Garante per la protezione
    dei dati personali


SICUREZZA PRESSO IL C.E.D. DEL DIPARTIMENTO DELLAPUBBLICA SICUREZZA

(Registro delle deliberazioni
 Del. n. 16 del 7luglio 2005)

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. GiovanniButtarelli, segretario generale;

VISTA la normativa internazionale e comunitaria e il Codice in materiadi protezione dei dati personali (direttiva n. 95/46/CE; d.lg. 30 giugno 2003,n. 196);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale aisensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO che ai trattamenti di dati personali effettuati in riferimentoal Centro elaborazione dati (C.e.d.) del Dipartimento della pubblica sicurezzadel Ministero dell'interno, di cui all'articolo 8 della legge 1¡ aprile 1981,n. 121, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del Codice inmateria di protezione dei dati personali, anche in relazione alle misure disicurezza da adottare (artt. 3, 11, 31, 33, 53 ss. del Codice);

CONSIDERATO che le disposizioni del Codice attuano anche la Convenzionedel Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle personerispetto al trattamento automatizzato dei dati personali, applicabile anche aitrattamenti sopra descritti, e della Raccomandazione R(87)15 del Consigliod'Europa volta a disciplinare l'utilizzo dei dati a carattere personale nelsettore della polizia, adottata il 17 settembre 1987, e che in base allaDichiarazione relativa alla protezione dei dati firmata a margine dell'Accordodi Schengen il Governo italiano ha assunto il formale impegno ad introdurre ledisposizioni nazionali necessarie ad assicurare, nel predetto settore, unlivello di protezione dei dati almeno uguale a quello indicato nei predettiatti internazionali, per poter applicare il predetto Accordo e la relativaConvenzione di applicazione;

CONSIDERATO che le vigenti disposizioni concernenti le procedure diraccolta, di accesso, di comunicazione e di correzione dei dati registrati nelpredetto C.e.d., nonchŽ le relative misure di sicurezza contenute nelregolamento approvato con d.P.R. 3 maggio 1982, n. 378, devono essere resepienamente conformi ai principi e alle regole del Codice, in particolare perquanto riguarda l'aggiornamento dei dati, la loro conservazione e gli standard di sicurezza;

CONSIDERATO che l'articolo 57 del Codice prevede che, con decreto del Presidentedella Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su propostadel Ministro dell'interno, devono essere individuate le modalitˆ di attuazionedei principi del Codice in relazione al trattamento dei dati effettuato dalpredetto C.e.d., anche al fine di integrare e modificare il predetto d.P.R. 3maggio 1982 n. 378, in attuazione della citata Raccomandazione R(87)15 delConsiglio d'Europa, anche sotto il profilo dell'aggiornamento e dell'efficaciadelle misure di sicurezza;

RITENUTO di dover, allo stato, prescrivere al Ministero dell'interno, aisensi dell'articolo 154, comma 1, lett. c), del Codice, di adottare ogniopportuna misura volta ad incrementare i livelli di sicurezza nel trattamentodei dati, anche mediante accelerazione dell'iter per l'adozione, su proposta del medesimo Ministero,del predetto regolamento previsto dall'articolo 57 del Codice;

TUTTO CIñ PREMESSO E CONSIDERATO IL GARANTE:

ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lett. c), del Codice prescrive alMinistero dell'interno di adottare ogni opportuna misura volta ad incrementarei livelli di sicurezza nel trattamento dei dati, anche mediante accelerazionedell'iter per l'adozione delregolamento previsto dall'articolo 57 del Codice.

Roma, 7 luglio 2005

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale
Buttarelli