[v. Comunicato stampa]
DELIBERAZIONE 21 febbraio 2008
Codice deontologico e di buonacondotta per i dati trattati a fini di invio di materiale pubblicitario o divendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o dicomunicazione commerciale interattiva
(Deliberazione n. 13 – Pubblicatasulla GU n. 59 del 10-3-2008)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI
Nella riunione odierna, in presenzadel prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti;
Vista la deliberazione del 10aprile 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italianadell'8 maggio 2002, n. 106, con la quale il Garante ha promosso lasottoscrizione di alcuni codici di deontologia e di buona condotta inconformita' alla legge n. 675/1996 (art. 31, comma 1, lettera h) e al decretolegislativo n. 467/2001 (art. 20, comma 1);
Rilevato che tra tali codici figuravaanche quello relativo ai dati personali trattati a fini di invio dimateriale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento diricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva (art. 20, comma2, lettera c), decreto legislativo n. 467/2001);
Rilevato che alcuni soggetti pubblici e privati hanno aderito all'invito formulato pubblicamente dalGarante comunicando a questa Autorita' la volonta' di partecipareall'adozione di tale codice di deontologia e di buona condotta;
Rilevato che su questa base sonostati avviati, tra le categorie interessate, i lavori preparatori del medesimocodice di deontologia e di buona condotta;
Rilevato che e' successivamente entrato in vigore il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) secondo il quale il Garantepromuove la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta peril trattamento dei dati personali effettuato a fini di invio dimateriale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per ilcompimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale,prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presupponga il consenso dell'interessato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile l'eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinatecomunicazioni (art. 140);
Visto l'art. 12 del Codice, in base alquale spetta al Garante: a) promuovere nell'ambito delle categorie interessatela sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinatisettori, nell'osservanza del principio di rappresentativita' e tenendo contodei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamentodi dati personali; b) verificarne la conformita' alle leggi e ai regolamentianche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati; c)contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
Visto l'art. 27 della direttiva n.95/46/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, aisensi del quale gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzionedelle specificita' settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioninazionali di attuazione della direttiva, adottate dagli Stati membri;
Rilevata la necessita' di promuovere la ripresa dei lavori preparatori relativi al codice dideontologia e di buona condotta di cui al citato art. 140, dopo la pausache si e' registrata nel periodo antecedente e successivo all'entrata in vigoredel Codice;
Considerato che, pur non essendointervenute sostanziali modifiche normative di rilievo per il medesimo codicedi deontologia e di buona condotta, sussiste la necessita' di verificareeventuali novita' intervenute nelle categorie interessate, rilevanti ai fini dell'applicazione del principio di rappresentativita' (art. 12 delCodice);
Rilevata l'esigenza, nel quadro dellaripresa dei predetti lavori preparatori, di invitare i soggetti pubblici eprivati interessati al medesimo codice di deontologia e di buona condotta a dare comunicazioni all'Autorita', entro il 31 marzo 2008, sia alfine di confermare l'adesione inviata a seguito dell'invito in precedenzaformulato con deliberazione del 10 aprile 2002, sia al fine di informare di eventuali mutamenti intervenuti nel loro ambito - o altre circostanzeutili - rilevanti ai fini della rappresentativita' (in particolare, per effetto della formazione di nuovi soggetti rappresentativi, del mutamentodi denominazione o configurazione di alcuni di essi, o dell'eventuale mancatacomunicazione all'Autorita' in adesione all'invito formulato con la predettadeliberazione del 10 aprile 2002), sia infine per far pervenire nuove eventuali adesioni, al fine della sottoscrizione del medesimo codice dideontologia e di buona condotta;
Ritenuta l'opportunita' di dare ampia pubblicita' a tale nuovo invito, anche attraverso la pubblicazione delpresente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Riservata ogni valutazione in ordineal rispetto del principio di rappresentativita', ai sensi del predetto art. 12del Codice;
Rilevata la necessita' di indicare nel seguente dispositivo i criteri generali in base ai quali l'Autorita'verifichera' nel caso di specie il rispetto del principio dirappresentativita' (art. 2, comma 2, regolamento n. 2/2006 del Garantesulle procedure per la sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta, approvato con deliberazione del 20 luglio 2006, n. 31-bis, in Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2006, n. 183);
Rilevato in particolare, in relazioneai medesimi criteri, che e' opportuno: (a) prestare attenzione, al fine di valutare l'esponenzialita' della rappresentanza, tanto alla struttura organizzativa quanto al rapporto con il territorio, da considerarecon specifico riferimento alle caratteristiche dei soggettirappresentati; (b) prendere in considerazione le attivita' svolte in termini generali dai soggetti rappresentativi, come pure le specifiche iniziative eventualmente assunte con riferimento al trattamento dei datipersonali, ivi compresa l'eventuale previsione di norme interne di autodisciplina; (c) tener conto di ogni informazione adeguatamente descrittiva della realta' economica e sociale che si intende rappresentata,con particolare riferimento al numero e all'ampiezza dei soggettieffettivamente rappresentati in rapporto alla categoria;
Visti gli atti d'ufficio;
Viste le proposte e le osservazioni dell'ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art.15, comma 1 del regolamento n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
Tutto cio' premesso il Garante:
Nel quadro della ripresa dei lavoripreparatori relativi al codice di deontologia e di buona condotta previstodall'art. 140 del Codice:
a)invita i soggetti pubblici e privati appartenenti alle categorieinteressate e che ritengano di avere titolo a sottoscrivere il codice in base al principio di rappresentativita':
(i) adare conferma a questa Autorita' della comunicazione di adesioneall'invito formulato con la deliberazione del Garante del 10 aprile 2002, gia' in precedenza inviata;
(ii) adare comunicazione circa eventuali mutamenti intervenuti nel loro ambito - oaltre circostanze utili - rilevanti ai fini della rappresentativita'medesima e a fornire informazioni e documentazione idonee a comprovare, in particolare, la rappresentativita' stessa (art. 2, comma 2,regolamento n. 2/2006 cit.);
(iii) afar pervenire eventuali nuove comunicazioni di adesione al fine dellasottoscrizione del predetto codice di deontologia e di buona condotta;
b)indica che per verificare nel caso di specie il rispetto del principio di rappresentativita', accertata l'effettiva appartenenza dei soggetti allecategorie interessate al codice di deontologia e di buona condotta, da individuarsi anche mediante esame di atti costitutivi, statuti e altre discipline interne, l'Autorita' valutera', in particolare:
1. l'organizzazionee l'articolazione territoriale dei soggetti che si ritengono rappresentativi,in rapporto al territorio nazionale o allo specifico contesto territoriale in cui operano le realta' rappresentate, nonche' ai compiti svolti;
2. le attivita' svolte in concreto dai soggetti che si ritengono rappresentativi, anche in eventuale riferimento alla protezione dei datipersonali;
3. il numero e l'ampiezza dei soggetti effettivamente rappresentati inrapporto alla categoria;
c) invita altri soggetti che si ritengano interessati ai sensi dell'art. 12 del Codice a darne comunicazione all'Autorita' e a fornire informazioni e documentazione idonee a comprovare, in particolare, il proprio interessequalificato nella materia (art. 2, comma 3, regolamento n. 2/2006, cit.).
Le comunicazioni dovranno essere inoltrate al Garante per la protezione dei dati personali, piazza di MonteCitorio n. 121 - 00186 Roma, entro il 31 marzo 2008 (fax 06.69677785; e-mail: codicemarketing@garanteprivacy.it).
Roma, 21 febbraio 2008
Il presidente e relatore: Pizzetti
Il segretario generale: Buttarelli