Garante per la protezione     dei dati personali
NELLAriunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, deldott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e deldott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,segretario generale; VISTAl'edizione de "La Repubblica" del 23 ottobre 2005 nella quale, amargine di alcuni articoli relativi all'omicidio del vice presidente delConsiglio regionale della Calabria, Francesco Fortugno, venivano riprodotteparti documentali contenenti dati personali relativi al traffico di utenzetelefoniche (compresi alcuni dati accessori) e inerenti ai loro intestatari,dati che sarebbero stati riportati in una consulenza tecnica dispostanell'ambito di un'indagine giudiziaria; VISTOil provvedimento del 23 ottobre 2005 (in www.garanteprivacy.it, doc. webn. 1182177) con il quale il Garante ha rilevato che la riproduzione ditali documenti ha comportato la diffusione di vari e delicati dati di caratterepersonale, oggetto di particolare tutela nell'ordinamento e relativi a soggettiidentificati o identificabili, e che tale diffusione non era giustificata allaluce del principio di "essenzialit dell'informazione riguardo a fatti diinteresse pubblico"; ci, avuto anche riguardo alla possibilepubblicazione di dati personali relativi a soggetti estranei a fatti criminosi; RILEVATOche con il medesimo provvedimento stato disposto in via d'urgenza il bloccodel trattamento, limitatamente alla riproduzione dei predetti dati personaliquali figuranti nei documenti pubblicati; CONSIDERATOche il blocco del trattamento un provvedimento a carattere temporaneo che,soddisfatte le esigenze anche probatorie che ne avevano imposto l'adozione,deve essere seguito da un ulteriore provvedimento, che sulla base di un esamecompiuto del merito, disponga in modo stabile sulla liceit e correttezza deltrattamento (art. 4, comma 1, lett. o) del Codice in materia di protezione deidati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196); RILEVATOche dopo il predetto provvedimento di blocco il titolare del trattamento non haformulato deduzioni o prodotto documenti a proprio sostegno e che non sonoemersi altri elementi di rilievo tali da comprovare la sussistenza deirequisiti di liceit e correttezza per pubblicare i dati in esame o, comunque,da modificare le valutazioni preliminari espresse in sede di blocco deltrattamento; RILEVATO,pertanto, che la predetta diffusione di dati personali non risultata conformealle disposizioni del Codice applicabili all'attivit giornalistica (art. 137,comma 3, del Codice e artt. 5 e 6 dell'allegato codice di deontologia relativoal trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attivit giornalistica); CONSIDERATOche i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante inmateria di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati (art.11, comma 2, del Codice); CONSIDERATOche il Garante ha il compito di vietare anche d'ufficio il trattamento, intutto o in parte, se esso risulta illecito o non corretto (artt. 154, comma 1,lett. d), 143, comma 1, lett. c ) e 139, comma 5, del Codice); RITENUTOpertanto di dover disporre, nei confronti del Gruppo editoriale l'EspressoS.p.A, in qualit di titolare del trattamento, di seguito al blocco dispostocon il citato provvedimento del 23 ottobre 2005, il divieto del trattamentomedesimo–anche tramite il sito web della testata-limitatamente allariproduzione dei predetti dati personali quali figurano nei documentipubblicati; ci, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione delpresente provvedimento; RILEVATOche in caso di inosservanza del medesimo si render applicabile la sanzione dicui all'art. 170 del Codice; RITENUTA,altres, la necessit di disporre l'invio di copia del presente provvedimentoal competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine deigiornalisti, per le valutazioni di competenza; VISTAla documentazione in atti; VISTEle osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 delregolamento del Garante n. 1/2000; Relatoreil prof. Francesco Pizzetti;
a)ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. d), 143, comma 1, lett. c ) e 139,comma 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali dispone neiconfronti del Gruppo editoriale l'Espresso S.p.A, in qualit di titolare deltrattamento, il divieto del trattamento di dati personali effettuato, anchetramite il sito web della testata, nei termini previsti dal provvedimento diblocco adottato il 23 ottobre 2005 nei riguardi di tale societ. Ci, coneffetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento; b)dispone l'invio di copia del presente provvedimento al competente consiglioregionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per levalutazioni di competenza. Roma,14 dicembre 2006
IL SEGRETARIO GENERALE |