Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 26luglio 2005

 

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componentie del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere delMinistero dell'interno;

Vista la normativa internazionale ecomunitaria in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, ladirettiva n. 95/46/CE del 24 ottobre 1995;

Visto l'articolo 154, commi 4 e 5, delCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196);

Visto il testo unico delle disposizioniconcernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dellostraniero (d. lg. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni) e ilrelativo regolamento di attuazione (d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e successivemodificazioni);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulatedal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n.1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO:

Il Ministero dell'interno ha chiesto ilparere del Garante in ordine ad uno schema di decreto che deve individuare i "datiidentificativi ed informativi in materia di immigrazione, le caratteristiche ele ulteriori informazioni da registrare nell'archivio informatizzato" dello sportello unico per l'immigrazione istituitopresso ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo (art. 22 d. lg.n. 286/1998 e succ. modif.; art. 30-quater, comma 3, d.P.R. n. 394/1999 e succ.modif.).

Lo schema collegato al precedentedecreto di approvazione della modulistica da utilizzare per le esigenze delpredetto sportello unico, decreto in ordine al quale il Garante ha espressoparere il 25 maggio 2005 e si riservato di formulare, in sede diespressione dell'odierno parere, altre indicazioni in ordine ai dati daregistrare nell'archivio informatizzato.

OSSERVA:

Come gi rilevato nel precedente parere,il trattamento di dati personali presso lo sportello unico a fini di rilasciodei provvedimenti di nulla osta all'assunzione di lavoratori stranieri, oppuredi ricongiungimento familiare, si fonda su un'idonea base giuridica e rispettail principio di liceit (artt. 22 e ss.d. lg. n. 286/1998; artt. 30 e ss.d.P.R. n. 394/1999; art. 11, comma 1, lett. a) del Codicein materia di protezione dei dati personali).

L'elenco delle informazioni da registrarenello sportello unico, allegato allo schema di decreto, indica dati personalipertinenti e non eccedenti rispetto alle finalit perseguite dallo sportellounico (artt. 3 e 11 del Codice). necessario, per, esplicitare, in riferimento ai dati relativi all'assunzionedi lavoratori subordinati (pag. 5 all. A), che quelli concernenti i "dipendentiin forza" e "apprendistiin forza" all'azienda sono solodati numerici, anzich nominativi.

Riservandosi di valutare le modalittecniche di funzionamento dell'archivio e le misure di sicurezza per iltrattamento dei dati, in occasione del parere da formulare su un ulterioreschema di decreto da adottare (art. 30-quater, comma 4, d.P.R. n. 394/1999), il Garante esprime parere favorevole sull'odiernoschema di decreto, a condizione che venga apportata la modifica sopra indicata.

TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE:

esprime parere favorevole sullo schema didecreto, nei termini di cui in motivazione.

Roma, 26 luglio 2005

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
Buttarelli