Garante per la protezione
    dei dati personali

PROCREAZIONE ASSISTITA: DATI ANONIMI DELLE COPPIE NELREGISTRO NAZIONALE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del prof. FrancescoPizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott.Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,segretario generale;

Vistala richiesta di parere dell’Istituto superiore disanità;

Visto l'articolo 154, comma 1, lett. G), del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196);

Vistila legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante “Norme in materia di procreazionemedicalmente assistita” e il decreto del Ministro della salute7 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3dicembre 2005;

Vistala documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dalsegretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garanten. 1/2000;

Relatoreil dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

L’Istitutosuperiore di sanità ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema diprovvedimento da adottare per l’attuazione del registro nazionale dellestrutture autorizzate ad applicare le tecniche di procreazione medicalmenteassistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito delle tecniche medesime,previsto dall’articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 ed istituito conil decreto del Ministro della salute 7 ottobre 2005.

Contale provvedimento dovrebbero essere disciplinate “le modalitàdi raccolta e di conservazione dei dati inseriti nel registro, l’individuazionedei soggetti cui è consentito l’accesso alle informazioni e le relativemodalità”.

L’art.1 del citato decreto 7 ottobre 2005 –in ordine alquale il Garante ha espresso il previsto parere- stabilisce che la finalità delregistro è quella di censire le strutture operanti sul territorio nazionale econsentire la trasparenza e pubblicità delle tecniche di procreazione assistitae dei risultati conseguiti, mediante la raccolta di dati identificativi dellestrutture autorizzate (art. 1, comma 5, lett. A), d.m.)e di dati anonimi, anche aggregati, relativi agli interessati, elencati inallegato al decreto stesso (art. 1, comma 5, lett. C), d.m.).

Inparticolare, il decreto prevede che possano essere raccolti, comunicati o diffusi dati relativi alle coppie che accedono alle predettetecniche, agli embrioni e ai nati, purché si tratti di dati anonimi, raccoltianche in forma aggregata, ed eventuali altri dati raccolti in via sperimentale,ma anch’essi solo anonimi (settimo ed ottavo periodo del preambolo, art. 1,commi 3 e 5, lett. C), e all. 2, d.m.).

Ilmedesimo decreto 7 ottobre 2005 prevede, inoltre, che possano essere raccoltenel registro circoscritte informazioni individuali, relative a soggettiidentificati o identificabili, e in particolare i dati relativialle strutture autorizzate all’applicazione delle predette tecniche, adeterminate unità di personale operante presso di esse, necessari al lorocensimento, e alle relative autorizzazioni di legge, il cui rilascio èobbligatorio (allegato 1 d.m.)

OSSERVA

Ilprovvedimento in esame prevede che l’Istituto superiore di sanità, perrealizzare il predetto registro, dovrebbe raccogliere datisecondo due distinte modalità:

a) unaprima modalità, secondo variabili quantitative, con laquale verrebbero richiesti alle strutture i dati aggregati individuati negliallegati 1 e 2 del decreto 7 ottobre 2005: tali dati verrebbero inseriti direttamentedalle strutture autorizzate sul sito Internet dell’Istituto in apposite areeriservate, una volta l’anno;

b) unaseconda modalità, che comporterebbe la raccolta didati specifici riguardanti informazioni su ciascun trattamento o ciclo diprocreazione medicalmente assistita effettuato dalle coppie afferenti ad ognistruttura autorizzata. Le informazioni specifiche raccolte –elencatein un apposito allegato dello schema di provvedimento- riguarderebbero lepazienti trattate in un intero anno, le tecniche applicate in ogni ciclo, iprotocolli terapeutici adottati, la storia riproduttiva e le patologie dientrambi i componenti della coppia.

Taleseconda modalità di raccolta di dati da inserire nelregistro –dati individuali e diversi da quelli indicati in allegato al decreto7 ottobre 2005 cui il provvedimento dell’Istituto superiore di sanità intendedare attuazione- non è supportata da un’idonea base normativa e, inparticolare, non trova riscontro nel predetto decreto ministeriale. Quest’ultimo, come già evidenziato, consente solo laraccolta di dati anonimi anche in forma aggregata, relativi all’utilizzo delletecniche di procreazione assistita, nonchè dicircoscritti dati individuali relativi, in particolare, solo al personale dellestrutture e non anche alle coppie che ricorrono alle medesime tecniche.

Pertanto,l’ambito di applicazione dello schema di provvedimentodeve essere circoscritto all’utilizzo dei soli dati indicati negliallegati 1 e 2 del decreto 7 ottobre 2005,individuando specifiche modalità di raccolta e di conservazione dei dati nelregistro.

IlGarante esprime, quindi, parere favorevole sullo schema di provvedimento acondizione che il medesimo provvedimento si riferiscaal trattamento dei soli dati indicati negli allegati 1 e 2 del decreto delMinistro della salute 7 ottobre 2005.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

esprimeparere favorevole sullo schema di provvedimento a condizione che esso siriferisca al trattamento dei soli dati indicati negli allegati 1 e 2 deldecreto del Ministro della salute 7 ottobre 2005.

Roma,26 luglio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli