Provvedimento del 14 Giugno 2007
TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI PER L'ACCESSO DI MEDICI INZONE A TRAFFICO LIMITATO.
(Pubblicato sulla G.U. n. 161 del 13-7-2007 )
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. GiuseppeChiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott.Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto il codice in materia di protezione dei datipersonali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);
Visto il codice dellastrada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazionie integrazioni);
Vista la disciplina rilevante in materia di installazione e esercizio diimpianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato (decreto delPresidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale aisensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;
Premesso:
1.Questioni prospettate.
Sono pervenute a questa Autorita'alcune segnalazioni di medici che ipotizzano una violazione delle disposizioniin materia di protezione dei dati personali che deriverebbe dalle modalita' seguitee dagli elementi richiesti (in particolare, dai comuni) per verificare il rispetto delle disposizioni in tema di limitazionedel traffico veicolare da parte dei medici che effettuano visite domiciliarinelle zone a traffico limitato (ztl).
In particolare, e' stato chiesto di verificare se rispettino ladisciplina in materia di protezione dei dati personali:
a) la richiesta da parte di comuni rivolta a medici privi di un permesso per accedere ad una ztl di comunicare, per ogni accesso e,generalmente, entro settantadueore dalla visita medica domiciliare, generalita' e altre informazioni cheidentificano la persona visitata (quali, ad esempio, il codice regionale o la ricevuta fiscale, a seconda che si tratti di "paziente ASL" o di persona visitata privatamente),oppure di produrre una dichiarazione resa dalla stessa persona visitata, anche sulla copia di un documento di identita'valido, da cui risulti il tempo e il luogodella visita; cio', unitamente all'indicazione del luogo, giorno e ora in cui si e' verificato l'intervento medico, allo scopo di non applicareal professionista la sanzione per l'accesso non autorizzato alla ztl;
b) la correlata richiesta, proveniente in particolare da uffici territoriali di governo, di presentare documenti contenenti ipredetti dati personali ai fini dell'accoglimento del ricorso presentato avverso la contestazione da parte di comuni della violazione delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare nelle ztl.
2.Quadro di riferimento in tema di zone a traffico limitato.
Nelle zone a traffico limitato, l'accesso e la circolazione veicolaresono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli (art. 3, comma 1, n. 54, decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada").
Con deliberazione della giunta comunale, i comuni provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sullasicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale eculturale e sul territorio. Incaso di urgenza il provvedimento puo' essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorche' a modifica ointegrazione della predetta deliberazione (art. 7, comma9, decreto legislativo n. 285/1992).
Impianti per la rilevazione degli accessidi veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato possono essereutilizzati per rilevare dati riguardanti il luogo, il tempo e i veicoli cheaccedono al centro storico o alle zone a traffico limitato. Gli impianti raccolgono dati sugli accessi rilevando immagini in caso di infrazione. La procedura sanzionatoria ha luogo in presenza di una violazione documentata con immagini. L'organo competente accerta l'identita' delsoggetto destinatario della notifica della violazione e redige il verbale dicontestazione (art. 3, commi 1 e 2, decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250,recante "Regolamento recantenorme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti perla rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a normadell'art. 7, comma 133-bis, legge 15 maggio 1997, n. 127"; art. 74, comma 4, del codice).
Il trasgressore puo' proporre ricorso al prefetto del luogo dellaviolazione, da presentare all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore anche mediante invio con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati idocumenti ritenuti idonei e puo' essere richiesta l'audizione personale. Alternativamente al ricorso al prefetto puo' essere proposto ricorso al giudice di pace competente per territorio (articoli 203, comma 1 e 204-bis, comma 1, decreto legislativo n.285/1992).
3.Trattamento dei dati personali.
Le questioni sollevate dalle menzionate segnalazioni riguardanoin particolare la richiesta,rivolta da alcune amministrazioni comunali ai medici privi di un permesso per l'accesso ad una ztl, di comunicare dati personali relativi alle personevisitate a domicilio in tali aree, ovvero la correlata richiesta dipresentare documenti contenenti i medesimi dati in sede di ricorso al prefetto o al giudice di pace.
Tali richieste hanno ad oggetto anche datipersonali idonei a rivelare lo stato di salute dellepersone visitate a domicilio, che sono ricompresi tra i dati "sensibili"e oggetto, quindi, di una speciale protezione (art. 4, comma 1, letterad) del codice in materia di protezione dei dati personali).
Nei casi rappresentati al Garante e' stata prospettata l'esigenza di consentire ai medici l'esercizio della propria attivita'senza essere sanzionati perl'accesso e la circolazione veicolare, in casi di urgenza, nella ztl. Nel contempo, e' stata sottolineata la necessita' di garantire il diritto degli interessati (visitati adomicilio in tali aree) a nonsubire violazioni ingiustificate della sfera di riservatezzapur a fronte del dovere degli organi comunali di applicare sanzioni in caso diaccertata violazione.
La liceita' del trattamento dei dati idonei a rivelare lo statodi salute comporta, anzitutto, il rispetto dei principi generali affermati dal codice i quali consentono ai soggetti pubblici di trattare solo i dati sensibili pertinenti, non eccedenti e indispensabili per svolgere attivita' istituzionali che non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di natura diversa (articoli 11 e22, commi 3 e 5, del codice).
Il trattamento di tale categoria di dati personali puo' essere inoltre effettuato solo se ricorrono le specifiche garanzie presupposte dal codice il quale prevede che i soggettipubblici debbano identificare e rendere pubblici i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati e di operazioni eseguibiliattraverso un atto di natura regolamentare adottato su conforme parere del Garante (articoli 20, comma 2, 21, comma 2, e181, comma 1, lettera a) del codice).
3.1. Dati sulla salute delle personevisitate a domicilio in aree ztl.
3.1.1.Comunicazione di dati personali.
Con riferimento alla richiesta di cui alpunto 1.a) del presente provvedimento, alla luce dello schema tipo diregolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dei comuni (in conformita' al quale ciascuna amministrazione comunale ha potuto adottare il proprio atto di natura regolamentare neltermine di legge del 28febbraio 2007 (art. 6, comma 1,decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, conlegge 26 febbraio 2007, n. 17) e sul quale questa Autorita', in data 21settembre 2005, aveva espresso parere favorevole- doc. web. n. 1170239), il comune puo', in generale, trattare lecitamente dati personali relativi allo stato disalute anche nell'ambito di procedure sanzionatorie, al fine di applicare le norme inmateria di violazioni amministrative e di ricorsi (art. 71, comma 1, lettera a) del codice; scheda n. 25,schema tipo, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1174532).
Tuttavia, anche tali dati possono essere trattati solo previaverifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilita' rispetto allafinalita' perseguita nel singolo caso (specie quando la raccolta non avvengapresso l'interessato) e nel rispetto delle altre disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, ivi compresigli ulteriori limiti stabiliti da leggi o regolamenti.
Allo stato degli elementi acquisiti deve ritenersi, in lineagenerale, che non sia ne' indispensabile, ne' proporzionata (rispetto allafinalita' di accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare nelle ztl e di applicazione delle relative sanzioni) una richiestageneralizzata ai medici, da parte dell'amministrazione comunale, di comunicare legeneralita' e altre informazioni che identificano le persone visitate a domicilio all'interno della ztl, idonee arivelarne lo stato di salute (art. 22, comma 3, del codice).
Tale finalita' di accertamento puo' essereperseguita egualmente attraverso altre modalita' parimenti efficaci, ma rispettosedel diritto alla protezione dei dati personali. In talequadro, deve ad esempio ritenersi proporzionata la raccolta (come gia' prevista presso taluni comuni) diinformazioni, quali la targa del veicolo del medico che haeffettuato la visita a domicilio nella ztl, la data e la fascia oraria di accesso e di uscita da tale area, l'indirizzo eil numero civico dove e' stato prestato l'intervento, il numero di iscrizioneall'ordine professionale.
3.1.2.Documenti presentati a sostegno di ricorsi.
Infine, con riferimento alla correlatarichiesta di cui al punto 1.b) del presente provvedimento, si rileva che sono di rilevante interesse pubblico anche le finalita' volte a far valere il diritto di difesa in sedeamministrativa (art. 71, comma 1, lettera b) del codice).
Tuttavia, quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lostato di salute, tale trattamento e' consentito solo se il diritto da far valere o difendere e' di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale e inviolabile (art.71, comma 2, del codice).
In tale quadro deve quindi ritenersi, in linea generale, nonconsentito agli uffici territoriali di governo sollecitare la produzione (o effettuare l'ulteriore trattamento) di documenticontenenti le generalita' e altre informazioni che identificano le persone visitate, idonee a rivelarne lo stato disalute per far valere un diritto di difesa del medico a sostegno di un ricorso contro l'avvenuta contestazione o notificazione della violazione delle disposizioni in tema di limitazionedel traffico veicolare nella ztl.
Tale diritto di difesa deve ritenersi,infatti, di rango non pari a quello degli interessati (persone visitate), in quanto subvalente inrelazione alla concorrente necessita' di tutelarne lariservatezza, la dignita' e glialtri diritti e liberta' fondamentali (cfr. provv. 9 luglio 2003, inwww.garanteprivacy.it, doc. web. n. 29832).
4.Conclusioni.
Sulla base di tali presupposti risulta pertanto necessarioprescrivere alcune misure al finedi rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti.
Tutto cio' premesso il garante:
1. prescrive, ai sensi degli articoli 143, comma 1, lettera b)e 154, comma 1, lettera c) del codice:
a) ai comuni di non richiedere ai medici, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di accesso e circolazioneveicolare, le generalita' e altre informazioni che identificano le persone visitate a domicilioall'interno di aree ztl (punti 1.a) e 3.1.1.);
b) ai medici di non presentare documenti contenenti legeneralita' e altre informazioni che identificano le persone visitate a domicilio, al fine di far valere il proprio diritto didifesa a sostegno di un ricorso avverso una contestazione di una violazione delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare nelle ztl, documenti che gli uffici territoriali di governo devono,pertanto, astenersi dal richiedere in attuazione delle presenti prescrizioni (punti 1.b)e 3.1.2.).
2. Dispone, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del codice, checopia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia- Ufficio pubblicazione leggi e decreti per la sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 giugno 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli