Garante per la protezione
    dei dati personali


Deliberazione 14 dicembre 2007

 

REGOLAMENTO N. 2/2007. INDIVIDUAZIONE DEI TERMINI E DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTIAMMINISTRATIVI PRESSO IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

(Deliberazione n. 66 –Pubblicata sulla GU n. 7 del 9-1-2008)

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

 

Nella riunione odierna, in presenzadel prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni apportate da ultimocon legge 11 febbraio 2005, n. 15, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto nonsia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entrocui il procedimento deve concludersi;

Visto l'art. 4 della medesima legge 7agosto 1990, n. 241 ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni, senon e' gia' stabilito direttamente per legge o per regolamento, determinanoper ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenzal'unita' organizzativa responsabile del procedimento;

Rilevato che diversi termini diprocedimenti amministrativi sono specificamente determinati da norme di leggeo di regolamento, anche in materia di contratti pubblici;

Visto l'art. 156, comma 3, letteraa) del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo30 giugno 2003, n. 196), ai sensi del quale il Garante, con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, definisce l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche aifini dello svolgimento dei compiti previsti dall'art. 154 del medesimoCodice;

Visto il regolamento del Garante n.1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante(deliberazione 28 giugno 2000, n. 15, nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2000, n. 162) e, in particolare, l'art. 13, comma 2, che prevede l'adozione di disposizioni sulla durata dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Autorita';

Vista la ricognizione dei procedimenti di competenza dell'Autorita', delle unita' organizzative in cui e' articolato l'ufficio del Garante e delle relative competenze;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le proposte e le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15, comma 1 del predetto regolamento n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Delibera:

 

E' adottato il regolamento n. 2/2007,concernente l'individuazione dei termini e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi presso il Garante per laprotezione dei dati personali, riportato in allegato alla presentedeliberazione di cui costituisce parte integrante e di cui e' disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,ai sensi dell'art. 156, comma 3, lettera a), del Codice in materia diprotezione dei dati personali.

Roma, 14 dicembre 2007

Il presidente: Pizzetti

Il relatore: Pizzetti

Il segretario generale: Buttarelli

 

Allegato

 

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DEI TERMINI E DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE RESPONSABILI DEIPROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PRESSO IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI.

(Articoli 2, comma 2, e 4 legge 7 agosto1990, n. 241; art. 156 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

 

Art. 1.

D e f i n i z i o n i

1. Ai fini del presente regolamento siapplicano le definizioni elencate nell'art. 4 del Codice in materia diprotezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196, di seguito denominato ÇCodiceÈ.

 

Art. 2.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina ladurata dei procedimenti amministrativi presso il Garante e individua le unita'organizzative responsabili di tali procedimenti.

 

Art. 3.

Ambito di applicazione

 

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti di competenza del Garante, conseguenti a una iniziativa di parte o avviati d'ufficio, e alle fasi procedimentali svolte presso il Garante in procedimenti di competenza di altri soggettipubblici, indicati nelle allegate tabelle A e B che costituiscono parteintegrante del presente regolamento.

2. Nella tabella A e' riportato iltermine entro il quale ciascun procedimento o fase procedimentale deveessere concluso per legge, nonche' l'unita' organizzativa competente e lafonte normativa di riferimento; nella tabella B e' individuato il termine entroil quale ciascun procedimento deve essere comunque concluso, nonche' l'unita'organizzativa competente e la fonte normativa di riferimento.

3. Per i procedimenti volti all'emanazione di regolamenti il termine e l'unita' organizzativa competente sono individuati nei singoli casi.

4. Se non e' altrove diversamenteprevisto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti gia' adottati siapplica lo stesso termine previsto per il procedimento principale.

5. Eventuali altri procedimenti amministrativi avviati e non indicati nella tabella B si concludono neltermine stabilito da altra fonte normativa o, in mancanza, in quello dinovanta giorni ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni.

 

Art. 4.

Decorrenza del termine per i procedimentidi competenza del Garante

1. Per i procedimenti amministrativiavviati d'ufficio e per i procedimenti amministrativi relativi allesegnalazioni e ai reclami di cui all'art. 141, comma 1, lettere a) e b), delCodice, il termine decorre dalla data in cui il procedimento e' avviato inconformita' al regolamento del Garante n. 1/2007.

2. Salvo diversa indicazione contenuta nelle tabelle allegate, per ogni altro procedimento amministrativodi competenza del Garante il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda, richiesta, comunicazione o del diverso atto di iniziativa,comunque denominato, da parte del dipartimento o altra unita' organizzativacompetente.

 

Art. 5.

Decorrenza del termine per le fasiprocedimentali

1. Per le fasi procedimentali relative a procedimenti di competenza di altri soggetti pubblici il termine decorre dal ricevimento dell'atto di impulso proveniente dalsoggetto pubblico che procede.

 

Art. 6.

Sospensione del decorso dei termini

1. Il decorso dei termini e' sospeso dal 1¡ agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende adecorrere dalla fine del periodo di sospensione, salvo i casi in cui sussisteper taluno un pregiudizio imminente e irreparabile. Se il decorso ha iniziodurante tale periodo, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodomedesimo.

2. Oltre che nelle ipotesipreviste dall'art. 12, comma 3, del regolamento n. 1/2007 per i casi complessi, o di accertamenti ispettivi o di riunione di procedimenti, ildecorso dei termini e' sospeso, altresi', in ogni caso in cui una fontenormativa prevede la sospensione del procedimento amministrativo o deltermine per una decisione da parte dell'Autorita'. La sospensione opera per il periodo di tempo espressamente previsto e il termine riprende adecorrere dalla fine del periodo di sospensione.

3. Il decorso dei termini e',inoltre, sospeso per il tempo in cui documenti necessari per la trattazione del procedimento sono indisponibili per effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.

4. Il responsabile del procedimento amministrativo informa le parti interessate della data di inizio o di cessazione della sospensione.

 

Art. 7.

Attivita' istruttoria

1. Salvo quanto previsto da specifiche norme di legge o di regolamento, se il richiedente e' invitatodall'Autorita' a fornire notizie, integrazioni o precisazioni o a esibiredocumenti necessari, i termini previsti nelle tabelle A e B per provvedere sulla richiesta, istanza o diverso atto di iniziativa comunquedenominato sono sospesi e decorrono nuovamente dalla data di scadenzadel termine fissato per l'adempimento richiesto.

 

Art. 8.

Pareri obbligatori

1. Ove debba essere sentito obbligatoriamente un organo in funzione consultiva e il parere non intervenga entro il termine stabilito dalla legge o da regolamento o, semancante, dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ilresponsabile del procedimento amministrativo puo' procedere indipendentemente dall'espressione del parere. Qualora ritenga di non avvalersidi tale facolta', il responsabile del procedimento amministrativo cura lacomunicazione alle parti interessate della determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo definito, che non e' computato ai fini del termine finale del procedimento e che non puo' essere superiore a quarantacinque giorni. Decorso inutilmente tale ulteriore periodo, l'Autorita' procede indipendentementedall'acquisizione del parere.

2. Nell'ipotesi di cui all'art. 16,comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 l'Autorita', decorso inutilmentel'ulteriore periodo di cui al comma 1 del presente articolo, comunica all'organo interpellato per il parere l'impossibilita' diproseguire i propri lavori, informandone le parti interessate.

3. Quando, per legge o regolamento, l'adozione di un provvedimento deve essere precedutadall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi equesti non provvedono e non rappresentano esigenze istruttorie ai sensi e neitermini di cui all'art. 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ilresponsabile del procedimento amministrativo cura la richiesta delle suddette valutazioni tecniche agli altri organismi di cui al comma 1 delmedesimo art. 17 e partecipa alle parti interessate l'intervenutarichiesta. In tali casi, il tempo occorrente per l'acquisizione dellevalutazioni tecniche non e' computato ai fini del termine finale delprocedimento.

4. Nell'ipotesi di cui al comma2, dell'art. 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si applica ladisposizione di cui al comma 2 del presente articolo.

 

Art. 9.

Pareri facoltativi

1. Quando, in conformita' alla legge,risulta opportuno acquisire un parere non obbligatorio da parte del Consiglio di Stato o dell'Avvocatura dello Stato, il responsabile delprocedimento ne da' notizia alle parti interessate, riassumendone leragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione delparere, a decorrere dalla richiesta sino alla sua ricezione, non e' computatonel termine finale del procedimento, se il parere medesimo e' reso nel termine di cui all'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'Autorita' procede prescindendo dalparere, se questo non e' reso nei termini suddetti.

2. L'acquisizione in viafacoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni oenti, fuori del caso di cui al comma 1, ha luogo rispettando il termine finaledel procedimento.

 

Art. 10.

