| Garante per la protezione     dei dati personali ISCRIZIONE AL REGISTRONAZIONALE DELLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DEGLI ARMAMENTI
IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, componente e del dott. GiovanniButtarelli, segretario generale; Vista la richiesta di parere delMinistero della difesa; Visto l'articolo 154, commi 4 e 5, delCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.196); Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; Relatore il prof. Francesco Pizzetti; PREMESSO Il Ministero della difesa ha chiesto ilparere del Garante su uno schema di regolamento che apporta alcune modifiche ald.m. 28 febbraio 1991, n. 96, recante norme per l'iscrizione al registronazionale delle imprese operanti nel settore degli armamenti, istituito pressoil predetto Ministero (artt. 3 e 4, l. n. 185/1990). Lo schema prevede che la domanda diiscrizione al registro sia integrata mediante l'indicazione di ulterioriinformazioni da parte delle imprese interessate, consistenti ne "l'elencodei proprietari delle imprese, dei soci e degli azionisti, solo se gli stessisiano proprietari di azioni in numero non inferiore all'1% del capitalesociale", nonch mediante "l'impegnoa comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla propriet" In base a quanto si desume dallarelazione illustrativa, tali modifiche consentirebbero al Ministero delladifesa -attraverso la conoscenza dell'eventuale ingresso di soci esteri nelcontrollo delle imprese nazionali iscritte nel registro- di far fronteall'impegno assunto dal nostro Paese in attuazione di un accordo quadrorelativo al settore dell'industria europea per la difesa, che comporta laconsultazione tempestiva con i Paesi firmatari in merito agli investimentiesteri in imprese nazionali (art. 7 dell'accordo quadro sulle misure perfacilitare la ristrutturazione e le attivit dell'industria europea per ladifesa, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000 e ratificato con l. 17 giugno2003, n. 148). OSSERVA Lo schema di decreto amplia il noverodelle informazioni raccolte attraverso la domanda di iscrizione al registronazionale delle imprese operanti nel settore della progettazione, produzione,importazione, esportazione e lavorazioni comunque connesse di materiale diarmamento. Il trattamento di tali dati effettuatodal Ministero della difesa in base alla normativa in materia di controllodell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento ai sensidella quale tali operazioni, nonch la cessione delle relative licenze diproduzione, devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia(art. 1, comma 1, l. n. 185/1990; l. n. 148/2003). Nell'ambito della politica estera sicolloca, poi, l'accordo quadro citato in premessa, che prevede il tempestivo edefficace avvio di un processo di consultazione tra le Parti firmatarie, "alfine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e altri interessilegittimi delle Parti sul cui territorio sono ubicate le societ implicatenella ristrutturazione e quelli di qualsiasi altra Parte che si affida a talisociet per la fornitura di articoli e di servizi per la difesa" Il trattamento dei dati personalinecessario per applicare il regolamento soggetto alla disciplina in materiadi protezione dei dati personali e deve essere quindi effettuato nel rispettodei princpi di finalit, proporzionalit e pertinenza dei dati, che implicano,tra l'altro, l'individuazione chiara delle informazioni richieste (artt. 11 delCodice). Ci comporta che nelle domande e nel registro, a proposito dell'elencodei proprietari delle imprese, dei soci e degli azionisti, dovranno essereindicati esclusivamente i dati personali strettamente necessari a individuaretali soggetti. TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE esprime parere favorevole sullo schema diregolamento che apporta modifiche al d.m. 28 febbraio 1991, n. 96, recantenorme per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese operanti nel settoredegli armamenti, fermo restando che nelle domande e nel registro, a propositodell'elenco dei proprietari delle imprese, dei soci e degli azionisti, dovrannoessere indicati esclusivamente i dati personali strettamente necessari aindividuare tali soggetti. Roma, 24 aprile 2008
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