| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO 9 settembre 1999 Integrazione all'autorizzazione al trattamento di dati a carattere giudiziario. IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà,presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, del prof. Ugo De Siervo edell'ing. Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli,segretario generale; Visti gli atti d'ufficio; Viste le osservazioni dell'ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a), del decreto delPresidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501; Relatore il prof. Ugo De Siervo; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazionied integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altrisoggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visto, in particolare, l'art. 24, comma 1, della medesima legge,che ammette il trattamento di dati personali idonei a rivelare iprovvedimenti giudiziari indicati nell'art. 686, commi 1, lettere a)e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, da parte di soggettipubblici e privati e di enti pubblici economici, "soltanto seautorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento delGarante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblicodel trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioniautorizzate"; Visto l'art. 41, comma 5, della stessa legge, come modificato daultimo dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 1998,n. 389, in base al quale i trattamenti dei dati di cui al citato art.24 potevano essere proseguiti sino all'8 maggio 1999 anche in assenzadelle disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione alGarante; Vista l'autorizzazione al trattamento di dati a caratteregiudiziario da parte di privati e di enti pubblici economicirilasciata il 10 maggio 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il14 maggio 1999; Considerato che il Garante, con la citata autorizzazione del 10maggio 1999 (capo VI, paragrafo 5), si è riservato di adottare altriprovvedimenti autorizzatori rispetto a trattamenti non specificamenteconsiderati nella medesima autorizzazione; Considerato che il Garante con il provvedimento del 3 giugno 1999,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1999, ha integratol'autorizzazione al trattamento di dati a carattere giudiziario; Considerato che diversi trattamenti dei predetti dati da parte disoggetti pubblici sono disciplinati nel decreto legislativo 11 maggio1999, n. 135, in attuazione delle leggi 31 dicembre 1996, n. 676, e 6ottobre 1998, n. 344; Considerato che i trattamenti dei medesimi dati giudiziari da partedei soggetti pubblici, per finalità non previste nel capo II deldecreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, devono essere autorizzatidal Garante ai sensi dell'art. 24 della legge 31 dicembre 1996, n.675; Ritenuta la necessità di autorizzare i soggetti pubblici altrattamento dei dati di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2e 3, del codice di procedura penale, e ciò al fine di consentirel'accertamento dell'assenza di alcune situazioni che la normativa inmateria di appalti pubblici considera quali cause di esclusione dallapartecipazione a gare d'appalto, in modo che, per esigenze di buonandamento e imparzialità dell'azione amministrativa, i soggettioperanti in materia presentino i requisiti previsti diprofessionalità e correttezza; Tutto ciò premesso: Il Garante delibera di integrare l'autorizzazione generale del 10maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 1999,con effetto dall'8 maggio 1999, successivamente integrata con ilprovvedimento del 3 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficialedel 5 giugno 1999, nel seguente modo: 1) nel capo IV, paragrafo 2, dopo la lettera c), è aggiunta laseguente: " d) ai soggetti pubblici, ai fini dell'accertamento del requisitodi idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gared'appalto, come previsto dalla normativa in materia di appaltipubblici e, in particolare, dall'art. 11 del decreto legislativo 24luglio 1992, n. 358, come da ultimo modificato dall'art. 9 deldecreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402". Roma, 9 settembre 1999 Il presidente Il relatore Il segretario generale |