota del 6 maggio 2008); VISTA la successiva nota del 12 maggio 2008 con la quale la societ ha
chiarito che i dati raccolti dai fornitori (a titolo esemplificativo, relativi
a "domande giudiziali, ipoteche
legali e giudiziali, pignoramenti immobiliari") vengono registrati nei
propri archivi "sia nel formato
inviato dal fornitore (tabelle di log dell'informazione) [...] che disaggregando i dati per contenuto
(anagrafiche, dettaglio atti, collegamento anagrafiche-atti, beni catastali,
dati di residenza e/o sede legale delle anagrafiche, dettaglio annotamenti,
etc.": cfr. nota del 12 maggio 2008); RILEVATO che, nella stessa nota del 12 maggio 2008, con riferimento
alla modalit prescelta per segnalare eventuali aggiornamenti dei dati tratti
dai pubblici registri, la societ ha dichiarato che, "non essendo stato possibile fino ad ora per ragioni tecniche un
inserimento "completo" del contenuto dell'atto di annotamento, viene
inserita, in relazione al dato originario la nota "atto colpito da
annotamento"" e che solo "se il cliente ha interesse ad approfondire, dando quindi rilevanza
all'informazione [oggetto specifico del segnalato annotamento], viene fornito dei dettagli relativi
all'annotamento segnalato"; RILEVATO che, non diversamente, anche nei confronti dell'interessato
che eserciti il diritto d'accesso previsto dall'art. 7 del Codice, la societ
non indica, nel dettaglio, le informazioni complete relative all'annotamento,
limitandosi a comunicare la dicitura "atto
colpito da annotamento" e a precisare che i dati "riproducono esattamente quanto risultante
presso gli uffici dei registri immobiliari" (cfr. nota Crif del 27
settembre 2007 indirizzata a XK; v. pure documentazione in atti relativa ai
ricorsi esaminati in relazione al profilo in esame); RILEVATO che la societ non ha chiarito quali siano le "ragioni tecniche" che
ostacolerebbero una rappresentazione integrale delle informazioni in suo
possesso tratte dagli archivi pubblici, n ha precisato con quali modalit
viene fornita all'utente l'informazione di dettaglio relativa all'annotamento;
RILEVATO
che la societ, pur avendo dichiarato che i dati sarebbero completi ed esatti
(cfr. nota 6 maggio 2008), ha precisato (nella comunicazione del 12 maggio
2008) che sarebbe stato "pianificato
gi da tempo il passaggio in produzione, che dovrebbe avvenire nel mese di
maggio 2008, di una modifica al sistema, che prevede, per gli atti colpiti da
annotamento la restituzione immediata e contestuale anche dell'intero dettaglio
dell'annotamento stesso e non pi solo la nota attuale"; RITENUTO che il trattamento dei dati tratti da pubblici registri, con
espresso riferimento alla locuzione sintetica "atto colpito da annotamento", al momento effettuato nei
termini sopra illustrati, non risulta allo stato conforme ai princpi di
esattezza e completezza dei dati personali (art. 11, comma 1, lett. c) e d),
del Codice), atteso che la menzionata locuzione, di contenuto generico (e dai
riflessi negativi, tenuto conto del termine "colpito" dalla medesima utilizzato), non riproduce le
informazioni presenti nei pubblici registri ( anzi frutto di elaborazione
propria della societ) e non fornisce fedelmente e immediatamente l'esatta
rappresentazione di quanto in essi contenuto; RITENUTO che la valenza informativa della predetta locuzione altres
suscettibile di determinare una falsa rappresentazione del profilo degli interessati,
lesiva del loro diritto all'identit personale (art. 2 del Codice; v. pure
Preambolo, punto 1 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi
informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo,
affidabilit e puntualit nei pagamenti), in ragione della rilevata
carenza di una fedele e completa rappresentazione di tutte le informazioni
disponibili agli stessi riferite, con possibili conseguenze pregiudizievoli sui
loro diritti personali e patrimoniali (artt. 15 del Codice e 2050 cod. civ.); RITENUTO che la prassi seguita dalla societ, sia nei casi oggetto di
segnalazione sia, pi in generale, nella predisposizione dei propri riscontri
agli interessati, non risulta allo stato conforme al precetto contenuto
nell'art. 10, comma 3, del Codice secondo il quale "il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali"
in qualsiasi modo trattati dal titolare del trattamento (rilievo gi formulato dal
Garante nel provvedimento adottato nei confronti della medesima societ in
relazione al trattamento dei dati da parte dei sistemi di informazione
creditizia: Provv. 4 maggio 2006,
punto 7); RITENUTO che la societ, disponendo di informazioni di dettaglio
riguardanti le vicende relative all'"atto
colpito da annotamento", deve comunicarle nella loro completezza
–anche al fine di improntare le operazioni di trattamento al principio di
correttezza (art. 11, comma 1, lett. a) del Codice), che risulta anch'esso
violato nel caso di specie– sia nei riscontri forniti agli interessati,
in caso di esercizio del diritto di accesso ai sensi dell'art. 7 del Codice,
sia in sede di prestazione dei propri servizi; RITENUTO, di dover pertanto ordinare alla societ di adottare
senza ritardo le necessarie modifiche tecnico-organizzative atte a sostituire
la dizione sintetica "atto colpito
da annotamento" con informazioni il cui contenuto sia completo e
aggiornato rispetto a quello desumibile dai pubblici registri; ritenuto di
dover ordinare alla societ di dare conferma a questa Autorit dell'avvenuto
adempimento entro il termine che si ritiene congruo fissare al 1 luglio 2008
tenuto anche conto che, in base alle dichiarazioni rese, la societ avrebbe
programmato gi da tempo di modificare le modalit di presentazione dei dati
personali in esame; VISTA la documentazione in atti; VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale
ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CI PREMESSO IL
GARANTE ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, prescrive a Crif
S.p.A. di adottare senza ritardo le necessarie modifiche tecnico-organizzative
volte a fornire a utenti e interessati informazioni complete e aggiornate
rispetto a quanto desumibile dai pubblici registri, in luogo della locuzione
sintetica "atto colpito da
annotamento" allo stato utilizzata, dandone comunicazione a questa
Autorit entro il 1 luglio 2008. Roma, 5 giugno 2008 Il presidente Il relatore Il segretario generale |