Garante per la protezione
    dei dati personali


TRATTAMENTI DI DATI SENSIBILI PRESSO I COMUNIEFFETTUATI NEL QUADRO DEL "SISTEMA DI PROTEZIONE DEI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI"

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

Nellariunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, deldott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e deldott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli,segretario generale;

Vistigli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materiadi protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vistala richiesta di parere presentata dall'Anci (Associazione nazionale comuniitaliani) in data 18 dicembre 2006 (prot. n. 75/SG/AR/PT) in tema ditrattamento dei dati sensibili non considerati nello schema tipo di regolamentoper i comuni, sul quale l'Autorit si era espressa positivamente il 21settembre 2005;

Vistala documentazione in atti;

Vistele osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatoreil dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO:

 

L'Associazionenazionale comuni italiani (Anci) ha chiesto il parere del Garante in ordine aduna scheda tipo concernente il trattamento, per il perseguimento di una specificafinalit di rilevante interesse pubblico, di taluni dati sensibili giconsiderati nello schema tipo di regolamento per il trattamento dei datisensibili e giudiziari per i comuni, sul quale l'Autorit si era espressapositivamente il 21 settembre 2005.

Nellanuova scheda sono state individuate determinate operazioni che non sono stateconsiderate nel predetto schema tipo di regolamento. In particolare, larichiesta di parere riguarda il trattamento di dati idonei a rivelare lo statodi salute (patologie attuali e pregresse, nonch terapie in corso), l'origineetnica e le convinzioni religiose per il perseguimento di finalit di rilevanteinteresse pubblico di natura socio-assistenziale, con particolare riferimentoagli interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi onon autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economicao domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto (art. 73, comma 1,lett. b), del Codice).

Conriferimento ai predetti tipi di dati sensibili, con la nuova scheda stataidentificata un'operazione di comunicazione al Ministero dell'interno (Serviziocentrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supportotecnico agli enti locali che prestano servizi di accoglienza-Dipartimento perle libert civili e l'immigrazione–Direzione centrale dei servizi civiliper l'immigrazione e l'asilo).

L'Ancimotiva l'identificazione di tale operazione di comunicazione in relazione aduna specifica finalit perseguita dai comuni che operano nell'ambito del"Sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati". Tali entihanno, infatti, da un lato attivato servizi speciali di accoglienza per irichiedenti asilo e dei rifugiati portatori di esigenze particolari (art. 8,comma 3, d.lg. 30 maggio 2005, n. 140); dall'altro, hanno ottenuto accessoalla ripartizione delle disponibilit del Fondo nazionale per le politiche e iservizi dell'asilo (art. 1-septies d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito inlegge, con modificazioni, dalla l. n. 28 febbraio 1990, n. 39).

OSSERVA:

 

Iltrattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute (patologie attuali epregresse, nonch terapie in corso), l'origine etnica e le convinzionireligiose, finalizzato all'espletamento di attivit di naturasocio-assistenziale, gi contemplato nella scheda n. 12 del citato schematipo di regolamento per i comuni. In tale scheda sono infatti indicati i tipidi dati e di operazioni per il perseguimento delle finalit di rilevanteinteresse pubblico riguardanti gli interventi, anche di rilievo sanitario, infavore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi iservizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamentoe trasporto (art. 73, comma 1, lett. b), del Codice).

Lamedesima scheda n. 12 prevede gi che i comuni possano raccogliere lecitamentei predetti dati personali su iniziativa degli interessati, ovvero in relazionea segnalazioni effettuate ai singoli enti locali dal "Serviziocentrale" del Ministero dell'interno istituito ai sensi dell'art.1-sexies, comma 4, del citato d.l. n. 416/1989. Il loro trattamento possibilein forma sia cartacea, sia informatizzata, con le operazioni ordinarie ditrattamento elencate nello schema tipo dell'Anci, nonch con le operazioni dicomunicazione nei confronti dell'Ausl competente per territorio.

Valutatele circostanze che sono state ora rappresentate, risulta lecito che i comuni,cos come gli altri enti locali che partecipano al "Sistema di protezionedei richiedenti asilo e rifugiati", al fine di espletare le attivitistituzionali previste nel quadro del predetto sistema, possano altrescomunicare informazioni personali, per via telematica, al "Serviziocentrale" del Ministero dell'interno, al fine di alimentare la banca didati di cui all'art. 1-sexies, comma 5, lett. a), del citato d.l. n. 416/1989.

