| Garante per la protezione     dei dati personali PUBBLICIT DEI DATI DIDEBITORI NELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI (Pubblicato sulla G.U.n. 47 del 25 febbraio 2008) IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti,e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminate le numerose segnalazionipervenute riguardo al trattamento di dati personali effettuato nell'ambito diprocedimenti di espropriazione forzata; Visto il Codice in materia di protezionedei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), con particolare riferimentoagli artt. 11, 47 e 174; Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficio,formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti; PREMESSO: Sono pervenute al Garante numerosesegnalazioni in merito al regime di pubblicit nell'ambito dei procedimenti diespropriazione forzata. Le questioni sollevate riguardano l'applicazione dellemodifiche apportate all'art. 490 c.p.c. (previste dalla riforma del processoesecutivo entrata in vigore il 1 marzo 2006), in relazione ai contenuti e allemodalit di pubblicazione degli atti attraverso cui viene data notizia dellevendite giudiziarie. In particolare, la prevista pubblicazionein appositi siti Internet di copia dell'ordinanza del giudice che dispone sullavendita forzata, nonch della relazione di stima dei beni da espropriare, inassenza di opportuni accorgimenti volti a tutelare la riservatezza degliinteressati, avrebbe comportato, ad avviso dei segnalanti, un'ingiustificatadiffusione dei nominativi dei debitori sottoposti alle procedure esecutive,nonch di eventuali terzi (ad esempio, dei proprietari di porzioni immobiliariconfinanti con l'immobile dell'esecutato). Sulla base degli approfondimenti svolti,il Garante ravvisa l'esigenza di indicare agli uffici giudiziari e aiprofessionisti delegati alle operazioni di vendita la necessit di adottarenell'espletamento delle procedure in esame modalit che, nel rispetto delpertinente dettato normativo, permettano di favorire ampia pubblicit agli attidel processo esecutivo rispettando, al contempo, i diritti degli interessati. OSSERVA: 1. Pubblicit degli atti e dirittidegli interessati
Gi con unprovvedimento del Il Codice in materia di protezione deidati personali ha poi modificato in tal senso il codice di procedura civileprevedendo, da un lato, che sia omessa l'indicazione del debitore negli avvisirelativi agli atti esecutivi pubblicati sui quotidiani e nelle forme dellapubblicit commerciale (art. 174, comma 9, del Codice; art. 490, comma 3,c.p.c.), e, dall'altro, che gli avvisi di vendita debbano indicare che "maggioriinformazioni anche relative alle generalit del debitore possono essere fornitedalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse" Recenti interventi normativi (art. 2,comma 3, lett. e), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,dalla l. 14 maggio 2005, n. 80) hanno riformulato integralmente l'art. 490,comma 2, c.p.c. disponendo, in particolare, che gli avvisi, "in caso diespropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000euro, e di beni immobili", "unitamentea copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima del bene" Il descritto quadro normativo rivela,quindi, la particolare attenzione posta dal legislatore nel bilanciare leesigenze di pubblicit degli atti e i diritti degli interessati nell'ambito delprocesso esecutivo. Da un lato, l'omissione del nominativo del debitorenell'avviso di vendita (art. 490, terzo comma, c.p.c.) risponde alla necessitdi tutelare il diritto degli interessati a non subire un'ingiustificatadivulgazione dei dati personali che li riguardano. Dall'altro, la possibilitdi conoscere le generalit del debitore, e ogni altra ulteriore utileinformazione, attraverso le strutture degli uffici giudiziari (art. 570 c.p.c.)consente a chi sia realmente interessato all'acquisto un'informata valutazionecirca l'effettiva situazione giuridica del bene da espropriare. 2. Pubblicazione Come emerso nei casi segnalati alGarante, talvolta le copie dell'ordinanza e della relazione di stima pubblicatecontengono le generalit del debitore e di eventuali altri soggetti, quali iproprietari di porzioni immobiliari confinanti con il bene dell'esecutato, nondirettamente interessati dalla procedura esecutiva. Al riguardo, deve essere rilevato che laprevista consultabilit on-linedi atti del procedimento esecutivo senza l'omissione delle generalit deldebitore vanifica la tutela chiaramente garantita in altra parte della stessadisposizione, nella parte in cui (art. 490, terzo comma, c.p.c.), anche inrelazione ad altre forme di pubblicit meno invasive, precisamente dispostoche nell'avviso in questione " omessa l'indicazione deldebitore". Pertanto, al fine di mantenere effettivala tutela dei soggetti sottoposti a esecuzione forzata, come garantita dalCodice in materia di protezione dei dati personali e dallo stesso art. 490,occorre che gli uffici giudiziari e i professionisti delegati alle operazionidi vendita ai sensi dell'art. 591-bis c.p.c. omettano l'indicazione del debitore e di ogni altro datopersonale idoneo a rivelarne l'identit, oltre che nell'avviso di vendita,anche nelle copie dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima. D'altra parte, occorre che nelle copiepubblicate di tali atti non siano riportati i dati personali di soggettiestranei alla procedura esecutiva ove ci non sia previsto da una specificanorma di legge, trattandosi di informazioni eccedenti e non pertinenti rispettoalle finalit cui preordinato il procedimento espropriativo. Ci, al fine diassicurare il rispetto del principio di proporzionalit nel trattamento deidati posto dall'art. 11, comma 1, lett. d) del Codice, disposizione che trovaapplicazione anche in relazione ai trattamenti effettuati "per ragioni digiustizia" (art. 47 del Codice). Resta fermo che le generalit deldebitore e ogni altra ulteriore informazione potranno essere richieste eottenute presso la cancelleria del tribunale da chiunque vi abbia interesse(art. 570 c.p.c.). Copia del presente provvedimento vieneinviata al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore dellamagistratura, per opportuna conoscenza in relazione alle rispettiveattribuzioni, anche al fine di assicurare l'adozione di ogni idonea iniziativavolta a favorirne la diffusione presso gli uffici giudiziari interessati. Tenuto conto dell'alto numero di questiultimi, va infine disposta, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice, la pubblicazionedel provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. TUTTO CI PREMESSO, ILGARANTE: a) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett.c), del Codice in materia di protezione dei dati personali, indica agli ufficigiudiziari e ai professionisti delegati alle operazioni di vendita la necessitdi non riportare, oltre che nell'avviso di vendita, nelle copie pubblicatedelle ordinanze e delle relazioni di stima l'indicazione delle generalit deldebitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelare l'identit diquest'ultimo e di eventuali soggetti terzi non previsto dalla legge e comunqueeccedente e non pertinente rispetto alle procedure di vendita in corso; b) dispone che copia del presenteprovvedimento venga inviata al Ministero della giustizia e al Consigliosuperiore della magistratura, per opportuna conoscenza in relazione allerispettive attribuzioni, anche al fine di assicurare l'adozione di ogni idoneainiziativa volta a favorirne la diffusione presso gli uffici giudiziari interessati; c) ai sensi dell'art. 143, comma 2, delCodice, dispone la pubblicazione del medesimo provvedimento sulla GazzettaUfficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 febbraio 2008
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