Garante per la protezione
    dei dati personali


TRATTAMENTI DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI PRESSO IL COMUNE DI ROMA PER LA VERIFICA DELLA LEGITTIMITÀ, DEL BUON ANDAMENTO E DELL'IMPARZIALITÀ DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

Nellariunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, deldott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e deldott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli,segretario generale;

Vistigli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g ), e 5, del Codice in materiadi protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vistala richiesta di parere presentata dal Comune di Roma in data 18 aprile 2006(prot. 10495) in tema di trattamento dei dati sensibili e giudiziari nonconsiderati nello schema tipo di regolamento predisposto dall'Anci per icomuni, sul quale l'Autorità si era espressa positivamente il 21 settembre2005;

Vistala documentazione in atti;

Vistele osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatoreil dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO:

 

IlComune di Roma ha chiesto il parere del Garante in ordine alla necessità ditrattare taluni dati sensibili e giudiziari per il perseguimento di unafinalità di rilevante interesse pubblico non considerata nello schema tipo diregolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari predispostodall'Anci per i comuni, sul quale l'Autorità si era espressa positivamente il21 settembre 2005.

Inparticolare, la richiesta di parere riguarda il trattamento dei dati sensibilie giudiziari per il perseguimento della finalità di rilevante interessepubblico concernente la verifica della legittimità, del buon andamento,dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza didetta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficaciaper le quali sono, comunque, attribuite dalla legge ai soggetti pubbliciunzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti(art. 67, comma 1, lett. a), del Codice ).

IlComune ha rappresentato la necessità di trattare dati sensibili e giudiziarianche nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legge, conparticolare riferimento ai compiti di collaborazione e funzioni di assistenzagiuridico-amministrativa nei confronti dei propri organi in ordine allaconformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed airegolamenti (art. 97 d.lg. 18 agosto 2000, n. 267 ).

IlComune ha altresì identificato taluni dati sensibili e giudiziari, nonchéoperazioni su di essi eseguibili, per il perseguimento della suddetta finalitàdi rilevante interesse pubblico.

OSSERVA:

 

Iltrattamento di dati sensibili e giudiziari finalizzato all'espletamento diattività di controllo e ispettive è già contemplato nella scheda n. 33 delcitato schema tipo di regolamento per i comuni. In tale scheda sono indicati itipi di dati e di operazioni per il perseguimento di determinate finalità, trale quali figurano quelle riguardanti l'accertamento, nei limiti delle finalitàistituzionali, con riferimento ai dati personali relativi ad esposti epetizioni, ovvero ad atti di controllo e sindacato ispettivo (art. 67, comma 1,lett. b) ).

Valutatele circostanze che sono state rappresentate risulta lecito che il Comune diRoma possa trattare dati sensibili e giudiziari anche al fine di verificare lalegittimità, il buon andamento, l'imparzialità dell'attività amministrativa,nonché la rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità,economicità, efficienza ed efficacia per le quali siano, comunque, attribuitedalla legge al comune funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive neiconfronti di altri soggetti (art. 67, comma 1, lett. a), del Codice ).

Risultaaltresì lecito che il Comune di Roma possa trattare i soli dati idonei arivelare l'origine etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, politiche,sindacali o di altro genere, lo stato di salute sia dell'interessato, sia deifamiliari del dipendente, nonché dati di carattere giudiziario.

Sutali dati di carattere personale potranno essere inoltre eseguite unicamente leoperazioni ordinarie di trattamento elencate nello schema tipo dell'Anci,nonché eventuali operazioni di comunicazione nei limiti previsti dalla legge.

IlGarante esprime parere favorevole alla richiesta di parere del Comune di Roma acondizione che siano rispettate le predette indicazioni in ordine ai tipi didati trattabili e di operazioni eseguibili in relazione alla finalità di rilevanteinteresse pubblico di cui all'art. 67, comma 1, lett. a), del Codice,indicazioni cui l'amministrazione richiedente è tenuta a conformarsi qualoraintenda provvedere nel senso sopraindicato.

Inogni caso, i dati personali utilizzati e le operazioni del trattamento compiutedevono risultare comunque indispensabili rispetto alla finalità perseguita neisingoli casi (art. 22, comma 3, del Codice ).

Qualoraaltri enti locali, in relazione alla specifica attività svolta, intendanoperseguire la finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'art. 67,comma 1, lett. a), del Codice, nonché trattare i dati sensibili o giudiziarioggetto del presente provvedimento, essi potranno adottare o integrare i propriatti regolamentari al fine di poter effettuare lecitamente tali trattamenti didati senza dover chiedere singolarmente all'Autorità il parere ai sensidell'art. 20, comma 2, del Codice, sempreché il trattamento ipotizzato siaattinente e conforme alle indicazioni fornite con il presente parere.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

 

a) aisensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 2 e 154, comma 1, lett. g), delCodice, esprime parere favorevole sul trattamento indicato dal Comune di Roma,nei limiti delle tipologie di dati sensibili e giudiziari identificati, nonchédelle operazioni eseguibili, indispensabili per il perseguimento della finalitàdi rilevante interesse pubblico di cui all'art. 67, comma 1, lett. a ), acondizione che siano rispettate le indicazioni fornite nel presente parere;

b) deliberaaltresì che gli altri enti locali, che in relazione alla specifica attivitàsvolta intendano trattare i dati sensibili o giudiziari per la finalità dirilevante interesse pubblico oggetto del presente provvedimento, potrannoadottare o integrare i propri atti regolamentari al fine di poter effettuarelecitamente tali trattamenti di dati senza dover chiedere singolarmenteall'Autorità il parere ai sensi degli artt. 20, comma 2 e 21, comma 2 delCodice, sempreché il trattamento ipotizzato sia attinente e conforme alle indicazionifornite con il presente parere.

Roma,7 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli