| Garante per la protezione     dei dati personali FONDAZIONI BANCARIE:REGOLAMENTO DI BILANCIO
IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componentie del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Vista la richiesta di parere delMinistero dell'economia e delle finanze; Visto l'articolo 154, commi 4 e 5, delCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.196); Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; Relatore il prof. Francesco Pizzetti; PREMESSO Il Ministero dell'economia e dellefinanze ha chiesto il parere del Garante su uno schema di d.P.C.M. recante ilregolamento di bilancio per le fondazioni bancarie, che intende disciplinare laredazione e le forme di pubblicit del bilancio e della relativa relazione, perrendere trasparenti i profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attivitsvolta dalle fondazioni (art. 9, comma 5, lett. a), d.lg. n. 153/1999). In questo quadro, lo schema prevede ancheche la nota integrativa del bilancio debba indicare, tra l'altro,"l'ammontare dei compensi e dei rimborsi spese spettanti a ciascun membrodegli organi statutari" (art. 16, comma 1, lett. p), dello schema). Sidispone, inoltre, che in tale nota la fondazione bancaria possa fornireulteriori informazioni a integrazione di quelle richieste ai sensi del decretomedesimo (art. 16, comma 2, dello schema). Lo schema di decreto prevede, poi, cheuna copia del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal contoeconomico e dalla nota integrativa, sia resa disponibile a chiunque vogliavisionarla o estrarne copia, mediante deposito presso la sede della fondazioneo attraverso siti Internet non soggetti a restrizioni di accesso (artt. 3,comma 2, e 22 dello schema). OSSERVA Mentre sulle altre disposizioni delloschema il Garante non ha rilievi da formulare per quanto di competenza, vasoffermata l'attenzione sulle prescrizioni dello schema che riguardano ladivulgazione dei dati relativi all'ammontare dei compensi e dei rimborsi spesespettanti a ciascun membro degli organi statutari e di eventuali altreinformazioni, da indicare nella predetta nota integrativa (artt. 16, commi 1,lett. p e 2, e 22 dello schema). Su questo specifico aspetto , peraltro,pervenuta una segnalazione da parte dell'Associazione di fondazioni e casse dirisparmio (Acri) in merito alla compatibilit di tali previsioni con ladisciplina civilistica in materia di tenuta delle scritture contabili e diredazione del bilancio delle societ per azioni (artt. 2421-2435 c.c.). La questione di fondo che si pone in taleproblematica se la norma del codice civile che disciplina il contenuto dellanota integrativa -in base alla quale i predetti compensi dovrebbero essereindicati solo "cumulativamente"- vincoli il contenuto dell'emanandoregolamento e in che misura. Ci, in quanto il regolamento stesso prevede perla predetta nota integrativa un diverso contenuto, mentre le norme primarieassoggettano le fondazioni bancarie alle norme del codice civile, sia pure"in quanto applicabili" (art. 2427, primo comma, n. 16, c.c.; art. 9,commi 2 e 5, d. lg. n. 153/1999; art. 5, comma 1, lett. e), d.l. n. 63/2002,convertito, con modificazioni, dalla l. n. 112/2002). La soluzione a tale problematica (anchein relazione al potere regolamentare di integrare la normativa civilistica sulpunto) implica una valutazione complessa e sistematica che deve tenerenecessariamente conto dell'intero quadro ordinamentale di riferimento. Talevalutazione non pu che essere affidata, in primo luogo, all'amministrazionerichiedente, che dovr operare la relativa scelta attraverso ponderate emotivate determinazioni, fondate su un'ampia istruttoria, tale da esaminarecompiutamente l'effettivo ambito di applicabilit della disciplina codicisticain tema di tenuta e redazione dei libri e delle scritture contabili. Di tale valutazione e della relativaistruttoria non vi espressa traccia nella documentazione sottoposta alGarante per il parere. Questa Autorit, pur prendendo atto dellaritenuta sussistenza di una sfera di discrezionalit dell'amministrazionerichiedente nell'effettuare