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VIOLAZIONE DELLA PRIVACY NELL'AMBITO DEI PROCESSI: L'ULTIMA PAROLA AL GIUDICE


Spetta al giudice la valutazione sull'utilizzabilit degli atti prodotti dagli avvocati

 

Spetta al giudice, e non al Garante della privacy, la valutazione sulla liceit del trattamento dei dati personali effettuato dagli avvocati o dalle parti nel corso del processo e di conseguenza la utilizzabilit o meno degli atti e dei documenti da loro prodotti.

 

Tale chiarimento trae origine da due segnalazioni e un reclamo pervenuti all'Autorit da parte di cittadini che si lamentavano per l'utilizzo di dati sensibili e giudiziari a loro riferiti.

 

In un caso, nell'ambito di una causa di separazione, venivano contestate le modalit di acquisizione e l'utilizzabilit di alcune lettere private contenenti dati idonei a rivelare la vita sessuale della reclamante.

 

Un'altra contestazione era riferita all'utilizzabilit, all'interno di una causa di lavoro, di dati relativi a una vicenda giudiziaria penale.

 

L'ultima segnalazione riguardava la produzione di una e-mail contenente informazioni sullo stato di salute, presentata in un contenzioso civile tra due societ.

 

In tutti e tre i provvedimenti l'Autorit ha sottolineato che, in base all'articolo 160 del Codice della Privacy, spetta al giudice definire la validit, l'efficacia e l'utilizzabilit di atti, documenti e provvedimenti presentati nell'ambito del procedimento giudiziario, anche se basati su un trattamento illecito di dati personali. Tale valutazione infatti disciplinata dalle pertinenti disposizioni processuali in materia civile e penale.