Garante per la protezione
    dei dati personali

Newsletter

ELENCHI TELEFONICI: VIA LIBERA ALLA "RICERCA INVERSA"

Sar di nuovo possibile risalire all'abbonato sulla base del suo numero telefonico

 

Dal 1 gennaio 2011 sar di nuovo possibile risalire al nominativo di un abbonato sulla base del suo numero telefonico, a meno che l'interessato non abbia espresso una volont contraria al proprio operatore. La possibilit di "ricerca inversa" riguarda i "vecchi" abbonati, i cui dati erano gi inseriti in un elenco pubblico alla data del 1 febbraio 2005, e i nuovi abbonati che hanno espresso un esplicito consenso su questo punto.

Il Garante privacy, su richiesta di alcune societ che offrono servizi di informazione sull'elenco abbonati, ha chiarito alcuni aspetti della normativa sugli elenchi telefonici. L'intervento del Garante (relatore Mauro Paissan) permette di sanare quello che da molti utenti era percepito come un disservizio.

I fornitori, infatti, non offrivano pi al pubblico la possibilit della "ricerca inversa" ritenendo di non essere legittimati ad effettuarla senza consenso. Interpretazione corretta, secondo il Garante, solamente riguardo ai nuovi abbonati. Per questi ultimi, infatti, la normativa sugli elenchi telefonici prevede l'acquisizione di uno specifico consenso all'uso dei dati attraverso il questionario che ciascun operatore sottopone ai propri clienti.

Discorso diverso per i "vecchi" abbonati per i quali - ha spiegato il Garante - la ricerca inversa ammessa, anche senza consenso, sulla base della direttiva europea sulle comunicazioni elettroniche (2002/58/Ce), nel punto in cui prevede che i dati personali degli abbonati gi presenti in un elenco telefonico al 1 febbraio 2005 possano restare inseriti anche in elenchi cartacei e elettronici che offrono questa funzione.

A seguito dell'intervento del Garante gli operatori telefonici che abbiano clienti i cui dati erano gi inseriti in un elenco pubblico, dovranno per informare questi ultimi dell'attivazione della funzione di ricerca inversa nei loro confronti e consentire in tal modo di esprimere un'eventuale opposizione.

L'informativa alla clientela dovr essere inserita nella bolletta e pubblicata sui siti web dei gestori.