Garante per la protezione     dei dati personali DELIBERAZIONE 13 gennaio 2000 Accertamenti e controlli dell'art. 32, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Programma per il primo semestre dell'anno 2000 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo, dell'ing. Claudio Manganelli, componenti e del dottor Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visti gli articoli 31, comma 1, e 32 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito denominata "legge"; Visto l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, "Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, a norma dell'art. 33, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675", di seguito denominato "regolamento"; Visto l'articolo 2, comma 1, lett. a) e c) del regolamento; Considerata l'opportunità di individuare principi e criteri che devono informare gli accertamenti e controlli di cui all'articolo 32, comma 2, della legge anche al fine di stabilirne le priorità in coerenza con le risorse disponibili; Valutata l'opportunità di dare pubblicità alle scelte operate; Ritenuto che l'individuazione di principi e criteri debba essere effettuata con cadenza periodica, anche mediante ulteriori specificazioni di soggetti interessati all'attività ispettiva; Considerata l'esigenza di indirizzare le attività iniziando dai settori per i quali è pervenuto il maggior numero di segnalazioni; Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a), del regolamento; Relatore il prof. Ugo De Siervo, Delibera: 1. per il primo semestre dell'anno 2000, gli accertamenti e controlli previsti dall'articolo 32, comma 2, della legge sono effettuati, di norma, sulla base dei seguenti principi e criteri: a) metà degli interventi è destinato alle verifiche delle segnalazioni e dei reclami di cui all'articolo 31, comma 1, lett. d) della legge, privilegiando quelli caratterizzati da più elevata attendibilità e riguardanti violazioni di maggiore gravità; b) un quarto degli interventi è destinato alle verifiche di iniziativa del Garante sui trattamenti che, sulla base di specifici elementi, si abbia motivo di ritenere siano effettuati in violazione di legge o di regolamento, con equa ripartizione nei settori pubblici e privati; c) un quarto degli interventi è destinato all'effettuazione di accertamenti per verificare lo stato di attuazione della legge da parte di amministrazioni ed enti pubblici e di soggetti privati; 2. gli accertamenti e controlli di cui alle lettere a) e b) del punto 1 sono effettuati quando non sia ritenuto opportuno procedere alla richiesta di informazioni o di invio di documenti ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge, o nei casi in cui non siano pervenute le informazioni o i documenti richiesti ovvero siano ritenuti incompleti o non veritieri; 3. gli stessi accertamenti e controlli, quando non sussista il rischio di dispersione o alterazione degli elementi di prova, possono essere effettuati anche con preavviso o richiedendo il preventivo assenso scritto e informato dei titolari o dei responsabili dei trattamenti, secondo le disposizioni dell'articolo 5, commi 1 e 4 del regolamento; 4. gli accertamenti di cui alla lettera c) del punto 1 sono effettuati, di regola, con preavviso o con il preventivo assenso scritto e informato dei titolari o dei responsabili dei trattamenti; 5. può essere richiesta la collaborazione di consulenti esterni e di altri organi dello Stato, ai sensi dell'art. 32, comma 2, della legge quando sia utile ai fini della tempestività, speditezza o completezza degli interventi. Letto, confermato e sottoscritto Roma, 13 Gennaio 2000 *DIR>IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |