| Garante per la protezione     dei dati personali DELIBERAZIONE 20 gennaio 2005 MODIFICHE REGOLAMENTARI IN TEMA DI ATTIVITA' ISPETTIVE (Deliberazione n. 2, pubblicata sulla G.U.n. 44 del 23-2-2005). IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI Nella riunione odierna, con lapartecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. GiuseppeSantaniello, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del prof. GaetanoRasi, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visto il codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196); Visti i regolamenti del Garante numeri1, 2, e 3/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 8, commi 2 e 3, del citatoregolamento n. 1/2000 che articola l'Ufficio in unità organizzative diprimo e di secondo livello e individua nei dipartimenti e nei servizi le unitàdi primo livello; Rilevata la necessità, sulla basedell'esperienza sviluppata anche nell'ambito della collaborazione con laGuardia di finanza, con la quale è da tempo in applicazione un protocolloper le relazioni istituzionali, di intensificare il raccordo tra leattività di contestazione e di applicazione di sanzioni amministrative svoltedal Garante, con quella sinora svolta dall'Autorità in sede di vigilanza e controllo e attraverso i dipartimenti giuridici dell'Ufficio; considerato il crescente numero di contestazioni e rilevata la necessità di incrementare la prassi della contestazione immediata delle violazioni già al momento dell'accertamento ispettivo o di altri controlli svolti in loco;considerate le strette correlazioni esistenti tra le produzioni di memoriedifensive da parte di titolari o responsabili del trattamento, propedeuticheall'applicazione o meno della sanzione amministrativa, e la risposta che imedesimi soggetti forniscono su richiesta dell'Autorità ai fini delladefinizione dei profili di merito nei vari procedimenti; Constatata la crescente collaborazionedell'Ufficio con autorità giudiziarie specie in ambito penale, la qualecomporta, a vario titolo, lo svolgimento di ulteriori compiti connessi non solo all'acquisizione di elementi probatori, ma anche all'individuazionedell'ambito di applicazione di varie disposizioni del codice, ovvero a procedimenti di ravvedimento operoso rivolti a determinare l'estinzionedel reato; Ritenuto che i parziali mutamenti concernenti la natura e le modalità di svolgimento dei predetti compiti comporta una riorganizzazione di fondo del lavoro dell'unità organizzativa "dipartimento vigilanza e controllo", anche per quantoriguarda il rapporto con organismi esterni; Rilevata la crescente importanzache le attività di accertamento e di applicazione di sanzioni hanno assuntoper l'Autorità, e che il dipartimento vigilanza e controllo è attualmenteconfigurato, quanto ai compiti e in relazione ai proficui obiettivi raggiunti,in termini che vanno adeguati all'esperienza e riconfigurati in radice; Ritenuto di dover formalizzare la diversa configurazione che l'attività ispettiva e di controllo ha assunto, costituendo una nuova unità organizzativa di primo livello, avente anche una differente denominazione ed attribuzioni ulteriori rispetto a quelle già previste, per il medesimo dipartimento vigilanza e controllo, con deliberazione 28 febbraio2001, n. 5; Ritenuto pertanto che, in luogodell'attuale dipartimento vigilanza e controllo, debba essere istituita unanuova unità organizzativa di primo livello da denominarsi "dipartimento attività ispettive e sanzioni", unità alla quale dovrà farsi inoltreriferimento ai fini dell'attuazione di altre deliberazioni dell'Autorità giàriferite al dipartimento vigilanza e controllo; Ritenuto conseguentemente necessariomodificare il regolamento n. 1/2000, sostituendo nel relativo art. 8,comma 5, lettera g), le parole: "dipartimento vigilanza e controllo" con le parole: "dipartimento attività ispettive e sanzioni"; Rilevata la necessità di rideterminare in questa sede anche i compiti del nuovo dipartimento,prevedendo che la determinazione dei compiti del nuovo dipartimento attivitàispettive e sanzioni, in aggiunta a quella riguardante il soppresso dipartimento già individuata nella predetta deliberazione n. 5/2001,descrizione che si intende in questa sede richiamata e confermata, sia così integrata: "Cura l'attuazione dei protocolli per le relazioniistituzionali connessi all'attività di accertamento e controllo, e i contatti con le competenti amministrazioni e le relative articolazioni sulterritorio. Cura la contestazione delle violazioni amministrative e la procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative anche accessorie,e i correlativi procedimenti. Svolge i compiti correlati ai procedimenti diravvedimento operoso previsti ai fini di estinzione di reati."; Rilevato che quanto sopra comporta la conseguente, parziale modifica della deliberazione 29 ottobre 2003, n.19, in riferimento ai compiti dell'unità temporanea di primo livello per latrattazione di affari legali dell'Autorità ("unità affari legali"), alla qualerestano assegnati i compiti concernenti l'eventuale difesadell'Autorità in caso di impugnazione dell'ordinanza di ingiunzione in sedegiudiziaria; Visto l'art. 156 del codice; Viste le proposte e le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15, comma 1, delregolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio; Relatore il prof. Gaetano Rasi; Delibera: 1. Di istituire la nuova unitàorganizzativa di primo livello denominata: "dipartimento attività ispettive esanzioni", avente i nuovi compiti di cui in motivazione. 2. Di disporre, conseguentemente, lamodifica dell'art. 8, comma 5, lettera g), del regolamento del Garante n.1/2000, nei termini di cui all'allegato A) alla presente deliberazione. Il segretario generale curerà la pubblicazione della presente deliberazione di modifica nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 156, comma 3, del codice. Roma, 20 gennaio 2005 Il presidente: Rodotà
Allegato A MODIFICHE AL REGOLAMENTO n. 1/2000 SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Art. 8, comma 5, ultimo periodo, letterag). |