Garante per la protezione     dei dati personali
Nellariunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, deldott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, deldott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,segretario generale; VISTEle notizie di stampa, diffuse il 9 e 10 ottobre u.s., dalle quali si appresoche, per predisporre un servizio per la trasmissione televisiva di Italia 1,"Le Iene", erano stati raccolti alcuni giorni prima, nei luoghiantistanti il Parlamento, campioni biologici di circa cinquanta parlamentariutilizzati per effettuare un test volto a rilevare l'eventuale uso recente disostanze stupefacenti; CONSTATATOquanto emerso dalle predette notizie e, cio, che non sarebbero stati fornitiagli interessati informazioni circa l'identit del titolare del trattamento eriguardo alle finalit del trattamento di dati anche sensibili; visto che stato utilizzato il duplice artificio di chiedere un'intervista per una nonmeglio individuata tv satellitare e di far intervenire una finta truccatrice,la quale, simulando un intervento per asciugare la fronte dei parlamentari"intervistati", ha raccolto campioni di sudore su tamponi utilizzatipoi per effettuare il predetto test in base alla tecnica del drug-wipe; VISTOil provvedimento del 10 ottobre 2006 (in www.garanteprivacy.it, doc. web.n. 1345622), con il quale il Garante ha constatato che tale attivit hacomportato un'illecita raccolta e un ulteriore trattamento illecito di datipersonali anche di natura sanitaria -e, quindi, sensibile- relativi a personeidentificate o identificabili; CONSIDERATOche il blocco del trattamento un provvedimento a carattere temporaneo che,soddisfatte le esigenze anche probatorie che ne avevano disposto l'adozione,deve essere seguito da un ulteriore provvedimento che, sulla base di un esamecompiuto del merito, disponga in modo stabile sulla liceit e correttezza deltrattamento (art. 4, comma 1, lett. o) del Codice in materia di protezione deidati personali approvato con decreto legislativo decreto legislativo 30giugno 2003, n. 196); RILEVATOche dopo il predetto provvedimento di blocco non sono emersi altri elementi dirilievo tali da comprovare la sussistenza dei requisiti di liceit ecorrettezza per pubblicare i dati in esame o, comunque, da modificare levalutazioni preliminari espresse in sede di blocco del trattamento; RITENUTOche, come gi constatato nel citato provvedimento del 10 ottobre 2006, iltrattamento in questione ha violato principi del Codice applicabili a qualunquetrattamento di dati personali, da chiunque effettuato, e che riguardano il doveredi trattare i dati secondo correttezza nei confronti delle persone presso lequali gli stessi sono raccolti (art. 11, comma 1, lett. a) del Codice), perscopi espliciti e secondo un criterio di proporzionalit rispetto ai finiperseguiti (art. 11, comma 1, lett. b) e d), del Codice); ritenuto, altres,che il medesimo trattamento ha violato alcuni specifici obblighi sussistenti incapo a chi effettua trattamenti di dati personali nell'esercizio dell'attivitgiornalistica, consistenti nel dovere di rendere note la propria identit e lefinalit della raccolta e di evitare l'uso di artifici (art. 2, comma 1, delcodice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'eserciziodell'attivit giornalistica); RILEVATOche tale violazione si concretizzata gi al momento della raccolta noninformata dei dati (e della detenzione di filmati e risultati di test relativia persone individuabili), a prescindere da una loro diffusione, sebbene icuratori della trasmissione abbiano ipotizzato alcune cautele (alterazionedella voce e mascheramento del volto degli interessati); CONSIDERATOche i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante inmateria di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati (art.11, comma 2, del Codice); CONSIDERATOche il Garante ha il compito di vietare anche d'ufficio il trattamento, intutto o in parte, se esso risulta illecito o non corretto (artt. 154, comma 1,lett. d), 143, comma 1, lett. c ) e 139, comma 5, del Codice); RITENUTOche il titolare del trattamento in questione resta individuato inRTI–Reti televisive italiane S.p.A., considerato quanto gi osservato nelprovvedimento di blocco e rilevato che non stato successivamente fornitoalcun elemento oggettivamente rilevabile che comprovi la diversa conclusionesostenuta in proposito dalla societ nella nota inviata al Garante il 13ottobre 2006 e dell'impugnazione presentata dalla medesima societ il 17ottobre 2006, ai sensi dell'art. 152 del Codice, dinanzi al Tribunale di Roma; RITENUTO,pertanto, di dover disporre, nei confronti di tale titolare del trattamento edi seguito al blocco disposto con il citato provvedimento del 10 ottobre 2006,il divieto di ogni trattamento -in qualunque forma e quindi anche tramite ilsito web della trasmissione- di ogni dato di natura personale trattato nel casoin esame, consistente in informazioni e/o immagini e/o risultanze di test, coneffetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presenteprovvedimento; RILEVATOche, in caso di inosservanza del divieto disposto con il presenteprovvedimento, si render applicabile la sanzione penale di cuiall'art. 170 del Codice; RITENUTA,altres, la necessit di disporre l'invio di copia del presente provvedimento,al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine deigiornalisti, per le valutazioni di eventuale competenza; VISTAla documentazione in atti; VISTEle osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 delregolamento del Garante n. 1/2000; Relatoreil dott. Mauro Paissan;
a) aisensi degli artt. 154, comma 1, lett. d), 143, comma 1, lett. c) e 139, comma5, del Codice in materia di protezione dei dati personali, dispone neiconfronti di RTI–Reti televisive italiane S.p.A., in qualit di titolaredel trattamento, il divieto del trattamento di dati personali effettuato, anchetramite il sito web della testata, nei termini previsti dal provvedimentodi blocco del trattamento, adottato il 10 ottobre 2006 nei riguardi ditale societ. Ci, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezionedel presente provvedimento; b) disponel'invio di copia del presente provvedimento al competente consiglio regionale eal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni dieventuale competenza. Roma,14 dicembre 2006
IL SEGRETARIO GENERALE |