| Garante per la protezione     dei dati personali COMUNICAZIONE UNICA PER LANASCITA DELL'IMPRESA
IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componentie del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Vista la richiesta di parere dellaPresidenza del Consiglio dei ministri; Visto l'articolo 154, commi 4 e 5, delCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.196); Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; Relatore il prof. Francesco Pizzetti; PREMESSO La Presidenza del Consiglio dei ministriha chiesto il parere del Garante su uno schema di d.P.C.M. -non avente naturaregolamentare- in materia di comunicazione unica per la nascita dell'impresa. Il decreto deve individuare le regoletecniche per l'attuazione delle disposizioni di legge e per l'immediatotrasferimento telematico dei dati tra le amministrazioni interessate, edefinire le modalit di presentazione della comunicazione da parte degliinteressati (art. 9, comma 7, secondo periodo, d.l. n. 7/2007, convertito inlegge, con modificazioni, dall'art. 1, l. n. 40/2007; art. 1, comma 2, delloschema). La comunicazione unica destinata avalere quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi relativi allefasi costitutiva, modificativa ed estintiva dell'impresa, con effetto anche afini previdenziali, assistenziali e fiscali, nonch per il rilascio del codicefiscale e della partita Iva (art. 9, commi 2, 3 e 5 d.l. n. 7/2007; art. 5dello schema). La comunicazione va presentata dall'interessato all'ufficio delregistro delle imprese, in modalit telematica o su supporto informatico,utilizzando un apposito modello approvato con il decreto ministeriale 2novembre 2007, che stato adottato in assenza del parere del Garante (art. 9,comma 1, d.l. n. 7/2007; artt. 3, comma 1, e 9 dello schema). OSSERVA 1. Proporzionalit del trattamento deidati 1.1. Lo schema disciplina i flussi di dati tra gli uffici del registro delleimprese e le pubbliche amministrazioni interessate, attuando quanto previstodalle disposizioni di legge (art. 9, commi 3, 4 e 7, d.l. n. 7/2007). Inparticolare si prevede che ogni camera di commercio, ricevuta dall'interessatola comunicazione unica, la trasmetta alle amministrazioni competenti unitamentead alcuni allegati, come pu desumersi dal citato d.m. 2 novembre 2007. Salvoil caso della trasmissione della comunicazione unica all'Agenzia delle entrate(art. 11, comma 3, dello schema), lo schema non chiarisce univocamente se aciascuna amministrazione interessata debba essere trasmesso solo l'allegato dispecifica pertinenza (artt. 3, comma 2, e art. 4 dello schema). A tale riguardo, si osserva che latrasmissione da parte delle camere di commercio a dette amministrazioni dovravvenire nell'osservanza dei princpi di pertinenza, non eccedenza eproporzionalit dei dati rispetto alle finalit per i quali sono raccolti osuccessivamente trattati (art. 11 del Codice). 1.2. Tra le amministrazioni competenti a ricevere la comunicazione unica loschema indica, genericamente, anche il Ministero del lavoro e della previdenzasociale (art. 4, comma 1, lett. f) senza che per, a differenza di quantoprevisto per altre amministrazioni, risultino dagli atti indicazioni in meritoal ruolo di tale Ministero nell'ambito dei procedimenti d'interesse e ai datioggetto di trasmissione. Si richiama pertanto l'attenzione sulla necessit dirivalutare la pertinenza del coinvolgimento di tale Ministero nell'ambito deidescritti flussi di dati, alla luce delle finalit che si intendono realizzarecon la comunicazione unica e con i relativi trattamenti di dati, e di mantenereil relativo riferimento nel testo solo nel caso in cui tale valutazione diaesito positivo. 2. Diffusione di dati Si prevede che la comunicazione unica siainserita nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea) e siaconservata nell'archivio degli atti e documenti delle camere di commercio,entrambi pubblici (art. 14 dello schema; art. 23 d.P.R. n. 581/1995). Poichl'inserimento e la conservazione dei dati in tali archivi pubblicirealizzerebbe una diffusione di dati personali, si evidenzia l'esigenza chetale inserimento sia previsto da una norma di legge o di regolamento chel'amministrazione dovr specificamente individuare (art. 19, comma 3, delCodice). 3. Sicurezza dei dati Il complesso di regole tecniche delineatonello schema prefigura un sistema di comunicazione che, a regime, sar basatosul sistema pubblico di connettivit (Spc), con il ricorso alla postaelettronica certificata (Pec) quale strumento di comunicazione con le imprese.La stessa Pec potr essere utilizzata, nelle more della piena disponibilit deiservizi Spc, per le comunicazioni tra gli enti cooperanti (art. 9, comma 7,d.l. n. 7/2007; art. 71 d.lg. n. 82/2005; artt. 11 e 15 dello schema). Le misure tecniche previste appaionocongrue e non presentano specifiche criticit, tenuto anche conto dellatipologia di dati scambiati, tra i quali non sembrano essere compresi datisensibili. Dal punto di vista formale, poich lapropriet di "immediatezza" della transazione riguarda profili diversi da quelli strettamentecollegati al Codice del 2003, si invita a perfezionare l'articolo 11, comma 2,dello schema prevedendo che i collegamenti fra le amministrazioni sianoeffettuati "nel rispetto"del Codice, piuttosto che "ai sensi" TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE esprime parere favorevole sullo schema did.P.C.M. recante regole tecniche in materia di comunicazione unica, acondizione che, nei termini di cui in motivazione: 0. lo schema sia perfezionato -oltreche con la precisazione formale di cui al punto 3 relativa alla citazione delCodice- precisando che le camere di commercio trasmettano a ciascunaamministrazione interessata la sola documentazione di specifica competenza, inrelazione alle finalit che si intendono realizzare con la comunicazione unicae con i relativi trattamenti di dati (punto 1.1); 0. sia rivalutata la pertinenza delcoinvolgimento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'ambitodei flussi di dati oggetto del decreto, alla luce delle specifiche finalit edei trattamenti di dati, mantenendo il relativo riferimento nel testo solo nelcaso in cui tale valutazione dia esito positivo (punto 1.2); 0. l'inserimento e la conservazionedei dati nel R.e.a. e nell'archivio degli atti di cui all'articolo 14 delloschema sia previsto da una norma di legge o di regolamento chel'amministrazione dovr specificamente individuare (punto 2). Roma, 13 marzo 2008
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