Garante per la protezione     dei dati personali Trattamento dei datisensibili e giudiziari presso la Presidenza del Consiglio dei ministri Provvedimentodel 18 maggio 2006 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti,e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visto il Codice in materia di protezionedei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Vista la richiesta di parere sullo schemadi regolamento, presentata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data27 aprile 2006 (prot. Di.C.A./4194/2/4.5.2.1); Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficio,formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante, n. 1/2000; Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti; PREMESSO: La Presidenza del Consiglio dei ministriha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento per itrattamenti dei dati sensibili e giudiziari da essa effettuati. La Presidenza, al pari degli altrisoggetti pubblici, pu trattare i dati sensibili e giudiziari solo in base adun'espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati,le operazioni eseguibili e le finalit di rilevante interesse pubblicoperseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti aspecificare unicamente la finalit di rilevante interesse pubblico necessarioche, con un atto di natura regolamentare, siano identificati e resi pubblici itipi di dati sensibili o giudiziari, nonch le operazioni eseguibili inrelazione alle finalit perseguite nei singoli casi. A tale scopo, la Presidenza quinditenuta ad adottare un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dalGarante. In questa prospettiva il predetto schema identifica i tipi di dati chela Presidenza intende trattare, con le operazioni individuate in relazione allespecifiche finalit perseguite nei singoli casi (art. 20, comma 2, del Codice). OSSERVA: 1. Verifica della legittimit, delbuon andamento, dell'imparzialit dell'attivit amministrativa (allegato n. 5) Conriferimento all'allegato n. 5, nella descrizione sintetica del trattamento necessario precisare che i dati giudiziari trattati per svolgere compiti diprotezione civile sono utilizzati solo al fine di verificare i requisitirichiesti per le associazioni di volontariato. Valuti, inoltre, la Presidenzase sia opportuno integrare la descrizione con riferimento all'eventualit chevengano trattate anche informazioni attinenti allo stato di salutenell'espletamento delle attivit di prevenzione e soccorso in relazione adeventi calamitosi. Qualora la valutazione abbia esito positivo, e ladescrizione sia integrata, non vi sar bisogno di sottoporre nuovamente loschema di regolamento all'esame del Garante. 2. Gestione degli interventi in ambitosociale, di pari opportunit e tutela dei soggetti vittima di discriminazione(allegato n. 6) Valuti, parimenti, la Presidenza se l'individuazione deitipi di dati trattati debba essere integrata con l'indicazione delleinformazioni di carattere giudiziario utilizzate nell'ambito della gestione delregistro delle associazioni e degli enti che svolgono attivit nell'ambitodella lotta alle discriminazioni e della promozione della parit di trattamento(art. 6, d.lg. 9 luglio 2003 n. 215), ci, in riferimento solo all'accertamentodei requisiti che devono possedere i rappresentanti legali delle medesimeassociazioni ai fini dell'iscrizione nel registro. 3. Attivit istruttoria di autorizzazionedi vigilanza sugli enti autorizzati a svolgere procedure di adozioneinternazionale di minori (allegato n. 14) Con riferimento all'allegato n.14, si evidenzia la necessit di coordinarlo con il d.P.R. 1 dicembre 1999, n.492, il quale reca gi la specificazione dei tipi di dati trattabili e leoperazioni eseguibili da parte della Commissione per le adozioni internazionaliin attuazione della normativa in materia (art. 2, commi 7 e 8). Le operazioni di comunicazione devonoessere, inoltre, individuate in modo pi specifico, evidenziando sia le finalitperseguite, sia le specifiche basi normative eventualmente esistenti. Ci, dopoaver verificato l'indispensabilit delle comunicazioni di dati personalisensibili e giudiziari effettuate nei confronti degli enti locali per losvolgimento dei loro compiti istituzionali inerenti ai servizisocio-assistenziali, in quanto l'attivazione di tali servizi compete piuttostoad altri soggetti che intervengono nella procedura di adozione internazionale,quali il tribunale per i minorenni o gli enti autorizzati (v. art. 29-bis ss.l. 4 maggio 1983, n. 184). Nella descrizione sintetica deltrattamento occorre inoltre delimitare rigorosamente il trattamento dei datirelativi alla vita sessuale degli aspiranti genitori, specificando che taliinformazioni possono venire in evidenza, in relazione al tipo di trattamento oal contesto in cui questo viene effettuato, al fine esclusivo di accertareeventuali situazioni familiari che potrebbero comportare pregiudizio per ilminore. altres necessario comprovarel'indispensabilit dell'utilizzo di dati giudiziari per perseguire le attivitconnesse all'applicazione della normativa in materia di adozioneinternazionale, specificando, nella sintetica descrizione, che taliinformazioni sono oggetto di trattamento nell'ambito della verifica deirequisiti relativi al possesso di idonee qualit morali delle persone chedirigono e compongono gli enti autorizzati (art. 39, comma 1, lett. c) dellalegge 4 maggio 1983, n. 184). 4. Conclusioni La Presidenza delConsiglio dei ministri invitata a conformare lo schema di regolamentoalle indicazioni sopra formulate, tenendo presente che il trattamento dei datisensibili e giudiziari non potr essere effettuato in difformit dalleindicazioni medesime. TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: ai sensi dell'art. 154, comma 1,lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di regolamentopredisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a condizione che sianorispettate le indicazioni fornite nei punti da 1 a 4, riguardanti: la precisazione nella descrizionesintetica del trattamento, in ordine alle informazioni trattate per losvolgimento dei compiti di protezione civile (allegato n. 5);
la possibilit di estenderel'utilizzo dei dati giudiziari con riferimento alla gestione del registro delleassociazioni e degli enti che svolgono attivit di lotta alle discriminazioni edi promozione della parit di trattamento (allegato n. 6);
il coordinamento con ledisposizioni previgenti dell'individuazione dei tipi di dati trattabili e delleoperazioni eseguibili in applicazione della normativa in materia di adozioneinternazionale; la specificazione, in relazione alle operazioni dicomunicazione, delle finalit perseguite e delle basi normative eventualmenteesistenti, previa verifica relativa all'indispensabilit delle comunicazionieffettuate nei confronti degli enti locali; la delimitazione dell'utilizzo deidati giudiziari ed attinenti alla vita sessuale degli aspiranti genitori(allegato n. 14). Roma, 18 maggio 2006
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