| Garante per la protezione     dei dati personali Newsletter La lotta al terrorismo nonpuò giustificare forme di sorveglianza massiva eindiscriminata delle comunicazioni dei cittadini europei. Il primo parere nasce dallanecessità delle Autorità di protezione dati europee (Dpa)di dare una valutazione sul caso Datagate I Garanti Ue rilevano chenessuno di questi strumenti -"Safe Harbor",clausole contrattuali standard (Scc), regolevincolanti d'impresa (Bcr) - può essere usato perconsentire alle autorità di un Paese terzo di accedere ai dati trasmessi perfinalità di massiva ed indiscriminata sorveglianza. Ad avviso dei Garanti lepossibilità di consentire l'accesso delle autorità pubbliche a tali dati devonoessere interpretate in modo restrittivo, limitate quindi a casi specifici e Le Dpa Hanno inoltre raccomandatodi mettere in campo una serie di azioni: il rafforzamento degli obblighi, che giàgravano sui Paesi dell'Ue, di proteggere il diritto alla riservatezza e allatutela dei dati personali; la rapida approvazione del "pacchettoprotezione dati", con particolare riguardo all'obbligo per le aziende,proposto dall'Europarlamento, di informare gli interessati sugli accessi ailoro dati consentiti alle autorità pubbliche competenti; l'adozione di unaccordo internazionale che preveda forti garanzie per gli individui Le Autorità di protezionedati europee hanno inoltre affrontato la questione dei cosiddetti "metadati", cioè quei dati di contesto (tra cui numero chiamante echiamato, indirizzo IP, luogo, ora, tipologia di terminale o servizio, duratadella comunicazione ecc.) che descrivono il contenuto esterno (conversazionetelefonica, sessione internet ecc.) di una comunicazione. I Garanti hanno |