|
Garante per la protezione     dei dati personali IMMIGRAZIONE, CONDIZIONE DELLO STRANIERO E RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE PROVVEDIMENTO DEL 5
GIUGNO 2008 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Vista la richiesta di parere della Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Giuseppe Fortunato; PREMESSO La Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto legislativo di modifica dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione e sulla condizione dello straniero (d.lg. 25 luglio 1998, n. 286) concernente il ricongiungimento familiare, gi modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5 di attuazione della direttiva 2003/86/Ce. Tale direttiva considera il ricongiungimento familiare uno strumento necessario per la vita familiare e per contribuire a creare una stabilit socioculturale che faciliti l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi negli Stati membri; a tal fine, promuove la coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunit, nel rispetto dei "diritti fondamentali e dei principi riconosciuti in particolare nell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" (consideranda n. 2 e 4, direttiva 2003/86/Ce). L'odierno schema di decreto individua le categorie di soggetti per i quali lo straniero regolarmente soggiornante pu chiedere il ricongiungimento familiare (art. 1, comma 1, lett. a, punto 1), dello schema; art. 29, comma 1, d.lg. n. 286/1998). Lo schema introduce inoltre una previsione sull'accertamento dello status di figlio e di genitore (art. 1, comma 1, lett. a, punto 2), dello schema; art. 29, comma 1-bis, d.lg. n. 286/1998) che consentirebbe alle rappresentanze diplomatiche o ai consolati di rilasciare certificazioni "sulla base del Dna (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati". Tali certificati potrebbero essere rilasciati quando il predetto status non possa essere documentato in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorit straniere, in ragione della mancanza di un'autorit riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sull'autenticit della documentazione prodotta. OSSERVA Lo schema di decreto disciplina una particolare ipotesi di trattamento di dati genetici. Le informazioni genetiche, per le loro caratteristiche intrinseche, sono protette dall'ordinamento, anche internazionale, da un livello elevato di tutela dei diritti e delle libert fondamentali delle persone. In ordine a tale problematica il Garante ha gi adottato, come previsto per legge (art. 90 del Codice), un'autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici, espressamente applicabile in caso di accertamento dei vincoli di consanguineit per il ricongiungimento familiare di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, apolidi e rifugiati (aut. 22 febbraio 2007, in G.U. 19 marzo 2007, n. 65). Tale autorizzazione prescrive, in termini sostanzialmente analoghi a quelli che l'odierno schema di decreto intenderebbe esplicitare anche in sede normativa, che il trattamento dei dati genetici gi consentito (peraltro, oltre che alle predette rappresentanze diplomatiche o consolari, anche agli "organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri"), "ad esclusivi fini di ricongiungimento familiare e limitatamente ai casi in cui l'interessato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli di consanguineit, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un'autorit riconosciuta o della presunta inaffidabilit dei documenti rilasciati dall'autorit locale" (punto 2, lett. h), aut. cit.). L'autorizzazione specifica che non si considerano indispensabili i trattamenti di dati genetici effettuati nonostante la disponibilit di procedure alternative che non comportano il trattamento dei dati medesimi (punto 3, terzo periodo, lett. c), aut. gen. cit.). Disciplinando l'autorizzazione altri aspetti del concreto trattamento dei dati genetici, specie in relazione alle operazioni di raccolta e comunicazione dei dati e alla loro conservazione, non vi sono rilievi da formulare sullo schema di decreto. Va tuttavia richiamata l'attenzione delle competenti amministrazioni sull'imprescindibile necessit che gli organi e uffici concretamente preposti al trattamento dei dati in applicazione dell'emanando decreto e nel rispetto della predetta autorizzazione generale assicurino che il trattamento dei dati genetici avvenga con modalit, in concreto, rigorosamente rispettose della qualit e della sicurezza dei dati, nonch dell'obbligo di una conservazione solo temporanea, e che venga prestata elevata attenzione alla liceit del trattamento dei dati nei casi in cui l'organo competente si avvalga, per esso, della collaborazione di soggetti esterni. CIO' PREMESSO IL GARANTE esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo di modifica dell'articolo 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero, in materia di ricongiungimento familiare. Roma, 5 giugno 2008 Il presidente Il relatore Il segretario generale |