| Garante per la protezione     dei dati personali CASI DI REGOLARIZZAZIONE DEI RICORSI IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visti gli articoli 7 e 145 ss. del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196); Visto, in particolare, lart. 148, comma 2, del medesimo codice, il quale prevede che il Garante determini i casi in cui è possibile la regolarizzazione del ricorso; Deliberazione del 23 dicembre 2004 Casi di regolarizzazione dei ricorsi Vista la deliberazione adottata il 1° marzo 1999 con la quale il Garante ha individuato alcuni casi di regolarizzazioni dei ricorsi in sede di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 501/1998; Considerata la necessità di individuare in termini analoghi, alla luce del mutato quadro normativo, le ipotesi nelle quali è possibile regolarizzare i ricorsi che difettano di alcuni degli elementi di cui allart. 147, commi 1 e 2, del codice; Riservata uneventuale, ulteriore individuazione di altri casi di regolarizzazione di carattere generale o in sede di esame di singoli ricorsi, anche in conseguenza delle esperienze che verranno acquisite in fase di ulteriore applicazione della disciplina contenuta nel codice; Viste le osservazioni dellUfficio formulate dal segretario generale ai sensi dellart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Giuseppe Santaniello; Delibera: 1. La regolarizzazione dei ricorsi presentati al Garante ai sensi degli articoli 145 e seguenti del codice è possibile: a) quando il ricorso è sottoscritto da persona fisica o giuridica diversa dal ricorrente o dal procuratore speciale, oppure è trasmesso al Garante con corrispondenza diversa dal plico raccomandato o in modo difforme dalle altre modalità indicate nellart. 147, comma 5; b) qualora il ricorso difetti di uno o più dei dati identificativi di cui allart. 147, comma 1, lettera a); c) qualora manchi lindicazione della data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi dellart. 8, comma 1, del codice o lindicazione del pregiudizio imminente e irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima (art. 147, comma 1, lettera b); d) quando il ricorso sia privo di una sottoscrizione autenticata secondo il disposto dellart. 147, comma 4; e) quando manchi lindicazione degli elementi posti a fondamento della domanda (art. 147, comma 1, lettera c); f) quando il ricorso non rechi lindicazione del provvedimento richiesto al Garante (art. 147, comma 1, lettera d); g) quando manchi lindicazione del domicilio eletto ai fini del procedimento (art. 147, comma 1, lettera e); h) qualora al ricorso non risultino allegate leventuale procura o la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dellart. 8, comma 1, del codice; i) qualora difetti la prova del versamento dei diritti di segreteria (art. 147, comma 2, lettera c) o risulti imprecisa o incompleta la documentazione attestante che linteressato si trova nelle condizioni previste dalla legge per lammissione al patrocinio a spese dello Stato. 2. La presente deliberazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 2004 Il Presidente Il Relatore Il Segretario generale |