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LĠarticolo,pubblicato sul sito web di un quotidiano nazionale, narra la vicendariguardante una clinica milanese nella quale sarebbero stati effettuati alcuniinterventi chirurgici al seno non ritenuti necessari. Ma riporta i nomi delledonne che hanno subito lĠintervento chirurgico insieme ad altre descrizioniparticolareggiate sulle modalit dellĠoperazione e le patologie di cui le donneerano affette. Una delle donne si rivolge al Garante che interviene e vieta lĠulteriorepubblicazione delle generalit dellĠinteressata e delle altre vittime del casodi malasanit. Nel suoprovvedimento il Garante ha ricordato che gli organi di informazione, nel farriferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata oidentificabile, sono tenuti al rispetto della dignit e del diritto allariservatezza e al decoro personale, specialmente quando si tratti di malattiegravi o terminali. In questi casi dovere del giornalista astenersi dalpubblicare dati analitici di interesse strettamente personale. La pubblicazioneeffettuata dalla testata si pone dunque in contrasto con tali principi e conquanto stabilito dal Codice deontologico dei giornalisti che afferma ilprincipio di essenzialit dellĠinformazione. LĠAutorit ha cosvietato al quotidiano lĠulteriore diffusione, anche tramite il sito web, dellegeneralit delle persone alle quali si riferiscono i dati sensibili e hadisposto lĠinvio del provvedimento al Consiglio nazionale dellĠOrdine deigiornalisti per le valutazioni di competenza. |