Garante per la protezione
    dei dati personali

Provvedimento del 15luglio 2006

Nella riunione odierna,in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. GiuseppeChiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

RILEVATO che ilsettimanale Chi edito da arnoldo Mondadori editore S.p.a., nel numeroappena pubblicato (n. 28 del 19 luglio 2006), ha diffuso un serviziogiornalistico in "esclusiva mondiale" (p. 8-16) dedicatoall'incidente automobilistico del 31 agosto 1997 a seguito del quale hannoperso la vita la principessa Diana Spencer e il suo compagno Dodi al Fayed,incidente che ha suscitato enorme clamore nell'opinione pubblica a livellointernazionale in ragione della sua dinamica e della notorietà dei personaggicoinvolti;

RILEVATO che nelservizio, oltre a fotografie che ritraggono la principessa Spencer anche nelmomento in cui giungono i primi soccorsi, e ad analitiche dichiarazioni chesarebbero state rilasciate dal giornalista Jean-Michel Caredec'h che recano undettaglio relativo alla sfera sessuale di una delle vittime, comunque indicatoper commentare la dinamica dell'incidente, sono stati riprodotti diversi datipersonali concernenti i risultati dell'esame connesso all'autopsia (pag. 12 e13 del predetto numero del settimanale);

RITENUTO che ladiffusione di tali dati è stata effettuata riproducendo anche documentisanitari recanti dettagli clinici, supportati da un annesso "bozzettoprestampato su cui il medico legale ha indicato le ferite rilevate sul corpo diLady D.", nel quadro di un servizio che si caratterizza, nei termini predetti, per unaccanimento informativo su un fatto risalente al 1997, con particolari ancheimpressionanti;

RILEVaTO che la predettadiffusione è manifestamente lesiva della dignità dell'interessata eingiustificata sul piano dell'essenzialita dell'informazione sul fatto dicronaca;

RILEVATO che lapubblicazione dei predetti dati personali di carattere sanitario è infattiillecita ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali edelle disposizioni del codice di deontologia per l'attivita giornalistica,applicabili anche ai dati personali riguardanti persone decedute (art. 137,comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali; artt. 5, 6, 8,10 e 11 del predetto codice di deontologia);

CONSIDERATO che ilGarante ha il compito di vietare anche d'ufficio il trattamento, in tutto o inparte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risultaillecito o non corretto o quando, in considerazione della natura dei dati o,comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso puòdeterminare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevanteper uno o più interessati (artt. 9, comma 3, 139, comma 5, 154, comma 1,lett. c) e d) e 143, comma 1, lett. c) del Codice;

RITENUTA pertanto lanecessità di disporre nei confronti di arnoldo Mondadori editore S.p.a., inqualità di titolare del trattamento e ai sensi delle predette disposizioni, ildivieto di diffondere ulteriormente tutti i predetti dati personali dicarattere sanitario pubblicati alle pagine 12 e 13 del servizio riportato sulnumero 28 del 19 luglio 2006 del settimanale "Chi", con effettoimmediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RILEVATO che in caso diinosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento si renderàapplicabile la sanzione penale di cui all'art. 170 del Codice (reclusioneda tre mesi a due anni);

RITENUTA altresí lanecessità di disporre l'invio di copia del presente provvedimento al competenteconsiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, perle valutazioni di competenza;

VISTA la documentazionein atti;

VISTE le osservazioniformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

Relatore il prof.Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO, ILGARANTE:

 

a) dispone nei confrontidi arnoldo Mondadori editore S.p.a., in qualità di titolare del trattamento, aisensi degli artt. 154, comma 1, lett. c) e d), 143, comma 1, lett.  c e 139, comma 5,del Codice in materia di protezione dei dati personali, il divieto didiffondere i dati personali di carattere sanitario relativi alla principessaDiana Spencer pubblicati alle pagine 12 e 13 del numero 28 del 19 luglio 2006del settimanale "Chi", con effetto immediato a decorrere dalla datadi ricezione del presente provvedimento;

b) dispone l'invio dicopia del presente provvedimento al competente consiglio regionale e alConsiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni dicompetenza.

Roma, 15 luglio 2006

Il presidente: Pizzetti

Il relatore: Chiaravalloti

Il segretario generale: Buttarelli