Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento Registro delle deliberazioni IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTI gli articoli 157 e 158 del Codice (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTI gli artt. 2, comma 1, lettere a) e c), 6, 7 e 8 del regolamento del Garante n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante; VISTO il nuovo protocollo di intesa con la Guardia di finanza dell'11 novembre 2005; VISTE le deliberazioni del Garante n. 13 e 14 del 30 giugno 2005; RITENUTA l'opportunità, anche al fine di stabilire le priorità in relazione alle risorse disponibili, di individuare nuovamente principi e criteri che devono informare, con cadenza periodica, l'attività ispettiva di iniziativa, intendendo per tale l'accertamento in loco curato dal personale dell'Ufficio o delegato alla Guardia di finanza nei luoghi dove si effettuano i trattamenti di dati o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo nei confronti di soggetti non necessariamente individuati sulla base di segnalazioni, reclami o ricorsi; RITENUTA l'opportunità di dare pubblicità alle scelte operate; VISTA la documentazione in atti e, in particolare, la relazione del dirigente del Dipartimento attività ispettive e sanzioni del 9 gennaio 2005; TENUTO CONTO dei procedimenti ispettivi e sanzionatori in corso al momento dell'adozione della presente deliberazione; VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; DELIBERA: limitatamente al periodo gennaio-giugno 2006, l'attività ispettiva di iniziativa curata dall'Ufficio del Garante, anche per mezzo della Guardia di finanza, è indirizzata: a) ad accertamenti in riferimento a profili di interesse generale per categorie di interessati nell'ambito di: * fornitura di beni e servizi attraverso le varie forme di vendita a distanza previste dalla legge; * trattamenti di dati personali tramite siti web; * trattamenti di dati personali effettuati da società farmaceutiche e strutture sanitarie, in relazione alla somministrazione di armaci e prestazioni sanitarie e alla sponsorizzazione di attività di cura o di ricerca, con particolare riguardo all'informativa agli interessati e al consenso eventualmente necessario; * gestione di dati personali da parte di banche o finanziarie, relativi alle segnalazioni nelle centrali rischi. b) ad altre verifiche di iniziativa concernenti, in particolare, l'adempimento dell'obbligo di notificazione nei confronti di soggetti, pubblici e privati, individuati mediante raffronto con il registro generale dei trattamenti; c) a controlli sulla liceità e correttezza dei trattamenti di dati personali con particolare riferimento al rispetto dell'obbligo di informativa, nei confronti di soggetti, pubblici o privati, appartenenti a categorie omogenee. Resta fermo che l'Ufficio potrà svolgere ulteriori attività istruttorie di carattere ispettivo in ordine a segnalazioni e reclami (artt. 141, 142 e 143 del Codice), nonché a ricorsi (art. 145 del Codice), con particolare riguardo a quelle riguardanti violazioni di maggiore gravità. L'Ufficio informerà il Collegio sull'individuazione dei soggetti di cui ai punti a), b) e c) e riferirà, con cadenza almeno quindicinale, sull'andamento delle attività ispettive e delle attività istruttorie a carattere ispettivo, a qualunque titolo compiute. Roma, 12 gennaio 2006 Il presidente: Pizzetti Il relatore: Pizzetti Il segretario generale: Buttarelli |