| Garante per la protezione     dei dati personali Newsletter Il principio è stato ribadito dalGarante privacy che ha vietato l'usodei dati a fini commerciali ad una società che inviava e-mail promozionalisenza consenso agli utenti registrati a un servizio di newsletter. Ora lasocietà, destinataria del provvedimento inibitorio dell'Autorità, potràutilizzare i dati fin qui raccolti solo per inviare la newsletter.
Se vorrà inviare emailpromozionali dovrà mettersi in regola con il Codice della privacy,modificando il form di registrazione in modo da consentire agli utenti lapossibilità di esprimere, un preventivo consenso "ad hoc" per laricezione di email promozionali.
Dagli accertamenti svoltidall'Ufficio del Garante su segnalazione di un cittadino che lamentava laricezione di pubblicità indesiderata, è emerso infatti che per iscriversi lanewsletter l'utente, al momento di inserire nel form on line l'indirizzo email,poteva esprimere solo un generico, omnicomprensivo consenso al"trattamento dei dati personali".
L'accesso al servizio era,peraltro, condizionato alla manifestazione di tale generico consenso. Ilcomportamento della società è stato dichiarato illecito dal Garante perché itrattamenti di dati per fini commerciali esulano da quelli necessari peradempiere al contratto di fornitura di un servizio. L'Autorità sta valutando,con separato provvedimento, l'applicazione della sanzione amministrava perl'illecito commesso. |