| Garante per la protezione     dei dati personali MODALIT DI RICHIESTA DIAMMISSIONE AL BENEFICIO DEL 5 PER MILLE IRPEF IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componentie del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Vista la richiesta di parere delMinistero della solidariet sociale; Visto l'articolo 154, commi 4 e 5, delCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.196); Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; Relatore il prof. Francesco Pizzetti; PREMESSO Il Ministero della solidariet sociale hachiesto il parere del Garante su uno schema di d.P.C.M., non avente naturaregolamentare, riguardante le modalit di richiesta di ammissione al beneficiodel 5 per mille Irpef, di riparto delle somme assegnate e di recupero di quellerendicontate (art. 3, commi da 5 a 8, l. 24 dicembre 2007, n. 244 - leggefinanziaria 2008). L'odierno schema prevede che, per essereammessi al beneficio, gli enti interessati debbano trasmettere in viatelematica all'Agenzia delle entrate (oppure, per gli enti della ricercascientifica e dell'universit, al Ministero dell'universit e della ricerca)una domanda di iscrizione in un apposito elenco. poi previsto che i legalirappresentanti dei soggetti che abbiano presentato la domanda alleghino alladomanda stessa, o inviino successivamente, ai medesimi soggetti pubblicidichiarazioni sostitutive dell'atto di notoriet relative alla sussistenza oalla permanenza dei requisiti prescritti, quali condizioni necessarie perl'ammissione al riparto della quota (artt. 1 e 2 dello schema). Lo schema reca, in allegato, i modelli dautilizzare per presentare la domanda di iscrizione all'apposito elenco, nonchquelli per rendere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notoriet. I soggetti ai quali sar riconosciuto ilbeneficio, entro un anno dalla ricezione degli importi, dovranno redigere unrendiconto che rappresenti in modo chiaro e trasparente l'effettivo impiegodelle somme ricevute per le finalit cui sono destinate (art. 5 dello schema). OSSERVA 1. Lo schema prevede che gli elenchi deisoggetti ammessi, anche in via provvisoria, al beneficio del 5 per mille sianopubblicati sul sito web dell'Agenzia delle entrate (art. 1 e 2 dello schema).Poich la disponibilit degli elenchi sul sito realizzerebbe una diffusione didati personali, si evidenzia l'esigenza che tale forma di pubblicazione siaprevista da una norma di legge o di regolamento che l'amministrazione dovrspecificamente individuare (art. 19, comma 3, del Codice). 2. I modelli di domanda di iscrizioneagli elenchi tenuti, rispettivamente, dall'Agenzia delle entrate e dalMinistero dell'universit e della ricerca (all. 1 e 1-bis Al riguardo si ritiene necessario che imodelli di domanda di iscrizione all'elenco (all. 1 e 1-bis TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE esprime parere favorevole sullo schema did.P.C.M. recante definizione delle modalit di corresponsione del 5 per milleIrpef, a condizione che -fermo restando che la pubblicazione degli elenchi deisoggetti ammessi al beneficio del 5 per mille sia prevista da una norma dilegge o di regolamento che l'amministrazione dovr specificamente individuare-i modelli di domanda di iscrizione agli elenchi rechino, con gli opportuniadattamenti, un'informativa avente le caratteristiche di quella apposta incalce al modello destinato all'Agenzia delle entrate e che sia opportunamenteomessa l'informativa nel modello di autodichiarazione. Roma, 13 marzo 2008
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