Fasi procedimentali presso altreautorita' o amministrazioni

1. Fuori dei casi di cui agli articoli8 e 9, se nel corso del procedimento amministrativo talune fasi sono dicompetenza di altri soggetti pubblici, il termine finale del procedimento deveintendersi non comprensivo dei periodi di tempo necessari per espletare lefasi stesse.

 

Art. 11.

Conclusione dei procedimenti

1. Nei casi di cui alla tabella A, itermini per la conclusione dei procedimenti amministrativi o delle fasi procedimentali si riferiscono alla data di adozione del provvedimento delcollegio.

2. Nei casi di cui alla tabella B,i termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data in cui l'unita' organizzativa competente conclude l'esame dell'affare. Quando il procedimento e' definito con provvedimento del collegio, il termineper l'adozione del medesimo provvedimento e' non superiore a sessanta giorni dalla data di ricezione degli atti in conformita' all'art. 15 del regolamentodel Garante n. 1/2000.

 

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra invigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazionenella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. I termini indicati nellatabella B si osservano a decorrere dal 1¡ giugno 2008.

 

Tabella A - RICOGNIZIONE DEI TERMINI PERI PROCEDIMENTI DIRETTAMENTE PREVISTI PER LEGGE

 

1)   Termini previsti nel codice in materia di protezione dei dati personali

(Decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196):

PROCEDIMENTO E NORMATIVA

TERMINE

UNITA' ORGANIZZATIVA COMPETENTE

Autorizzazione al trattamento di dati sensibili o genetici

 

articoli 26, comma 2, 41 (76, 90, 107 e 110, comma 1)

Quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta ovvero, se il richiedente e' invitato a fornire informazioni o ad esibire documenti, dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto

Dipartimento realta' economiche e produttive

Dipartimento liberta' pubbliche e sanita'

Dipartimento comunicazioni e reti telematiche

Unita' attivita' forense ordini professionali e pubblici servizi

Autorizzazione al trattamento di dati giudiziari

 

articoli 21, comma 1, 27 e 41

Quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta ovvero, se il richiedente e' invitato a fornire informazioni o ad esibire documenti, dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto

Dipartimento realta' economiche e produttive

Dipartimento liberta' pubbliche e sanita'

Dipartimento comunicazioni e reti telematiche

Unita' attivita' forense ordini professionali e pubblici servizi

Esame di comunicazioni al Garante da parte di soggetti pubblici

 

art. 39 (articoli 19, comma 2, 55, 110, comma 1 e 175, comma 1)

Quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione del Garante

Dipartimento liberta' pubbliche e sanita'

Ricorso

 

articoli 145, 146, 147, 148, 149, 150 e 151

Sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso. Eventuale proroga per un periodo non superiore a ulteriori quaranta giorni se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi e' l'assenso delle parti

Unita' ricorsi

Parere al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri

 

art. 154, commi 4 e 5

Quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, salvi i termini piu' brevi previsti per legge.

Ulteriori venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori in caso di interruzione del termine di quarantacinque giorni per esigenze istruttorie

Servizio relazioni istituzionali

Parere negli altri casi previsti dall'ordinamento

 

art. 154, comma 1, lettera g) e comma 5

Si applica il termine espressamente individuato dalla norma che prevede lÕacquisizione del parere dellÕAutoritˆ.

In mancanza di tale espressa previsione, 45 giorni dal ricevimento della richiesta e ulteriori 20 giorni dal ricevimento degli elementi istruttori in caso di interruzione del termine di 45 giorni per esigenze istruttorie

Servizio relazioni istituzionali

 

 

2) Termini previsti in altredisposizioni normative:

 

PROCEDIMENTO E NORMATIVA

TERMINE

UNITA' ORGANIZZATIVA COMPETENTE

Contestazione non immediata della violazione amministrativa

 

art. 14, secondo comma, legge 24 novembre1981, n. 689

Novanta giorni dall'accertamento della violazione per la notificazione della stessa ai residenti nel territorio della Repubblica o trecentosessanta giorni per la notificazione ai residenti all'estero

Dipartimento attivita' ispettive e sanzioni

Ordinanza-ingiunzione in materia di sanzioni amministrative

 

art. 166; art. 28, primo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689

Cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa la violazione

Dipartimento attivita' ispettive e sanzioni

Parere alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

 

art. 25, com-ma 4, legge7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni

Dieci giorni dalla richiesta

Servizio relazioni istituzionali

 

 

Tabella B - TERMINI NON DIRETTAMENTEPREVISTI PER LEGGE

 

1) Termini relativi a procedimenti individuati nel codice in materia di protezione dei dati personali


PROCEDIMENTO E

NORMATIVA

TERMINE

UNITA' ORGANIZZATIVA

COMPETENTE

Modalita' semplificate per l'informativa agli interessati

 

art. 13, comma 3

Novanta giorni

Dipartimento realta' economiche e produttive

Dipartimento liberta' pubbliche e sanita'

Dipartimento comunicazioni e reti telematiche

Unita' attivita' forense ordini professionali e pubblici servizi

Informativa agli interessati che comporterebbe un impiego di mezzi sproporzionati o che si riveli impossibile

 

 

art. 13, comma 5, lettera c)

Novanta giorni

Dipartimento realta' economiche e produttive

Dipartimento liberta' pubbliche e sanita'

Dipartimento comunicazioni e reti telematiche

Unita' attivita' forense ordini professionali e pubblici servizi

Verifiche preliminari per i trattamenti che presentano rischi specifici

 

art. 17 (14, 55 e 91)

Centottanta giorni

Dipartimento realta' economiche e produttive

Dipartimento liberta' pubbliche e sanita'

Dipartimento comunicazioni e reti telematiche

Unita' attivita' forense ordini professionali e pubblici servizi

Individuazione delle attivita' che perseguono finalita' di rilevante interesse pubblico in relazione al trattamento di dati sensibili

 

art. 20, comma 3

Novanta giorni

Dipartimento liberta' pubbliche e sanita'

Individuazione dei trattamenti consentiti per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo

 

art. 24, comma 1, lettera g)

Centottanta giorni

Dipartimento comunicazioni e reti telematiche

Dipartimento realta' economiche e produttive

Individuazione dei trattamenti oggetto di notificazione al Garante

 

art. 37, comma 2

Centoventi giorni

Dipartimento realta' economiche e produttive

Dipartimento liberta' pubbliche e sanita'

Dipartimento comunicazioni e reti telematiche

Dipartimento registro dei trattamenti

Unita' attivita' forense ordini professionali e pubblici servizi

Determinazione delle modalita' di consultazione gratuita del registro dei trattamenti anche mediante convenzioni con soggetti pubblici

 

 

art. 37, comma 4

Novanta giorni

Dipartimento registro dei trattamenti

Autorizzazioni generali

 

art. 40 (76, 90, 107 e 110)

Centottanta giorni

Dipartimento realta' economiche e produttive

Dipartimento liberta' pubbliche e sanita'

Dipartimento comunicazioni e reti telematiche

Unita' attivita' forense ordini professionali e pubblici servizi

Autorizzazione al trasferimento di dati personali all'estero

 

 

art. 44

Quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta ovvero, se il richiedente e' invitato a fornire informazioni o ad esibire documenti, dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto

Dipartimento realta' economiche e produttive

Dipartimento liberta' pubbliche e sanita'

Dipartimento comunicazioni e reti telematiche

Unita' attivita' forense ordini professionali e pubblici servizi

Adozione del divieto di trasferimento di dati personali verso un Paese non appartenente all'Unione europea

 

art. 45

Centoventi giorni

Dipartimento realta' economiche e produttive

Dipartimento liberta' pubbliche e sanita'

Dipartimento comunicazioni e reti telematiche

Unita' attivita' forense ordini professionali e pubblici servizi

Autorizzazione ad indicare nella fatturazione numeri completi delle comunicazioni elettroniche

 

art. 124, comma 5

Centottanta giorni

Dipartimento comunicazioni e reti telematiche

Provvedimento in tema di elenchi di abbonati

 

 

art. 129, comma 1

Centottanta giorni

Dipartimento comunicazioni e reti telematiche

Provvedimento in materia di procedure di filtraggio o analoghe

 

art. 130, comma 6; art. 143,

comma 1, lettera b)

Centottanta giorni

Dipartimento comunicazioni e reti telematiche

Reclamo

 

art. 143

Centottanta giorni dalla chiusura dell'istruttoria

preliminare

Dipartimento realta' economiche e produttive

Dipartimento liberta' pubbliche e sanita'

Dipartimento comunicazioni e reti telematiche

Unita' attivita' forense ordini professionali e pubblici servizi

Affari legali e di giustizia

Segnalazione

 

art. 144

Centottanta giorni dalla chiusura dell'istruttoria preliminare

Dipartimento realta' economiche e produttive

Dipartimento liberta' pubbliche e sanita'

