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Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO GENERALE - 12 marzo 2003 [v. anche Comunicato stampa] MMS : le regole anche per gli usi personali GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Viste le segnalazioni pervenute allĠAutorit in tema di messaggi Mms; Vista la documentazione in atti; Visti gli atti dĠufficio e le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dellĠart. 15 del regolamento n. 1/2000; Relatore il prof. Gaetano Rasi; PREMESSO: Sono pervenute a questa Autorit alcune segnalazioni sulla conformit alla normativa in materia di protezione dei dati personali dellĠutilizzo dei nuovi telefoni mobili che permettono di raccogliere, registrare e comunicare rapidamente a terzi immagini e suoni tramite tecnologia Gprs-General Packed Radio Service, nonch filmati attraverso la rete Umts-Universal Mobile Telecommunication System (messaggi del tipo Multimedia Messaging Service, di seguito "Mms"). Nelle segnalazioni si rappresenta che chiunque dispone di un telefono mobile in grado di inviare tali messaggi pu riprendere facilmente e immettere in circolazione immagini raccolte in luoghi pubblici, aperti al pubblico o privati, relative a persone di cui pu ledersi a loro insaputa la sfera privata e la dignit. OSSERVA 1. Considerazioni generali Le segnalazioni riguardano nuove applicazioni della telefonia mobile destinate ad una utilizzazione in generale lecita ed anzi assai diffusa nel quadro della sfera personale e nella vita di relazione. Si tratta di utilit non molto dissimili da quelle consentite da macchine fotografiche digitali collegabili ad un computer e che tuttavia, per la diretta connessione con un apparecchio di telefonia mobile digitale, permettono una trasmissione ancora pi rapida di immagini ad un numero indeterminato di destinatari anche attraverso Internet. In questa sede si esaminano alcune applicazioni anche illecite che potrebbero riguardare sia l'uso individuale da parte di persone fisiche, sia altre realt come quella dellĠinvestigazione privata, con riserva di affrontare per tempo altre problematiche applicative che si porranno nel prossimo futuro a partire dalla prevista estensione degli Mms alla telefonia fissa. 2. Con gli Mms pu realizzarsi un "trattamento" di dati personali Le immagini, i suoni e i filmati trasmessi tramite Mms possono contenere informazioni di carattere personale relative ad un interessato identificato o identificabile e in particolare a persone fisiche (v. art. 1, comma 2, lett. c) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che riguarda "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale"). La loro raccolta, conservazione, utilizzazione e divulgazione a terzi pu integrare un "trattamento" di dati personali (lett. b) art. 1 cit.) e potrebbe anche riguardare la sfera della salute, della vita sessuale o altre informazioni "sensibili" per cui sono previste particolari garanzie a tutela degli interessati (v. art. 22, comma 1, della predetta legge: si pensi alla riproduzione di immagini che ritraggono disabili). Nel richiamare in questa sede le cautele e gli obblighi per chi si avvale di Mms, va anzitutto segnalato in quali casi si applichi la normativa sul trattamento dei dati personali e in particolare la legge n. 675/1996. 3. Quando non applicabile la legge n. 675/1996 La legge n. 675/1996 non applicabile quando gli Mms non comprendono dati personali. La medesima legge non parimenti applicabile quando singole persone fisiche trattano dati personali per "fini esclusivamente personali". In tal caso il trattamento non soggetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, a quelli previsti dalla legge n. 675/1996. Ci, tuttavia, a condizione che le informazioni trattate "non siano destinate ad una comunicazione sistematica o alla diffusione". La legge n. 675 non opera ad esempio nel caso dello scatto di una fotografia e del suo invio occasionale ad amici o familiari: il soggetto che la scatta o che effettua la ripresa con il proprio telefono mobile soddisfa esclusivamente esigenze di carattere strettamente personale (culturali, di svago o di altro genere) e le immagini comunicate restano in un ambito circoscritto di conoscibilit. La medesima legge al contrario applicabile nel diverso caso in cui, bench per scopi anche semplicemente culturali o informativi, lĠimmagine sia raccolta per essere diffusa in Internet o comunicata sistematicamente a terzi. Tra questi due esempi vi possono essere peraltro situazioni-limite alle quali va posta particolare attenzione e che vanno esaminate caso per caso. Ad esempio lĠMms pu essere inviato con una sola comunicazione a terzi diretta, per, ad un numero assai ampio di destinatari. Qui si possono determinare condizioni pratiche nelle quali lĠinvio pur occasionale dellĠimmagine avviene con caratteristiche tali da dar vita ad una comunicazione a catena di dati, in termini analoghi a quelli che rendono applicabile la legge n. 675/1996 alle comunicazioni episodiche di dati personali via Internet effettuate da singoli utenti attraverso il c.d. sistema Mlm (come rilevato dal Garante nellĠesame di diversi ricorsi). Quale che sia il risultato -applicazione o meno dellĠintera legge n. 675/1996- la persona fisica che utilizza Mms per fini esclusivamente personali deve rispettare comunque lĠobbligo di mantenere sicure le informazioni raccolte (cfr. artt. 3, comma 2, e 15 legge n. 675/1996), tenendo conto che il rispetto dei diritti, delle libert fondamentali e della dignit dei terzi interessati sotteso anche a questi trattamenti (art. 1, comma 1, legge cit.) e che se si cagiona a terzi un eventuale danno anche non patrimoniale lĠautore del messaggio deve risarcirlo se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo (artt. 18 legge n. 675/1996 e 2050 codice civile). 4. Applicazione della legge n. 675/1996 La legge n. 675/1996 opera, come si detto, quando le immagini, i suoni e gli eventuali altri dati personali raccolti siano destinati ad una comunicazione sistematica ad uno o pi destinatari diversi dallĠinteressato (art. 1, comma 2, lett. g) legge n. 675/1996), oppure alla diffusione a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione (art. 1, comma 2, lett. h, legge cit.: si pensi alla pubblicazione di unĠimmagine su un sito Internet ad opera del soggetto che lĠha inizialmente raccolta o ricevuta tramite Mms). In questi casi non possono essere invocate le finalit "esclusivamente personali" (cui si riferisce il richiamato articolo 3 della legge n. 675) e tale legge integralmente applicabile sin dal momento iniziale della raccolta delle informazioni personali. Ci comporta che il soggetto titolare del trattamento dei dati contenuti negli Mms debba informare le persone interessate nei casi e nei modi previsti dallĠart. 10, in tempi diversi -allĠatto della raccolta, oppure in un momento successivo a seconda che i dati siano raccolti o meno presso lĠinteressato (cfr. art. 10 cit.). Dovr essere inoltre raccolto il previo consenso della persona -scritto nel caso di dati sensibili: art. 22 legge cit.- a meno che, per i dati "comuni", sia configurabile uno dei casi previsti dagli artt. 12 e 20 della medesima legge. Possono trovare parimenti applicazione le particolari norme che riguardano lĠesercizio della professione di giornalista e la pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, con conseguente operativit di tutte le note cautele e le garanzie previste in tal caso dalla legge n. 675/1996 e dal codice di deontologia per lĠattivit giornalistica (pubblicato in G.U. 3 agosto 1998, n. 179, con provvedimento del Garante del 29 luglio 1998: rispetto dei limiti del diritto di cronaca e in particolare "dellĠessenzialit dellĠinformazione riguardo a fatti di interesse pubblico", informativa semplificata, ecc.). In ogni caso, laddove sia interamente applicabile la normativa in materia di protezione dei dati personali, vanno rispettate tra le altre le norme relative, in particolare, alla liceit, correttezza, pertinenza e non eccedenza del trattamento, al trattamento dei dati per finalit lecite, al trasferimento allĠestero delle informazioni, allĠesercizio dei diritti di accesso dellĠinteressato e al risarcimento del danno. 5. LĠutilizzo di Mms comporta comunque lĠosservanza di altri obblighi Chi utilizza ed invia Mms -si applichi o meno la legge n. 675/1996- deve rispettare in ogni caso altri obblighi previsti a tutela dei terzi dalla comune disciplina civile e penale, anche nel descritto caso di uso degli Mms per fini esclusivamente personali. La raccolta, la comunicazione e lĠeventuale diffusione di immagini e suoni deve avere comunque luogo nel rispetto dei diritti e delle libert fondamentali degli interessati, utilizzando lĠimmagine altrui nei modi e nei casi consentiti dallĠordinamento. Si dovr quindi porre attenzione, in particolare, sulla tutela prevista dallĠart. 