Taleoperazione, avente ad oggetto i dati identificativi e sensibili sopraindividuati, potr essere effettuata, nei limiti della strettaindispensabilit, al solo fine di permettere al predetto "Serviziocentrale" di svolgere le attivit istituzionali ad esso attribuite dallalegge, in particolare di informazione, monitoraggio, coordinamento erazionalizzazione dei servizi di accoglienza prestati dagli enti locali sututto il territorio nazionale (anche attraverso eventuali riallocazioni degliinteressati in altri servizi di accoglienza locali), ai sensi dell'art.1-sexies, comma 4, del citato d.l. n. 416/1989.

Dettacomunicazione risulta lecita, sempre nei limiti della stretta indispensabilit,anche al fine di consentire la verifica, da parte del medesimo "Serviziocentrale", in ordine alla corretta gestione del contributo economicoerogato dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo ai sensidegli artt. 11 e ss. del d.m. 28 novembre 2005. In questo quadro risulta inparticolare necessario evitare casi di duplicazione degli interventisocio-assistenziali erogati alla medesima persona da diversi enti locali.

IlGarante esprime parere favorevole sulla nuova scheda tipo presentata dall'Ancia condizione che siano rispettate le predette indicazioni in ordine alleoperazioni di comunicazione, aventi ad oggetto solo i sopra individuati datisensibili, in relazione alla finalit di rilevante interesse pubblico di cuiall'art. 73, comma 1, lett. b), del Codice, indicazioni cui gli enti localiinteressati sono tenute a conformarsi qualora intendano provvedere nel sensosopraindicato.

Inogni caso, i dati personali utilizzati e le operazioni del trattamento compiutedevono risultare comunque indispensabili rispetto alla finalit perseguita neisingoli casi (art. 22, comma 3, del Codice).

Qualoraaltri enti locali, diversi dai comuni, ma facenti comunque parte del"Sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati", inrelazione alla specifica attivit svolta, intendano perseguire la finalit dirilevante interesse pubblico di cui all'art. 73, comma 1, lett. b), del Codice,nonch trattare i dati sensibili e compiere le operazioni oggetto del presenteprovvedimento, potranno adottare o integrare i propri atti regolamentari alfine di poter effettuare lecitamente tali trattamenti di dati senza doverchiedere singolarmente all'Autorit il parere ai sensi dell'art. 20, comma 2,del Codice, semprech il trattamento ipotizzato sia attinente e conforme alleindicazioni fornite con il presente parere.

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

 

1. aisensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 2 e 154, comma 1, lett. g), del Codiceesprime parere favorevole sulla scheda tipo presentata dall'Anci per iltrattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute (patologie attuali epregresse, nonch terapie in corso), l'origine etnica e le convinzionireligiose, da parte dei comuni che fanno parte del "Sistema di protezionedei richiedenti asilo e rifugiati", indispensabili per il perseguimentodelle finalit di rilevante interesse pubblico di cui all'art. 73, comma 1,lett. b) e nei limiti della comunicazione al "Servizio centrale" delMinistero dell'interno. Ci, a condizione che siano rispettate le indicazionifornite nel presente parere. In particolare, la comunicazione al predetto"Servizio centrale" potr avvenire, nei limiti della strettaindispensabilit, al solo fine di permettere ad esso di espletare le attivitistituzionali attribuite dalla legge, in particolare di informazione,monitoraggio, coordinamento e razionalizzazione dei servizi di accoglienzaprestati dagli enti locali su tutto il territorio nazionale (art. 1-sexies,comma 4, del citato d.l. n. 416/1989), nonch di verifica in ordine allacorretta gestione, da parte delle amministrazioni beneficiarie, del contributoeconomico erogato dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo(artt. 11 e ss. del d.m. 28 novembre 2005);

2. delibera altres che altri enti locali diversi dai comuni, ma facenticomunque parte del "Sistema di protezione dei richiedenti asilo erifugiati", che in relazione alla specifica attivit svolta intendanotrattare i sopra citati dati sensibili per la finalit di rilevante interesse pubblicooggetto del presente parere, possano adottare o integrare i propri attiregolamentari al fine di poter effettuare lecitamente tali trattamenti di datisenza dover chiedere singolarmente all'Autorit il parere ai sensi degli artt.20, comma 2 e 21, comma 2 del Codice, semprech il trattamento ipotizzato siaattinente e conforme alle indicazioni fornite con il presente parere.

Roma,28 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli