| Garante per la protezione     dei dati personali RICETTE MEDICHE, TESSERASANITARIA E MONITORAGGIO DELLA SPESA
IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componentie del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Vista la richiesta di parere del Ministrodell'economia e delle finanze; Vista la normativa internazionale ecomunitaria in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, ladirettiva n. 95/46/CE del 24 ottobre 1995; Visto l'articolo 154, commi 4 e 5, delCodice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Visto l'articolo 50, comma 10, deldecreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di monitoraggio della spesa nelsettore sanitario; Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; Relatore il prof. Francesco Pizzetti; PREMESSO: Nel quadro della problematica riguardanteil monitoraggio della spesa sanitaria lo schema di decreto in esame, trasmessodal Ministro dell'economia e delle finanze per il prescritto parere, concerneil particolare profilo dell'approvazione del protocollo riguardante i datirilevati dalle ricette mediche (e comunicati, per il tramite del medesimoMinistero, al Ministero della salute e alle regioni), nonchŽ le modalitˆ dellaloro trasmissione. OSSERVA: Lo schema precisa, nel preambolo, che idati in questione, utilizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze aisoli fini di liquidazione provvisoria dei rimborsi dovuti alle strutture dierogazione dei servizi sanitari, possono essere trattati dal medesimo Ministero"per scopi statistici ed altri compiti istituzionali solo in formaanonima, eliminato ogni riferimento ad informazioni che rendono identificabiligli interessati, come il codice fiscale, il codice a barre della tesserasanitaria e il numero progressivo regionale delle ricette". In coerenza con tale precisazione, loschema aggiornato di decreto prevede che i dati trasmessi dal Ministerodell'economia e delle finanze al Ministero della salute, all'Agenzia italianadel farmaco (Aifa) e alle regioni abbiano le stesse caratteristiche dianonimato di quelli detenuti e comunicati dal medesimo Ministero (dati anonimi,privi di ogni riferimento ad informazioni che rendono identificabili gliinteressati, quali il codice fiscale e il codice a barre della tesserasanitaria). Conseguenti precisazioni sono stateopportunamente apportate nel disciplinare tecnico allegato allo schema didecreto. Le previsioni dello schema di decretorisultano in linea con le finalitˆ statistiche dell'utilizzo di tali dati daparte delle amministrazioni destinatarie della comunicazione del Ministerodell'economia e delle finanze, fermo restando che le aziende sanitarie locali ele altre strutture sanitarie autorizzate potranno utilizzare le informazioniper lo svolgimento, in conformitˆ alla legge, delle proprie attivitˆistituzionali, ivi compresa la verifica di appropriatezza delle prescrizionisanitarie. Ci˜ premesso, il Garante esprime parerefavorevole sullo schema di decreto. TUTTO CIñ PREMESSO ILGARANTE: esprime parere favorevole sullo schema didecreto. Roma, 21 luglio 2005
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