10 del codice civile ("Abuso dellĠimmagine altrui"). Pari attenzione deve essere prestata alle garanzie previste per lĠesposizione, la riproduzione e la messa in commercio non consensuali del ritratto di una persona (art. 96 legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto dĠautore), le quali richiedono il consenso della persona ritrattata a meno che la riproduzione dellĠimmagine sia giustificata "dalla notoriet o dallĠufficio pubblico coperto, da necessit di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali o quando la riproduzione collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico" e vietano, comunque, lĠesposizione o la messa in commercio qualora rechi "pregiudizio allĠonore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata" (art. 97, comma 1, della legge 22 aprile 1941 n. 633). Inoltre, il dovere di astenersi dal violare queste prerogative degli interessati anche in applicazione del principio del "neminem laedere" (art. 2043 codice civile) non esaurisce gli obblighi giuridici della persona che utilizza gli Mms, dovendo la stessa rispettare altri divieti sanzionati penalmente che possono riguardare, in particolare: a) lĠindebita raccolta, la rivelazione e la diffusione di immagini attinenti alla vita privata che si svolgono in abitazioni altrui o in altri luoghi di privata dimora (art. 615-bis codice penale); b) il possibile reato di ingiurie, in caso di particolari messaggi inviati per offendere lĠonore o il decoro del destinatario (art. 594 codice penale); c) le pubblicazioni oscene (art. 528 codice penale); d) la tutela dei minori riguardo al materiale pornografico (artt. 600-ter codice penale; legge 3 agosto 1998, n. 269). Di conseguenza, chi utilizza Mms deve vagliare tutte queste circostanze e porre attenzione a che i propri comportamenti non ledano i diritti dei terzi, evitando ad esempio di riprendere persone in atteggiamenti o situazioni che possano lederne la dignit ed astenendosi ad esempio dal divulgare immagini, anche occasionalmente, ad un numero elevato di soggetti senza che la persona fotografata o filmata ne sia a conoscenza e possa attivarsi al fine di tutelare la propria sfera privata. 6. Ulteriori aspetti Vanno infine segnalati tre aspetti per completare il quadro delle garanzie necessarie o opportune: a) un primo riguarda lĠeventualit che i gestori di determinati luoghi aperti al pubblico o ad accesso selezionato (es.: palestre, circoli sportivi, club) inibiscano o sottopongano opportunamente a determinate cautele l'utilizzo di Mms allĠinterno dei locali. In tali casi le regole impartite vanno rispettate e la loro inosservanza rileva ai fini della valutazione della liceit e correttezza di comportamenti difformi; b) un secondo aspetto concerne la nota sfera di tutela anche costituzionale della libert e segretezza delle comunicazioni telefoniche che comporta il divieto per i fornitori di servizi telefonici, tutelato anche penalmente, di conservare il contenuto dei messaggi Mms fuori dei casi legati a particolari servizi chiesti dagli abbonati interessati (sulla base di unĠadeguata informativa e consenso) e di accedervi a qualunque titolo tramite propri incaricati; c) lĠultimo profilo concerne lĠeventuale conservazione temporanea di Mms da parte di fornitori telefonici che offrano particolari servizi di invio e ricezione di messaggi Mms, in particolare ad abbonati destinatari che non dispongano di apparecchi mobili in grado di riceverli. In tali casi, qualora si rendano accessibili i messaggi al destinatario via Internet, con un codice personale ed entro un breve termine, necessario che essi non siano conservati dal fornitore (dopo la lettura da parte del destinatario stesso avvertito tramite Sms, oppure decorso il termine prefissato). Particolare attenzione dovr essere posta ai profili di sicurezza anche nellĠinvio agli abbonati e nella gestione dei codici personali di accesso. Va infine disposta la trasmissione di copia della presente segnalazione ai fornitori di servizi di telecomunicazione, per i profili che riguardano la gestione di servizi connessi a Mms e per opportuna conoscenza nei rapporti con abbonati e utenti. Analoga copia verr trasmessa allĠAutorit per le garanzie nelle comunicazioni ed al Ministero per le comunicazioni, per opportuna conoscenza. TUTTO CIñ PREMESSO IL GARANTE a) ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, segnala ai fornitori dei servizi di telecomunicazioni la necessit di conformare i trattamenti di dati personali alle disposizioni e ai principi richiamati nel presente provvedimento; b) dispone lĠinvio di copia del presente provvedimento allĠAutorit per le garanzie nelle comunicazioni ed al Ministero per le comunicazioni, per opportuna conoscenza. Roma, 12 marzo 2003 Il presidente Il relatore Il segretario generale
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