Indicazioni sullo schema di decreto interministeriale sui documenti di soggiorno elettronici

Ministero dell'interno


Dipartimento della pubblica sicurezza


Ufficio per l'amministrazione generale
Viminale - Roma

e, p.c.

Ministero dell'interno


Dipartimento della pubblica sicurezza


Direzione centrale dell'immigrazione
Viminale - Roma

 

Oggetto: schema di decreto interministeriale sui documenti di soggiorno elettronici

Questa Autoritˆ ha preso favorevolmente atto delle precisazioni fornite il 13 novembre 2003 e il 25 febbraio u.s. sulle modalitˆ di raccolta e conservazione dei rilievi dattiloscopici, sulla necessitˆ di un'adeguata base normativa per l'introduzione di documenti elettronici contenenti dati biometrici, nonchŽ sulle modalitˆ di raccolta e conservazione di tali dati.

Come giˆ segnalato nel parere del 15 ottobre u.s., la disciplina nazionale relativa all'introduzione di documenti contenenti dati biometrici deve conformarsi al quadro di adeguate garanzie in materia di protezione dei dati previste dal Codice italiano e dalla normativa comunitaria in via di definizione (in particolare, alle previste modifiche del regolamento CE n. 1030/2002), anche per pervenire a soluzioni armonizzate sulle modalitˆ di trattamento e sulle tecniche da utilizzare. Pur avviando subito la predisposizione dei supporti elettronici da utilizzare per i documenti di soggiorno, si potrebbero quindi differire le scelte tecniche al riguardo, inserendo nell'art. 3, comma 2, una formula del seguente tenore:

"2. Il documento di soggiorno pu˜ contenere dati, anche biometrici, in conformitˆ al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002 e successive modificazioni e, in formato digitale, i dati occorrenti per le funzionalitˆ di cui all'articolo 4.".

Considerata la particolare delicatezza dei temi in esame, questa Autoritˆ conferma la propria disponibilitˆ a proseguire attivamente gli incontri tecnici al fine di approfondire i problemi e i rischi derivanti dalle -differenti- tecniche di identificazione e di autenticazione descritte nel noto documento delle autoritˆ garanti europee a proposito dei dati biometrici, anche allo scopo di individuare le cautele necessarie nella fase di attivazione del documento elettronico e di consegna dei documenti, nell'accesso selezionato ai dati, nonchŽ le migliori garanzie di sicurezza disponibili (anche per garantire la genuinitˆ di dati utilizzabili a fini di prova in indagini penali), in riferimento pure all'eventuale interoperabilitˆ con la carta d'identitˆ elettronica.

Si potrebbero quindi approfondire anche le necessarie modalitˆ di custodia separata delle impronte digitali acquisite in sede di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, eventualmente conservate fuori del documento a fini di verifica amministrativa dell'identitˆ degli interessati, da altri dati dattiloscopici registrati in altri archivi contenenti rilievi dattiloscopici per finalitˆ di giustizia o di pubblica sicurezza.

L'esito di tali approfondimenti effettuati in cooperazione potrebbe essere poi trasfuso nelle misure e negli accorgimenti che in materia di dati biometrici devono essere individuati ai sensi dell'art. 55 del predetto Codice, semplificando cos“ lo stesso testo attuale nel quale, a differenza di quanto suggerito con la precedente nota del 15 ottobre scorso, potrebbe quindi essere soppresso l'art. 3.

Si resta infine a disposizione anche per la futura espressione del parere sullo schema di decreto dirigenziale di cui all'articolo 10 dello schema.

Roma 4 marzo 2004

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli