Garante per la protezione     dei dati personali Il Garante, nell'esprimere parere favorevole sullo schema di regolamento governativo che stabilisce i criteri e le procedure per l'individuazione dei soggetti privati che partecipano al Sistema Statistico Nazionale (Sistan), ribadisce l'importanza di una chiara spiegazione dei diritti riconosciuti all'interessato dall'art. 13 della legge n. 675. Roma, 21 febbraio 2000 Istituto Nazionale di OGGETTO: programma statistico nazionale 2000-2002. Con la nota sopra evidenziata codesto Istituto ha trasmesso a questa Autorità la documentazione relativa al programma indicato in oggetto, ai fini del parere previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d. lg. n. 322/1989. Tale disposizione stabilisce, com'è noto, che nel predetto programma siano illustrate le finalità perseguite e le garanzie previste dal d. lg. n. 322/1989 e dalla legge n. 765/1996, nonché i dati di cui agli artt. 22 e 24 di tale legge, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalità di trattamento. A tale proposito, a seguito anche dei colloqui informali intercorso, si rileva prioritariamente che l'insieme della documentazione sintetizzata negli elenchi delle rilevazioni ed elaborazioni relative ai dati "particolari", appare idonea a realizzare la richiesta finalità di pubblicità sugli scopi perseguiti, rendendo superflua l'allegazione di tutte le schede ricognitive compilate dai responsabili per descrivere le modalità dei trattamenti e i dati sensibili o di carattere giudiziario trattati. È tutttavia opportuna, come peraltro previsto da codesto Istituto, l'aggiunta al programma statistico di una di queste schede, al fine di fornire, a titolo esemplificativo, una maggior completezza d'informazione agli interessati. Su tali schede non si hanno, poi, osservazioni particolari da formulare, a parte la già rappresentata esigenza di aggiungere una breve nota esplicativa alla domanda n. 2, che, illustrando le finalità dell'art. 13 della legge n. 675 e tenendo presente quanto previsto in materia dall'art. 17, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998, renda maggiormente comprensibile il quesito agli incaricati della loro compilazione. Parimenti idoneo a realizzare le cennate esigenze informative appare il paragrafo 1.3 che verrà inserito nel programma statistico nazionale 2000-2002. Al riguardo, tuttavia, sembrerebbe opportuna una maggiore attenzione all'esplicitazione delle garanzie che l'ordinamento ha predisposto a tutela degli interessati, con particolare riferimento ai diritti di accesso e rettifica previsti pur con i temperamenti ora introdotti dall'art. 6-bis, comma 8, del d. lg. n. 322-1989 dall'art. 13 della legge n. 675/1996. Si prega, infine, di menzionare nelle premesse al decreto di approvazione del programma statistico in questione l'avvenuta consultazione di questa Autorità che resta comunque a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. IL PRESIDENTE |