| Garante per la protezione     dei dati personali Avendo accertato numerose violazioni delle norme poste in materia di svolgimento dell'attività giornalistica dalla legge n.675/1996 e dal codice di deontologia del settore, il Garante ha vietato (con provvedimento inviato, oltre che agli editori e ai responsabili delle testate interessate, ai Consigli dell'Ordine dei giornalisti, al Consiglio nazionale dell'Ordine dei medici e alla competente autorità giudiziaria) il trattamento da parte dei mezzi di informazione dei dati personali di persone sospette di avere contratto la variante umana della malattia di Creutzfeldt-Jakob, nonché di loro congiunti e di altre persone estranee ai fatti oggetto delle notizie pubblicate, che consentano l'identificazione degli interessati. PROVVEDIMENTO DEL 7 febbraio 2002 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Viste le notizie diffuse nei giorni 6 e 7 febbraio 2002 da molteplici mezzi di informazione che hanno consentito l'identificazione di una persona sospetta di aver contratto la variante umana della malattia di Creutzfeldt-Jakob; Considerate anche le dichiarazioni e le richieste di familiari della persona interessata per ottenere tutela della riservatezza; Vista la nota inviata dall'Assessorato alla sanità della Regione siciliana sulle cautele adottate da tale ufficio per prevenire l'identificazione dell'interessata; Considerate le dichiarazioni sulla questione del Ministro della salute; Considerate le dichiarazioni in materia dei medici curanti; Rilevato che: - nel caso esaminato si è resa possibile l'identificazione della persona interessata con una dovizia di particolari contrastante il principio di essenzialità dell'informazione; - la pubblicazione di una notizia di indubbio interesse generale non rendeva necessario alcun riferimento allo specifico soggetto di cui si ipotizza la malattia (art. 25 l. n. 675/1996); - si è così concretata una grave violazione della dignità della persona, principio inderogabile al quale attribuiscono specifica rilevanza l'art. 1 l. n. 675/1996 e gli artt. 8 e 10 del Codice deontologico ("tutela della dignità delle persone"; "tutela della dignità delle persone malate"); - la ricordata dovizia di particolari ha comportato inoltre la pubblicazione di notizie relative a congiunti dell'interessata e ad altre persone estranee ai fatti, con palese violazione dell'art. 5 del citato Codice deontologico; - la diffusione di molte delle notizie qui considerate ha verosimilmente la sua origine nella violazione di specifici obblighi di segretezza da parte di soggetti pubblici e di esercenti la professione medica; - il pregiudizio riferibile ai diversi soggetti a causa della diffusione delle notizie potrà essere fatto valere davanti alla competente autorità giudiziaria; Visti gli artt. 12, 20, 23, 25 e 31 della legge n. 675/1996 e l'art. 10 del citato Codice deontologico; Constatate le numerose violazioni di quanto disposto dalla normativa vigente sulla protezione dei dati personali e, in particolare, degli artt. 20, 22, 23 e 25 della legge n. 675/1996 e degli artt. 5, 8 e 10 del Codice deontologico per l'attività giornalistica, quest'ultimo specificamente dedicato alla "tutela della dignità delle persone malate" ("Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica."); Constatata pertanto l'illiceità del trattamento dei dati personali che rendono identificabili, in casi come quelli in esame, la persona interessata, i suoi congiunti e altre persone non interessate ai fatti; Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Stefano Rodotà; TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE: - vieta il trattamento da parte dei mezzi di informazione dei dati personali di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. l), legge n. 675/1996; - dispone l'invio di copia del presente provvedimento agli editori e ai direttori responsabili delle testate in atti; - dispone inoltre l'invio del provvedimento, per le valutazioni di loro competenza: ai Consigli dell'Ordine dei giornalisti; al Consiglio nazionale dell'Ordine dei medici; alla competente autorità giudiziaria. Roma, 7 febbraio 2002
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