Garante per la protezione
    dei dati personali


PROCREAZIONE ASSISTITA:SOLO DATI ANONIMI NEL REGISTRO NAZIONALE DELLE STRUTTURE SANITARIE

 

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente,del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott.Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministrodella salute;

Vista la normativa internazionale ecomunitaria in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, ladirettiva n. 95/46/CE del 24 ottobre 1995;

Visto l'articolo 154, commi 4 e 5, delCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196);

Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40,recante "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita";

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il Ministro della salute ha chiesto ilparere del Garante in ordine ad uno schema di decreto recante l'istituzione delregistro nazionale delle strutture autorizzate ad applicare le tecniche diprocreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati aseguito delle tecniche medesime, da adottare in attuazione dell'articolo 11della legge 19 febbraio 2004, n. 40.

Il parere tiene conto degli elementi divalutazione forniti dal Ministero della salute a seguito dei quali, il 20 lugliou.s., stato sottoposto per l'esame un nuovo schema di decreto.

OSSERVA:

Lo schema attua la legge n. 40/2004 nellaparte in cui istituisce il registro nazionale delle strutture autorizzateall'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degliembrioni formati e dei nati (art. 11, comma 1, l. n. 40/2004).

Responsabile dell'attuazione e delfunzionamento del registro sar l'Istituto superiore di sanit, indicatoespressamente nello schema quale titolare del trattamento dei dati personaliche vi saranno registrati (artt. 1, comma 2, e 3, comma 1, delloschema).

Per quanto riguarda dati personalirelativi a soggetti identificati o identificabili, lo schema prevede che nelregistro siano registrati solo dati personali relativi alle struttureautorizzate all'applicazione delle predette tecniche, necessari al lorocensimento, e quelli concernenti le relative autorizzazioni di legge, il cuiconferimento obbligatorio.

Al riguardo, non vi sono rilievi di fondoda formulare (artt. 18 e 19 del Codice; art. 11, comma 1, l.n. 40/2004; art. 1, commi 3 e 5, lett. a) e b), dello schema). E', peraltro, necessario specificare nell'allegatotecnico che il riferimento al personale operante presso le strutture ("personalemedico", "personale laboratorio di biologia", "medicoanestesista", "infermieristico", "amministrativo") attiene solo al dato numerico, non dovendo essereindicati in questa sede anche i dati identificativi dei singoli dipendentiinteressati (all. 1, "set anagrafico della struttura"). Ci, in linea con quanto previsto nell'allegato 2,che contiene anch'esso solo dati anonimi numerici.

Lo schema prevede, inoltre, che possanoessere raccolti, comunicati o diffusi anche altri dati, relativi alle coppieche accedono alle predette tecniche, agli embrioni ed ai nati. Si tratta, per,solo di dati in forma anonima anche aggregata, e di eventuali altri datiraccolti in via sperimentale, ma anch'essi solo anonimi (art. 11, comma 3,l. n. 40/2004; artt. 3, 11 e 22, comma 3, del Codice; settimo periodo delpreambolo, art. 1, commi 3 e 5, lett. c), e all. 2 dello schema).

Anche a tale riguardo non vi sono rilievigenerali da formulare. Risulta, peraltro, necessario coordinare sul pianoformale il settimo e l'ottavo periodo del preambolo del decreto, inserendoanche in quest'ultimo periodo, dopo la parola "dati", le parole "anonimianche aggregati,".

Riservandosi di valutare le modalit diraccolta e di conservazione dei dati nel registro, l'individuazione deisoggetti autorizzati alla consultazione dei dati registrati e le relativemodalit di accesso, in occasione dell'ulteriore parere da formulare su unaltro provvedimento di cui prevista l'adozione (art. 4 dello schema), il Garante esprime parere favorevole sull'odiernoschema di decreto, a condizione che vengano apportate le modifiche sopraindicate.

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

esprime parere favorevole nei termini dicui in motivazione.

Roma, 26 luglio 2005

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
Buttarelli