alcune scelte in materia (cfr. parere del Consigliodi Stato n. 6379/07), invita l'amministrazione stessa a tenere conto dellepredette considerazioni e a dare ogni opportuna evidenza alle determinazioniadottate sul punto, rilevanti anche per la protezione dei dati personali. Sul tema ora affrontato occorre,peraltro, rilevare che viene in considerazione anche il bilanciamento fratrasparenza e tutela della riservatezza. In merito, il Garante ha evidenziatoin pi occasioni che la normativa in materia di protezione dei dati personalinon rappresenta un ostacolo alla circolazione delle informazioni, semprech lascelta normativa si dimostri ponderata e ragionevole e si traduca in unadisciplina conforme ai princpi di finalit, necessit e proporzionalit neltrattamento dei dati (cfr. decisione del 18 novembre 1998). In particolare, ove la norma in esameintenda riferirsi a informazioni di carattere personale, la loro divulgazionerealizzerebbe una diffusione di dati non sensibili da parte di una personagiuridica privata, qual la fondazione bancaria, in linea di principio nonincompatibile con la disciplina in materia di protezione dei dati personali, inpresenza del consenso dell'interessato o di altri presupposti equipollenti, frai quali rientra anche l'adempimento di un obbligo disposto da una normaregolamentare (art. 2, comma 1, d.lg. n. 153/1999; Corte Cost., nn. 300 e301/2003; artt. 23, comma 1, e 24, comma 1, lett. a), del Codice; Corte digiustizia Comunit europee, 20 maggio 2003, causa C-465/2000). In questo quadro, si ravvisa l'esigenzache l'amministrazione richiedente, nel precisare la norma in esame, esplicitila propria scelta circa l'indicazione o meno, nella nota integrativa, dei nominatividegli interessati (art. 16, comma 1, lett. p dello schema). In proposito,qualora all'esito della necessaria valutazione l'amministrazione ritengapossibile una disciplina regolamentare del contenuto e della pubblicit dellanota integrativa, tale disposizione dovr essere quindi perfezionata chiarendo,appunto, univocamente se debbano o non debbano essere indicati specificamenteanche i nominativi degli interessati e, altres, se l'ammontare dei compensi siriferisca alle somme effettivamente percepite oppure solo a quelleastrattamente previste (art. 16, comma 1, lett. p, dello schema). Lo schema, inoltre, consente allefondazioni di inserire informazioni integrative nel documento contabile, senzaper chiarire se si tratti di dati personali (art. 16, comma 2, dello schema).Anche in questo caso, all'esito di una valutazione positivadell'amministrazione nel senso appena indicato, la norma dovr essereperfezionata indicando, eventualmente, le tipologie di dati personali oggettodi trattamento e diffusione, nel rispetto dei principi di finalit, necessit,e proporzionalit nel trattamento dei dati (artt. 3 e 11 del Codice). Infine, si evidenzia la necessit divalutare adeguatamente il ricorso alla pubblicazione del bilancio –edella relativa nota integrativa- sui siti Internet delle fondazioni, inrelazione al principio di proporzionalit nel trattamento dei dati personali ealla normativa sulla pubblicazione del bilancio (art. 2435 c.c.; art. 29, comma1, l. 266/1997; art. 22 dello schema). TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE esprime parere favorevole sullo schema did.P.C.M. recante il regolamento di bilancio per le fondazioni bancarie, acondizione che, operata una valutazione sistematica della questione di fondodella problematica nei termini di cui al punto 1, qualora l'amministrazionerichiedente ritenga possibile una disciplina regolamentare del contenuto edella pubblicit della nota integrativa di bilancio delle fondazioni bancarie,le pertinenti norme siano redatte in modo chiaro e sufficientemente preciso,con particolare riguardo alla specificazione se debbano o meno essere indicatii nominativi e l'ammontare dei compensi percepiti da ciascuno o astrattamenteprevisti, nel rispetto dei principi di finalit, necessit e proporzionalitnel trattamento dei dati (punto 2). Roma, 20 marzo 2008
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