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Garante per la protezione     dei dati personali Newsletter REGIONI E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE S del Garante privacy alla consultazione della banca data dellĠInps
LĠInps potr consentire alle Regioni e alle Province autonome di avere accesso alla banca dati che raccoglie le informazioni di lavoratori e disoccupati che usufruiscono di misure di sostegno al reddito: indennit di disoccupazione, cassa integrazione, sussidi. LĠintervento del Garante privacy, richiesto dallĠInps, permetter alle amministrazioni, di poter disporre di informazioni indispensabili per programmare e realizzare corsi di formazione e riqualificazione rivolti a lavoratori e disoccupati residenti. Tali informazioni sono peraltro necessarie per ottenere il rimborso della Commissione europea che cofinanzia i corsi.
Il via libera del Garante (relatore del provvedimento, Francesco Pizzetti) stato dato sulla base del Codice privacy, il quale prevede che, pur in assenza di una specifica norma di legge, la comunicazione di dati personali tra soggetti pubblici comunque ammessa, previa comunicazione al Garante, quando necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
Funzioni tra le quali – secondo lĠAutorit - possono essere correttamente ricondotte lĠavviamento al lavoro e alla formazione professionale dei residenti da reinserire nel mercato del lavoro, nonch la rendicontazione del sostegno economico erogato. LĠAutorit ha comunque richiesto lĠadozione di specifiche misure a protezione dei dati personali. LĠInps dovr, infatti, assicurare un accesso selettivo alle informazioni da parte delle Regioni e delle Province autonome, limitandolo ad alcune tipologie di dati (anagrafici, indennit percepite, rapporto di lavoro) e agli ambiti territoriali di competenza. Dovr individuare un termine entro il quale disabilitare lĠaccesso alla banca dati una volta che Regioni e Province autonome abbiano esaurito i loro compiti in materia di gestione e attuazione degli interventi formativi e di rendicontazione a livello europeo. LĠInps, dovr predisporre, infine, strumenti e procedure per rafforzare il meccanismo di autorizzazione e autenticazione dei soggetti abilitati ad accedere alla banca dati e per delimitare nel tempo e nella localizzazione sulla rete la possibilit di accesso. |