Garante per la protezione
    dei dati personali


PASSAPORTO ELETTRONICO

 

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componentie del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministrodegli affari esteri;

Vista la normativa internazionale ecomunitaria in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, ladirettiva n. 95/46/CE del 24 ottobre 1995;

Visto l'articolo 154, commi 4 e 5, delCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.196);

Visto il regolamento del Consigliodell'Unione europea n. 2252/2004 relativo alle norme sulle caratteristiche disicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti diviaggio;

Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia dipassaporti;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO:

Lo schema di decreto in esame, trasmessodal Ministro degli affari esteri per il prescritto parere, concerne l'adozionedi un nuovo passaporto ordinario elettronico, contenente dati biometrici deltitolare, in ottemperanza agli obblighi fissati in sede comunitaria conl'approvazione del regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 2252/2004del 13 dicembre 2004, nonchŽ della decisione della Commissione C(2005)409del 28 febbraio 2005 volta a stabilire le specifiche tecniche relative allenorme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici deipassaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri.


OSSERVA:

Lo schema individua, nel preambolo, lanecessitˆ di aggiornare il modello del passaporto ordinario italiano conriferimento, da un lato, all'introduzione della normativa comunitariarichiamata (la quale ha definito un modello uniforme di passaporto per gliStati membri dell'Unione europea, individuandone le caratteristiche) e,dall'altro, alla legge 31 marzo 2005, n. 43 (la quale, all'articolo 7-vicies, stabilisce che a decorrere dal 1¡ gennaio 2006 ilpassaporto su supporto cartaceo sia sostituito dal passaporto elettronico,secondo il modello uniforme definito in sede comunitaria).

Lo schema di decreto prevede che le nuoveprescrizioni di carattere generale relative ai passaporti debbano essereriferite anche ai passaporti "speciali", quali quelli diplomatici edi servizio. Conseguentemente, le prescrizioni relative all'utilizzo di datibiometrici individuate nel medesimo schema si applicheranno anche ai passaportidi cui al decreto del Ministero degli affari esteri del 5 aprile 2005, cheintegra il decreto 23 dicembre 2004, n. 1679-bis, relativo all'istituzione di un nuovo modello dipassaporto diplomatico.

Le previsioni dello schema di decreto cheriguardano le caratteristiche di sicurezza del passaporto, nonchŽ le modalitˆdi raccolta e conservazione dei dati biometrici, rispettano il principio difinalitˆ nell'utilizzo di tali dati. ƒ infatti espressamente previstoche i dati biometrici raccolti (l'immagine del volto e le impronte degli indicidelle due mani) siano inseriti in un chip integrato nel passaporto e che, per la verifica dell'autenticitˆ deldocumento e dell'identitˆ del titolare, quando la legge prevede che sianonecessari il passaporto o altro documento di viaggio, l'utilizzo dei datibiometrici contenuti nel chip alfine indicato avverrˆ "attraverso elementi comparativi direttamentedisponibili" (art. 2 dello schema di decreto).

Tale espressione -che pure corrisponde adun'analoga disposizione del regolamento n. 2252/2004 (art. 4, paragrafo 3,lettera b)- non chiarisceinequivocabilmente che non si procederˆ alla raccolta e alla conservazione deidati biometrici in una banca di dati centralizzata.

A tale riguardo un chiarimento apparequindi necessario, integrando tale previsione con la specificazione che i datibiometrici raccolti ai fini del rilascio del passaporto non saranno, appunto,conservati in banche di dati.

Riservandosi di formulare in separatasede, e comunque prima che inizi l'effettiva emissione del nuovo modello dipassaporto, prescrizioni in ordine alle modalitˆ di raccolta ed utilizzo deidati biometrici in esame, nonchŽ alle collegate misure di sicurezza dagarantire anche in relazione al supporto utilizzato, il Garante esprime parerefavorevole sullo schema di decreto a condizione che lo schema sia integrato neitermini descritti.


TUTTOCIî PREMESSO IL GARANTE:

esprime parere favorevole sullo schema didecreto, nei termini di cui in motivazione.

Roma, 26 luglio 2005

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale
Buttarelli