| Garante per la protezione     dei dati personali PROGRAMMAZIONE ATTIVITISPETTIVA II SEMESTRE 2005 Registro delledeliberazioni n. 13 del 30 giugno 2005 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componentie del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTI gli articoli 157 e 158 del Codice(d. lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTI gli artt. 2, comma 1, lettere a) ec), 6, 7 e 8 del regolamento del Garante n. 1/2000 sull'organizzazione e ilfunzionamento dell'Ufficio del Garante; VISTO il protocollo di intesa con laGuardia di finanza; RITENUTA l'opportunit, anche al fine distabilire le priorit in relazione alle risorse disponibili, di individuareprincipi e criteri che devono informare l'attivit ispettiva di iniziativa,intendendo per tale l'accertamento in loco curato dal personale dell'Ufficio o delegato alla Guardia di finanzanei luoghi dove si effettuano i trattamenti di dati o nei quali occorreeffettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo; RITENUTO che tale individuazione debbaessere effettuata con cadenza periodica; RITENUTA l'opportunit di dare pubblicitalle scelte operate; VISTA la documentazione in atti e, inparticolare, la relazione del dirigente del Dipartimento attivit ispettive esanzioni del 25 giugno 2005; CONSIDERATI i procedimenti ispettivi esanzionatori gi in corso al momento dell'adozione della presentedeliberazione; VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; DELIBERA: limitatamente al periodosettembre–dicembre 2005, l'attivit ispettiva di iniziativa curatadall'Ufficio del Garante, anche per mezzo della Guardia di finanza, indirizzata: a) ad accertamenti in riferimento aprofili di interesse generale per categorie di interessati nell'ambito di: attivit di fidelizzazione eprofilazione connesse alle c.d. carte di fedelt; analoghe attivit di rapporto conla clientela da parte di fornitori di nuovi servizi televisivi; gestione di sistemi diinformazione creditizia; custodia dei dati di trafficotelefonico e telematico da parte di fornitori di servizi di comunicazioneelettronica; b) ad altre verifiche di iniziativaconcernenti, in particolare, l'adempimento dell'obbligo di notificazione neiconfronti di soggetti, pubblici e privati, individuati mediante raffronto conil registro generale dei trattamenti; c) a controlli sulla liceit ecorrettezza dei trattamenti di dati personali con particolare riferimento alrispetto dell'obbligo di informativa, nei confronti di soggetti, pubblici oprivati, appartenenti a categorie omogenee. Resta fermo che l'Ufficio potr svolgereulteriori attivit istruttorie di carattere ispettivo in ordine a segnalazionie reclami (artt. 141, 142 e 143 del Codice), nonch a ricorsi (art. 145del Codice), con particolare riguardo a quelle riguardanti violazioni di maggioregravit. L'Ufficio informer il Collegiosull'individuazione dei soggetti di cui ai punti a), b) e c) e riferir, concadenza almeno quindicinale, sull'andamento delle attivit ispettive e delleattivit istruttorie a carattere ispettivo, a qualunque titolo compiute. Roma, 30 giugno 2005 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |