Garante per la protezione
    dei dati personali


MODALIT DI RICHIESTA DIAMMISSIONE AL BENEFICIO DEL 5 PER MILLE IRPEF

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componentie del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere delMinistero della solidariet sociale;

Visto l'articolo 154, commi 4 e 5, delCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO

Il Ministero della solidariet sociale hachiesto il parere del Garante su uno schema di d.P.C.M., non avente naturaregolamentare, riguardante le modalit di richiesta di ammissione al beneficiodel 5 per mille Irpef, di riparto delle somme assegnate e di recupero di quellerendicontate (art. 3, commi da 5 a 8, l. 24 dicembre 2007, n. 244 - leggefinanziaria 2008).

L'odierno schema prevede che, per essereammessi al beneficio, gli enti interessati debbano trasmettere in viatelematica all'Agenzia delle entrate (oppure, per gli enti della ricercascientifica e dell'universit, al Ministero dell'universit e della ricerca)una domanda di iscrizione in un apposito elenco.

poi previsto che i legalirappresentanti dei soggetti che abbiano presentato la domanda alleghino alladomanda stessa, o inviino successivamente, ai medesimi soggetti pubblicidichiarazioni sostitutive dell'atto di notoriet relative alla sussistenza oalla permanenza dei requisiti prescritti, quali condizioni necessarie perl'ammissione al riparto della quota (artt. 1 e 2 dello schema).

Lo schema reca, in allegato, i modelli dautilizzare per presentare la domanda di iscrizione all'apposito elenco, nonchquelli per rendere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notoriet.

I soggetti ai quali sar riconosciuto ilbeneficio, entro un anno dalla ricezione degli importi, dovranno redigere unrendiconto che rappresenti in modo chiaro e trasparente l'effettivo impiegodelle somme ricevute per le finalit cui sono destinate (art. 5 dello schema).


OSSERVA

1. Lo schema prevede che gli elenchi deisoggetti ammessi, anche in via provvisoria, al beneficio del 5 per mille sianopubblicati sul sito web dell'Agenzia delle entrate (art. 1 e 2 dello schema).Poich la disponibilit degli elenchi sul sito realizzerebbe una diffusione didati personali, si evidenzia l'esigenza che tale forma di pubblicazione siaprevista da una norma di legge o di regolamento che l'amministrazione dovrspecificamente individuare (art. 19, comma 3, del Codice).

2. I modelli di domanda di iscrizioneagli elenchi tenuti, rispettivamente, dall'Agenzia delle entrate e dalMinistero dell'universit e della ricerca (all. 1 e 1-bis) recano in calce il testo dell'informativa ai sensidell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali.L'informativa prevista anche in calce alla dichiarazione sostitutiva darendere al Ministero (all. 2-bis).

Al riguardo si ritiene necessario che imodelli di domanda di iscrizione all'elenco (all. 1 e 1-bis) rechino un'informativa avente le caratteristiche diquella apposta in calce al modello destinato all'Agenzia delle entrate, con gliopportuni adattamenti riguardo alla titolarit del trattamento e, alla luce diquanto osservato al punto 1, all'eventuale diffusione di dati. Ci, renderebbesuperfluo l'inserimento di una seconda informativa nel modello diautodichiarazione destinato al Ministero dell'universit e della ricerca (all.2-bis), trattandosi dellemedesime informazioni e dello stesso procedimento.

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE

esprime parere favorevole sullo schema did.P.C.M. recante definizione delle modalit di corresponsione del 5 per milleIrpef, a condizione che -fermo restando che la pubblicazione degli elenchi deisoggetti ammessi al beneficio del 5 per mille sia prevista da una norma dilegge o di regolamento che l'amministrazione dovr specificamente individuare-i modelli di domanda di iscrizione agli elenchi rechino, con gli opportuniadattamenti, un'informativa avente le caratteristiche di quella apposta incalce al modello destinato all'Agenzia delle entrate e che sia opportunamenteomessa l'informativa nel modello di autodichiarazione.

Roma, 13 marzo 2008

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale
Buttarelli