Dipartimento comunicazioni e reti telematiche

Unita' attivita' forense ordini professionali e pubblici servizi

Affari legali e di giustizia

Controllo avviato d'ufficio sulla liceita' e correttezza dei trattamenti

 

art. 154, comma 1, lettera a), c) e d);

art. 143, comma 1

Centottanta giorni

Dipartimento realta' economiche e produttive

Dipartimento liberta' pubbliche e sanita'

Dipartimento comunicazioni e reti telematiche

Unita' attivita' forense ordini professionali e pubblici servizi

Affari legali e di giustizia

Accertamenti sui trattamenti di dati personali in ambito giudiziario e da parte di forze di polizia, disciplinati nei titoli I e II della parte seconda del Codice (*)

 

art. 160

Centottanta giorni, ovvero, centoventi giorni in caso di segnalazione dell'interessato (**)

Componente del collegio, designato ai sensi dell'art. 160, comma 1, del Codice

Accertamenti sui trattamenti di dati personali per la difesa e la sicurezza dello Stato, disciplinati nel titolo III della parte seconda del Codice (*)

 

 

art. 160

Centottanta giorni, ovvero, centoventi giorni in caso di segnalazione dell'interessato

Componente del collegio, designato ai sensi dell'art. 160, comma 1, del Codice


(*) Nei casi in esame,il procedimento s'intende avviato con la designazione del componente del collegio.

(**) Gli accertamenti possono essere avviati anche sulla base di prime informazioni e notizie, acquisite nel termine previsto per le istruttorie preliminari (art. 14, comma 2, reg. del Garante n. 1/2007).

 

2) Termini relativi aprocedimenti previsti nel regolamento del Garante n. 2/2000 concernente iltrattamento giuridico ed economico del personale:

 

PROCEDIMENTO E

NORMATIVA

 

TERMINE

UNITA' ORGANIZZATIVA

COMPETENTE

Dimissioni volontarie

 

 

art. 60

Trenta giorni;

ulteriore periodo non superiore a trenta giorni qualora ricorrano gravi motivi di servizio

Dipartimento risorse umane

Cessazione a domanda per inabilita'

 

art. 61

Trenta giorni

Dipartimento risorse umane

Aspettativa per motivi personali, di famiglia, ovvero per incarichi istituzionali o presso privati

 

 

art. 17; art. 23-bis d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

eventuali altre disposizioni speciali di legge anche regionale

Sessanta giorni

Dipartimento risorse umane

Permessi o aspettativa per motivi di studio e dottorato

 

art. 18

Trenta giorni

Dipartimento risorse umane

Sospensione cautelare della retribuzione del dipendente

 

art. 10, comma 2

Trenta giorni

Dipartimento risorse umane

Determinazione del limite annuale di ore di lavoro straordinario

 

art. 14, comma 6

Novanta giorni

Dipartimento risorse umane

Procedimenti disciplinari:

- termine per riassumere il procedimento disciplinare sospeso in caso di procedimento penale

- termine per la sospensione cautelare dal servizio

 

articoli 24 e 26

Centottanta giorni dal termine del giudizio di primo grado

Centoventi giorni dalla data in cui si e' avuta conoscenza della richiesta di rinvio a giudizio

Dipartimento risorse umane

Assunzione del personale a tempo indeterminato o a contratto

 

articoli 7 e 52

Sessanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria del concorso o della selezione

Dipartimento risorse umane

Cessazione del rapporto di impiego (liquidazione delle competenze e del Tfr/comunicazione dei dati contributivi per il trattamento di pensione)

 

articoli 56, 58, 59

Novanta giorni

Dipartimento amministrazione e contabilita'

Dispensa dal servizio

 

art. 62

Trenta giorni

Dipartimento risorse umane

Licenziamento

 

art. 63

Sessanta giorni

Dipartimento risorse umane

Procedure selettive interne

 

art. 5

Centottanta giorni

Dipartimento risorse umane

Determinazione del trattamento economico del personale fondamentale e accessorio

 

art. 27

Sessanta giorni

Dipartimento risorse umane

Inquadramenti o ricostruzioni di posizioni economiche in attuazione di accordi negoziali o di disposizioni regolamentari e corresponsione di eventuali conguagli e arretrati

 

articoli 7 e 27

Centoventi giorni

Dipartimento risorse umane

Permanenza in servizio oltre il limite di eta'

 

art. 59

Novanta giorni dalla ricezione dell'istanza

Dipartimento risorse umane

Comandi

 

art. 23

Sessanta giorni

Dipartimento risorse umane