Garante per la protezione     dei dati personali
Nellariunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, deldott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, deldott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,segretario generale; VISTOil servizio andato in onda il 10 ottobre u.s. sulla rete televisiva Italia 1nel corso della trasmissione "Le Iene", relativo all'uso di sostanzestupefacenti tra i frequentatori di un locale notturno di Milano; RILEVATOche, per realizzare il servizio, sono state posizionate alcune piccole spugnenella toilette del locale che, una volta impregnate dell'urina di ignariinteressati, sono state sottoposte ad un test rivelatore dell'assunzione distupefacenti; rilevato che il servizio è stato realizzato riprendendo immaginidi persone di sesso maschile mediante una telecamera occultata nella toilettestessa; VISTOil provvedimento del 19 ottobre 2006 (in www.garanteprivacy.it, doc. web. n.1350853) con il quale il Garante ha ritenuto che tale attività ha comportatoun'illecita raccolta e un ulteriore trattamento illecito di dati personalianche sensibili, e ha pertanto disposto il blocco di ogni trattamento, inqualunque forma, di ogni dato di natura personale trattato nel caso in esame,consistente in informazioni e/o immagini e/o risultanze di test; CONSIDERATOche il blocco del trattamento è un provvedimento a carattere temporaneo che,soddisfatte le esigenze anche probatorie che ne avevano disposto l'adozione,deve essere seguito da un ulteriore provvedimento, che sulla base di un esamecompiuto del merito, disponga in modo stabile sulla liceità e correttezza deltrattamento (art. 4, comma 1, lett. o) del Codice in materia di protezione deidati personali approvato con decreto legislativo decreto legislativo 30giugno 2003, n. 196 ); RILEVATOche dopo il predetto provvedimento di blocco non sono emersi altri elementi dirilievo tali da comprovare la sussistenza dei requisiti di liceità ecorrettezza per pubblicare i dati in esame o, comunque, da modificare levalutazioni preliminari espresse in sede di blocco del trattamento; RITENUTOdi dover al contrario riaffermare che il trattamento documentato dal servizioha determinato una grave intrusione nella sfera privata delle personeinteressate identificabili nelle immagini raccolte, nonch una lesione dellaloro dignità personale; RITENUTOin particolare che, come già constatato nel citato provvedimento del 19ottobre 2006, il trattamento in questione ha violato principi del Codiceapplicabili a qualunque trattamento di dati personali, da chiunque effettuato,e che riguardano il dovere di trattare i dati secondo correttezza nei confrontidelle persone presso le quali gli stessi sono raccolti (art. 11, comma 1, lett.a) del Codice), per scopi espliciti e secondo un criterio di proporzionalitàrispetto ai fini perseguiti (art. 11, comma 1, lett. b) e d), del Codice);ritenuto, altresì, che il medesimo trattamento ha violato anche alcunispecifici obblighi sussistenti in capo a chi effettua trattamenti di datipersonali nell'esercizio dell'attività giornalistica, consistenti nel dovere direndere note la propria identità e le finalità della raccolta e di evitarel'uso di artifici (art. 2, comma 1, del codice di deontologia relativo altrattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica ); RILEVATOche tale violazione si è concretizzata già al momento della raccolta noninformata dei dati (e della detenzione di filmati e risultati di test relativia persone individuabili), a prescindere dalla circostanza che nellatrasmissione televisiva non sono state mandate in onda immagini di personeidentificabili, in quanto parzialmente oscurate; CONSIDERATOche i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante inmateria di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati (art.11, comma 2, del Codice ); CONSIDERATOche il Garante ha il compito di vietare anche d'ufficio il trattamento, intutto o in parte, se esso risulta illecito o non corretto (artt. 154, comma 1,lett. c) e d), 143, comma 1, lett. c) e 139, comma 5, del Codice); RITENUTO,quindi, di dover adottare un nuovo provvedimento nei confronti del titolare deltrattamento che resta identificato in RTI–Reti televisive italiane S.p.A.sulla base delle considerazioni espresse nel provvedimento di divieto adottatoin data odierna dal Garante nei confronti della stessa società e in un casoanalogo, considerazioni che si ritengono qui richiamate integralmente;ritenuto, pertanto, di dover disporre, di seguito al blocco disposto con ilcitato provvedimento del 19 ottobre 2006, il divieto di ogni trattamento -inqualunque forma e quindi anche tramite il sito web della trasmissione- di ognidato di natura personale trattato nel caso in esame, consistente ininformazioni e/o immagini e/o risultanze di test, con effetto immediato adecorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento; RILEVATOche, in caso di inosservanza del divieto disposto con il presenteprovvedimento, si renderà applicabile la sanzione penale di cui all'art. 170del Codice; RITENUTA,altresì, la necessità di disporre l'invio di copia del presente provvedimentoal competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine deigiornalisti, per le valutazioni di eventuale competenza; VISTAla documentazione in atti; VISTEle osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 delregolamento del Garante n. 1/2000; Relatoreil dott. Giuseppe Fortunato;
a) aisensi degli artt. 154, comma 1, lett. d), 143, comma 1, lett. c) e 139, comma5, del Codice in materia di protezione dei dati personali, dispone neiconfronti di RTI–Reti televisive italiane S.p.A., in qualità di titolaredel trattamento, il divieto del trattamento di dati personali effettuato, anchetramite il sito web della testata, nei termini previsti dal provvedimento diblocco del trattamento, adottato il 19 ottobre 2006 nei riguardi di talesocietà. Ciò, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione delpresente provvedimento; b) disponel'invio di copia del presente provvedimento al competente consiglio regionale eal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni dieventuale competenza. Roma,14 dicembre 2006
IL SEGRETARIO GENERALE |