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Garante per la protezione     dei dati personali Newsletter NO ALLA PROFILAZIONE OCCULTA
Per creare profili dei clienti in base ai loro gusti e alle loro abitudini o utilizzare i loro dati personali a fini di marketing, le aziende devono chiedere uno specifico consenso.
E per questo motivo che il Garante, con un provvedimento di cui stato relatore Mauro Paissan, ha vietato ad una societ che opera nel settore dellenergia elettrica e del gas in alcune province del Nord Italia, lulteriore trattamento dei dati personali della clientela raccolti illecitamente.
In seguito allattivit ispettiva avviata dallAutorit, emerso infatti che la societ sottoponeva alla clientela un modello di richiesta di consenso unico sia per la fornitura del servizio richiesto (consenso peraltro non necessario quando si tratta di obblighi contrattuali), sia in ordine a diversi scopi per i quali i dati venivano raccolti e utilizzati: analisi delle abitudini e scelte di consumo; invio ai clienti di informazioni commerciali; ricerche di mercato (realizzate anche con la collaborazione di terzi attraverso lettere, telefono, e-mail); attivit dirette di vendita o di collocamento di prodotti e servizi.
La normativa sulla privacy stabilisce, invece, che la richiesta di consenso non pu avere carattere generico: gli interessati devono essere messi in grado di esprimere consapevolmente e liberamente le proprie scelte in ordine al trattamento dei propri dati personali, manifestando un consenso specifico per ciascuna distinta finalit perseguita dal titolare. LAutorit ha dunque vietato lulteriore trattamento illecito dei dati, ferma restando la loro utilizzabilit per la fornitura dei servizi richiesti. Alla societ, che ha provveduto tempestivamente, stato inoltre imposto di riformulare il modello di informativa e di trasmetterne esemplare al Garante. |